Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6317 del 19/03/2011

Cassazione civile sez. II, 19/03/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 19/03/2011), n.6317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Larino con ordinanza n. R.G. 225/08, depositata il 21/04/09, nel

procedimento pendente tra:

V.D.;

MINISTERO DELL’INTERNO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva sulla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Questa la relazione.

“Il Giudice di Pace di Larino propone regolamento di competenza d’ufficio in relazione alla decisione del Giudice di Pace di Campobasso che lo ha indicato come territorialmente competente a conoscere l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e dell’art. 180 C.d.S., comma 8, (omessa comunicazione delle generalita’ del conducente del veicolo per il quale sia stata accertata nei confronti del proprietario del veicolo una violazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente). Si tratta di stabilire se l’opposizione a tale sanzione debba essere proposta presso l’ufficio del Giudice di Pace nel cui territorio ha sede l’organo che ha accertato l’omissione, oppure avanti a quello nel quale il contravvenzionato ha la propria residenza.

Al riguardo il Giudice di Pace di Larino ha ritenuto che sussista la competenza del Giudice di Pace di Campobasso, nel cui territorio ha sede la Polizia stradale, organo di Polizia procedente, “giacche’ l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che e’ stata emessa”.

Occorre osservare che il regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di Pace e’ ammissibile, in quanto l’art. 46 cod. proc. civ. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza diparte, ossia gli artt. 42 (riguardante il regolamento necessario di competenza) e 43 (concernente il regolamento facoltativo di competenza) dello stesso codice, senza far riferimento al regolamento d’ufficio di cui al successivo art. 45 (Cass. Ord. n. 5843 del 16/03/2006).

Occorre osservare, altresi’, che e’ ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio sollevato da parte del giudice di pace anche nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, con riferimento al quale la competenza e’ determinata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 in relazione al luogo della commessa violazione, individuandosi un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, come tale legittimante la richiesta del regolamento previsto dall’art. 45 cod. proc. civ, (Cass. 2008 n. 29572, Cass. 2006 n. 5843).

Occorre osservare, infine, che “e’ territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2 – sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalita’ del conducente al momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacche’ l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che e’ stata omessa” (Cass. 17580 del 2007) All’esito della camera di consiglio, il Collegio rileva che non risulta dal fascicolo l’avvenuta comunicazione del proposto regolamento alle parti.

P.T.M.

LA CORTE rinvia a nuovo ruolo con richiesta alla cancelleria del giudice a quo di trasmettere copia della comunicazione effettuata alla parti del proposto regolamento o, in mancanza, di provvedervi.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2011

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