Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6317 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. III, 16/03/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25762/2005 proposto da:

CLUB MEDITERRANEE SA SSI Sede Secondaria in (OMISSIS), nel

prosieguo

per brevità “CLUB MED”, in persona del suo Direttore Generale

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUCIO

APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA Cesare, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

sul ricorso 29227/2005 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA FRANCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASTI ENRICO giusta delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

CLUB MEDITERRANEE SA SSI Sede Secondaria in (OMISSIS), nel

prosieguo

per brevità “CLUB MED” in persona del suo Direttore Generale,

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUCIO

APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA CESARE, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4859/2005 del TRIBUNALE di MILANO, Sezione

Decima Civile, emessa il 10/04/2005, depositata il 30/04/2005, R.G.N.

14934/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato FRANCO GARCEA per delega dell’Avvocato ENRICO ASTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Milano il Club Mediterranee s.a., sede secondaria in (OMISSIS), per ottenere il rimborso di parte del prezzo versato a seguito di una vacanza non interamente goduta per il sinistro occorsogli nei pressi della piscina del villaggio di (OMISSIS) nell'(OMISSIS).

L’adito giudice, in accoglimento della domanda, condannava il Club convenuto all’importo di Euro 781,57.

Proponeva appello il Club e, costituitosi l’ A., che, a sua volta, proponeva appello incidentale (chiedendo dichiararsi l’esclusiva responsabilità della società appellante), il Tribunale di Milano, con la decisione in esame n. 4859/2005, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Club al pagamento di Euro 1.353,12, oltre rivalutazione e interessi, specificando che su dette somme dovrà operarsi la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal fatto e calcolarsi, altresì, con uguale cadenza mensile, gli interessi legali fino alla pronuncia di primo grado. Riconosceva inoltre la somma di Euro 1.032,91 (= L. 2.000.000) per vacanza rovinata, in via equitativa, da liquidarsi ad A.A. in ragione di due terzi, sulla base di ritenuta sua corresponsabilità per un terzo. Ricorre per cassazione con due motivi il Club; resiste con controricorso l’ A., che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2051 c.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere il danneggiato provato l’esistenza di un nesso eziologico tra la res e il danno;

con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, in materia di danno da vacanza rovinata e relativo difetto di motivazione. Si fa presente in proposito che “il viaggiatore ha diritto a tale danno solamente in caso di inesattezza o mancata fornitura di servizi promessi”.

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell’artt. 1227 e 2043 c.c., e relativo difetto di motivazione, riguardo al punto della decisione in cui si è ritenuto sussistere un comportamento colposo da parte del ricorrente.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Non meritano accoglimento il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso principale.

Privo di pregio è il primo motivo del ricorso principale: per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre Cass. n. 11227/2008), in tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., riguardo alla ripartizione all’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, e cioè un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.

Tale prova non risulta fornita dall’odierno ricorrente.

Altresì non meritevole di accoglimento è il ricorso incidentale.

A parte la considerazione che la corresponsabilità dell’ A. è stata accertata dal Tribunale di Milano sulla base di una valutazione in fatto, non censurabile nella presente sede di legittimità, la decisione impugnata fa un corretto uso dei principi dell’art. 1227 c.c., considerando il concorso nell’evento lesivo in questione “del fatto colposo del creditore”; i giudici di secondo grado infatti hanno affermato che “una maggiore attenzione da parte del giovane A. avrebbe determinato l’adozione della dovuta prudenza nel camminare in quella zona”.

Fondato, invece, è il secondo motivo del ricorso principale: la sentenza impugnata è censurabile là dove, senza adeguata motivazione, afferma che “devono poi riconoscersi Euro 1032,91 per vacanza rovinata… somma che si ritiene giusta liquidare in via equitativa in importo diverso e maggiore rispetto a quello determinato dal giudice di primo grado…”. In proposito deve rilevarsi sia che il giudice d’appello applica una disciplina normativa, quale quella del D.Lgs. n. 111 del 1995, in materia di danno n da vacanza rovinata (per cui “il viaggiatore ha diritto a tale danno soltanto in caso di inesattezza o mancata fornitura di servizi promessi”), esulante dal thema decidendum avente ad oggetto l’accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c., sia che, come detto, tale liquidazione di danno è del tutto priva di compiute argomentazioni in proposito.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., riguardo al motivo accolto, questa Corte dichiara non dovuto il danno da vacanza rovinata.

In relazione alla natura della controversia ed all’esito della stessa, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del principale e il ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il danno da vacanza rovinata liquidato in Euro 1.032,00. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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