Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6318 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18609/2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VASCELLARI

n. 55, presso lo studio dell’avvocato PIETRO GERARDI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIANMARINO CHIAPPA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/02/2015 R.G.N. 497/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’appello di Salerno, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda proposta da N.A. – già segretario comunale in ruolo, transitata alle dipendenze del Ministero della Giustizia dal 3.7.2000 ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 8, ivi inquadrata nella fascia professionale B – ex nona qualifica funzionale – diretta all’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nei ruoli dirigenziali del Ministero Della Giustizia dall’1 gennaio 2005, data di entrata in vigore della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 49;

la Corte territoriale, richiamando precedenti di questa Corte, riteneva che dovesse essere esclusa la possibilità di riconoscere al segretario una qualifica superiore (dirigenziale) che questi non aveva mai posseduto finchè rimasto tale e che solo una contrattazione (peraltro solo provvisoriamente efficace) successiva al suo definitivo inquadramento ha riconosciuto a soggetti tra i quali all’epoca il segretario non rientrava più;

N.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolato su quattro motivi ed il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

il giudizio, dapprima avviato a trattazione presso la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, è stato poi rimesso a questa sezione;

la ricorrente ha depositato breve memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i quattro motivi sostengono, da diversi punti di vista, la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 48 e 49, dapprima con riferimento al fatto, documentato da una nota agli atti, che alla data di entrata in vigore della citata Legge non vi erano procedure di mobilità per i segretari comunali in corso, sicchè non poteva avere fondamento, anche per il principio di conservazione degli effetti degli atti, la conclusione della Corte di merito in ordine al riferirsi della normativa a procedure di mobilità in corso di svolgimento (primo motivo);

la ricorrente argomenta poi in ordine all’erronea applicazione dei citati commi 48 e 49, in quanto il dato letterale (“soggetti” e non “segretari comunali”) andava inteso come tale da non limitare la previsione a chi non fosse ancora transitato presso gli enti di destinazione (secondo motivo), nonchè (terzo motivo) per riguardare i due commi due ipotesi diverse, ovverosia quella del personale ancora non trasferito (comma 48) ed il personale trasferito antecedentemente (c. 49);

infine il ricorso fa leva (quarto motivo) sulle finalità perequative dell’interpretazione da adottare, non subordinabili ad ottiche di contenimento della spesa pubblica, senza contare che il Ministero in giudizio non aveva eccepito una ipotetica mancanza di copertura finanziaria o il superamento del contingente di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 96;

i motivi vanno disattesi;

sulla questione di causa si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il seguente principio di diritto per cui “in tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell’accesso alla dirigenza a seguito del processo di mobilità, non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del c.c.n.l. di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza” (Cass. S.U. sentenze nn. 784, 785 e 786 del 2016);

le S.U. si sono fatte carico anche di quanto argomentato in questa causa con il primo motivo, manifestando perplessità rispetto alla possibilità di applicare l’art. 1367 c.c., in ambito di atti normativi e comunque sottolineando la portata solo sussidiaria di tale criterio, ma soprattutto escludendo (v. punto 59 della sentenza n. 784 cit. cui si fa rinvio) che non vi fossero situazioni in itinere cui la normativa potesse essere utilmente riferita e precisando, con riferimento alla finalità perequativa dell’interpretazione rivendicata dalla ricorrente con il quarto motivo, che essa (v. punto 60 della sentenza n. 784 cit. cui ancora si fa rinvio) non poteva ritenersi realmente tale, in quanto i segretari comunali già anteriormente trasferiti ne avrebbero goduto senza condizioni, come invece accadeva per le situazioni ancora da definire;

alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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