Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6318 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3623-2016 proposto da:

G.C.P., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA CARLO POMA;

– ricorrente –

contro

UBI LEASING SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato BENITO

PANARITI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO VERCESI;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 1288/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI

GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– G.C.P. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale dichiarò inammissibile – in quanto tardivo – l’appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado che ebbe ad accogliere la domanda di rivendicazione proposta dalla società S.B.S. Leasing s.p.a. nei suoi confronti, condannandolo all’arretramento del muro posto sul confine e al rilascio del terreno occupato;

– la parte intimata resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c, n. 4, in relazione alla mancanza di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado) è inammissibile, in quanto la censura non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata (fondata sulla “tardività dell’appello”) e, in ragione della tardività e della conseguente inammissibilità dell’appello, sulla sentenza di primo grado è ormai disceso il giudicato, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui, qualora nel corso del giudizio di primo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio, non rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo “error in procedendo”, traducendosi in “error in iudicando”, non determina l’inesistenza ma la nullità della sentenza che – per il principio dell’assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame – deve formare oggetto di impugnazione, sicchè, in difetto di essa, sul punto si forma il giudicato e la questione non può più essere fatta valere in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, n. 8637 del 15/04/2011);

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sesta Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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