Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6317 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2152-2016 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO

CASAREALE;

– ricorrente –

contro

G.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1723/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI

GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L.F. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che – per quanto in questa sede ancora rileva – ebbe ad accogliere la domanda di negatoria servitutis proposta nei suoi confronti da G.N. (parte attrice) relativa all’esercizio del passaggio attraverso l’atrio facente parte dell’immobile di proprietà attorea;

– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

– la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i due motivi di ricorso (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sono inammissibili, sia perchè pongono in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito circa la insussistenza dell’apparenza della servitù di passaggio (i giudici hanno accertato che la servitù, si esercitava con una scala in legno amovibile), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014), sia perchè denunciano un’erronea interpretazione dell’atto pubblico di divisione e delle scritture private stipulate inter parte; così formulando una censura “nuova” in quanto non dedotta come motivo di appello, come risulta dal motivo di gravame riportato nella sentenza impugnata (p. 2), che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato-

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA