Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6318 del 09/03/2011

Cassazione civile sez. II, 19/03/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 19/03/2011), n.6318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

DIPO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106,

presso lo studio dell’avvocato STRANIERI SUSANNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PEZONE ALFONSO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.G., D.G.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OMBRONE N. 14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LA

SCALA E ASSOCIATI, rappresentati e difesi dall’avvocato LIDDO

EMANUELE giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

B.S.D.T.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 237/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’11/3/08, depositata il 01/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva.

IL Collegio:

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con sentenza 1 aprile 2008 la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello principale “proposto da D.P.G. e l’appello incidentale proposto da D.G.T. avverso la sentenza n. 1411/04 del tribunale di Pescara emessa il 12 ottobre 2004”.

Di.Po. srl ha proposto ricorso per cassazione notificato il 13 gennaio 2009 a D.P.G., D.G.T. e B. S.d.T.N..

La sentenza impugnata, che in epigrafe risulta resa tra l’appellante D.P. e DI.PO. srl, nonchè D.G.T. e B. S.d.T.N., narra che:

nel 1984 F.V. conveniva in giudizio la D.P. e il D.T. per ottenere la restituzione di parte di propri terreni occupata da immobili edificati dai confinanti;

che la D.P. aveva chiamato in giudizio la propria dante causa snc Di Blasio e Ferretti;

che il D.T. aveva chiamato in giudizio il B.S.d.

T.;

che i chiamati in causa si erano costituiti domandando il rigetto della domanda e deducendo in via subordinata l’usucapione;

che in causa era intervenuta la srl Di.Po. quale acquirente dell’immobile da parte dell’attore F.V.;

che il tribunale di Pescara aveva accolto la domanda e condannato i convenuti alla restituzione delle porzioni di terreno illegittimamente detenute;

che la D.P. aveva proposto appello, chiedendo tra l’altro che la snc Di Blasio e Ferretti e i signori D.B.C. e F. M. fossero condannati a manlevarla da ogni conseguenza dannosa derivante dal giudizio.

Che DI.PO. srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 e 15 gennaio 2009 a D.P., D.G.T. e B.S. d.T.N..

Che D.P.G. ha resistito con controricorso.

Che il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Che nel giudizio di appello sono stati citati, come risulta dalle relate di notifica verificate, F.V., snc Di Blasio e Ferretti e i signori D.B.C. e F.M., sebbene nell’intestazione della sentenza costoro non siano menzionati;

che nel presente giudizio è stata omessa la notifica a F. V., attore originario, che in sentenza non risulta estromesso, a snc Di Blasio e Ferretti e ai signori D.B.C. e F. M.;

che pertanto occorre disporre la integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.;

che il Collegio condivide il contenuto della relazione preliminare.

P.Q.M.

LA CORTE Ordina l’integrazione del contraddittorio con F.V., snc Di Blasio e Ferretti e i signori D.B.C. e F. M. con termine gg. 60 dalla comunicazione.

Dispone rinvio a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 3 dicembre 2010 e, previa riconvocazione il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2011

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