Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6318 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 25/02/2022), n.6318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11919-2020 proposto da:
A.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAFFAELE CARROZZA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 906/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
RILEVATO
che:
la parte contribuente, sulla base delle agevolazioni fiscale previste a favore dei residenti nei Comuni interessati dal sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991, 1992;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando per un verso che il contribuente ha prodotto la ricevuta di protocollazione dell’istanza di rimborso e ha depositato in giudizio certificazione relativa alle somme versate e per un altro verso che non possono avere rilievo, in sede di cognizione, le questioni concernenti i limiti del rimborso fissati dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, giacché tali limiti non incidono sul titolo della ripetizione ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al presente giudizio e liquidando forfettariamente le spese in mille Euro, oltre accessori di legge;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per avere disatteso tutti i criteri legali di determinazione delle spese di lite in sede di condanna, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria e acritica, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali e quindi lesiva del decoro professionale.
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione – come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata – omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e Cass. n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari); i suddetti principi sono stati peraltro confermati dalle pronunce di questa Corte n. 830 del 2020 e n. 37009 del 2021.
Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, tenendo conto che il difensore della parte contribuente ha chiesto la distrazione delle spese relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022