Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6318 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 16/03/2010), n.6318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CALABRESE Renato – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., quale socio accomandatario e legale

rappresentante della Immobiliare Elena sas, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso lo studio

dell’avvocato DIURNI VINCENZO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIACENTINO GIORGIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BICE SPA cf. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione, Dott. B.D.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato

COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCONE ANNAMARIA giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COND (OMISSIS), B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 229/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

sezione seconda civile emessa l’1/10/2004, depositata il 16/02/2005;

R.G.N. 251/97;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE LORENZO (per delega Avv. Vincenzo

Diurni);

udito l’Avvocato CLAUDIO COGGIATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto o inammissibilità

del ricorso, con condanna alle spese.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Nell’estate del 1989 a seguito di scavo per la realizzazione delle fondamenta di un edificio effettuato dalla Immobiliare Santa Lucia sas (già Immobiliare Elena sas) su lotto di terreno di sua proprietà ubicato in (OMISSIS), si verificava un movimento franoso che interessava anche il Condominio (OMISSIS), sito a monte del terreno oggetto degli scavi.

Premesso ciò (ed altro), il Condominio conveniva dinanzi al Tribunale di Pinerolo la detta società nonchè la società Bice spa per ottenerne la condanna all’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione della frana e al risarcimento dei danni.

La soc. Santa Lucia deduceva che il verificasi dell’evento era dovuto alla mancata realizzazione dei muri di contenimento del terreno da parte della soc. Bice, che a sua volta deduceva che la causa dei danni era stata la negligente attività edificatoria della soc. Santa Lucia.

Nel giudizio interveniva ad adiuvandum il condomino B. M..

Il Tribunale con sentenza in data 9.11.1996 condannava entrambe le società convenute a risarcire i danni al Condominio; condannava poi la Bice a pagare alla Immobiliare Santa Lucia la metà del costo dei lavori di consolidamento effettuati da quest’ultima.

Impugnata la decisione dalla soc. Bice e con appello incidentale dalla soc. Immobiliare, la Corte d’appello di Torino con sentenza del 16.2.2005, in accoglimento dell’appello della Bice spa riformava parzialmente la sentenza di prime cure con rigetto delle domande proposte dall’Immobiliare Santa Lucia sas e dal Condominio (OMISSIS) nei confronti della Bice; rigettava l’appello incidentale della Santa Lucia; provvedeva in ordine alle spese come da relativo dispositivo.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo B.G., quale socio accomandatario e legale rappresentante della Immobiliare Santa Lucia sas, già Immobiliare Elena sas.

Ha resistito con controricorso la soc. Bice spa.

Il Condominio (OMISSIS) e B.M. non hanno svolto attività difensiva.

Ciò posto, con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello di Torino “per omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica e incongruente motivazione non priva di vizi logici e giuridici, per travisamento dei fatti e per violazione di legge in ordine a vari punti dirimenti della controversia”.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Lamenta il ricorrente B. – nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della Immobiliare Santa Lucia sas – che la sentenza impugnata si basa sulle conclusioni dei CTU di secondo grado e rinvia a calcoli di verifica circa le cause della frana che non sono mai stati sottoposti all’attenzione dei consulenti di parte, dei difensori e, dunque, del giudice.

Senonchè si tratta di doglianza che involge il merito della valutazione del giudice d’appello, il quale con incensurabile apprezzamento ha rilevato in ordine al terreno di riporto che i CTU di secondo grado hanno dissentito recisamente dalle conclusioni del CTU di primo grado, contestando non i sondaggi eseguiti ma la lettura datane, e motivando il loro dissenso anche alla luce delle contestazioni mosse loro dai CT delle parti appellate; e in ordine ai calcoli di verifica della stabilità del pendio ha rilevato che i CTU hanno dato ampiamente conto della non condivisione delle osservazioni dei tecnici della Immobiliare Santa Lucia, sia nello stesso elaborato peritale sia in sede di relazione integrativa. Tali calcoli – secondo il detto giudice – confermavano che le cause dell’instabilità improvvisa dell’area del Condominio (OMISSIS), manifestatasi soltanto in concomitanza con lo scavo fatto nel settore di pendio ad essa sottostante, erano totalmente riferibili al fatto che lo sbancamento dell’Immobiliare fosse stato affrontato senza uno studio approfondito della situazione del terreno, senza opere di presostegno e senza l’adozione di alcuna misura precauzionale.

La Corte torinese evidenzia, quindi, con giudizio di valore, che i CTU ing. Arch. G. e prof. G. hanno ampiamente, esaustivamente e specificamente argomentato le conclusioni cui sono giunti, dando conto analitico sia delle osservazioni e contestazioni dei consulenti di parte, che hanno partecipato allo svolgimento delle attività peritali e alle scelte sugli approfondimenti da esperire e ai quali e stato dato ampio spazio per argomentare e per rispondere alle considerazioni delle controparti, sia in sede di integrazione (richiesta dal Collegio con ordinanza del 20.12.2002) della relazione inizialmente depositata, sia delle ulteriori considerazioni difensive svolte dai difensori con l’apporto dei rispettivi tecnici dopo il deposito della relazione d’ufficio.

Concludendo, pertanto, la Corte, che l’approfondimento e l’analitico esame delle situazioni di fatto e delle questioni tecniche necessarie per la corretta risposta ai quesiti posti, la logicità e congruità delle conclusioni prese, circostanziatamente motivate e ribadite anche alla luce delle critiche sollevate, e coerenti con le produzioni documentali in atti, hanno determinato la stessa Corte a far proprie le valutazioni dei CTU di secondo grado a preferenza di quelle del CTU di primo grado (ing. B.).

Messe a confronto le stesse, ha invero spiegato che queste ultime non risultavano altrettanto accuratamente argomentate e non trovavano sempre riscontro pieno nella documentazione di causa.

La Corte d’appello di Torino ha dunque fornito congrua motivazione della propria scelta di aderire alle conclusioni raggiunte dai sunnominati tecnici G. e o G. (rispetto a quelle dell’altro tecnico B.).

Appare evidente, di conseguenza, che i calcoli di verifica sono stati “eseguiti” (come si legge nella sentenza impugnata) e che di essi abbiano avuto conoscenza (nel rispetto, quindi, del contraddittorio) tutte le parti, senza che, del resto, risulta che sia stata lamentata nel giudizio di appello la mancata “ostensione” dei calcoli (nè parte ricorrente indica in quale atto e in quali termini lo abbia fatto).

La ricorrente muove, peraltro, altre critiche.

Assume che il potere del CTU di acquisizione di documenti non sarebbe stato valutato per i CTU di secondo grado allo stesso modo che per il CTU di primo grado; che la affermata e non dimostrata violazione del D.M. 11 marzo 1988, non può essere in nesso causale con l’evento franoso di cui si discute; che i CTU di appello sono, di fatto, caduti nell’equivoco portato da una palese confusione tra le paratie di sostegno eseguite per il Condominio stesso e le paratie di sostegno delle opere perimetrali; che non è stato eseguito un esame circa l’aderenza dell’intervento della soc. Bice, che ha realizzato l’immobile condominiale, alle prescrizioni vigenti all’epoca della relativa costruzione; che il giudice d’appello non ha motivato circa il contrario convincimento di non accogliere la richiesta di rinnovazione della CTU; che si è imputato alla Santa Lucia di avere scavato sapendo di un manufatto superiormente che poggia su terreno di riporto e in declivio, ma non si è imputato al costruttore del Condominio di avere eretto alle pendici di un monte un edificio e su terreno di riporto.

Si tratta, a loro volta, di censure di merito con le quali si tende in sostanza ad una nuova valutazione dei fatti di causa, che però come tale è inammissibile in questa sede.

Nel mentre nessuna carenza nè tantomeno alcuna contraddizione o illogicità della motivazione o violazione di legge sono per vero riscontrabili nel decisum dei giudici d’appello, i quali ne hanno dato conto con motivazione esaustiva, completa, coerente e non inficiata da vizi logici e giuridici. Nè sussiste travisamento dei fatti, avendo gli stessi giudici adeguatamente e correttamente apprezzato gli stessi (attenendo la censura, piuttosto, a vizio della motivazione).

Da disattendere è, infine, la doglianza relativa alla condanna alla rifusione delle spese di ATP, avendo la Corte d’appello evidentemente inteso ricomprendere nella richiesta della Bice di “favore delle spese” anche quelle di ATP, che pur si collegavano all’esito finale del giudizio.

In conclusione il ricorso va rigettato; con condanna del ricorrente, per soccombenza, alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione in favore della resistente, liquidate in Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA