Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6316 del 19/03/2011

Cassazione civile sez. II, 19/03/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 19/03/2011), n.6316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2, presso

lo studio dell’avvocato DE FRANCESCO SALVATORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALVARO PIETRO come da procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 380/2008 del TRIBUNALE DI LOCRI sezione

distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALVARO PIETRO che insiste per

l’accoglimento del ricorso;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che concorda con la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perche’ manifestamente fondato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. La relazione e’ la seguente.

“Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al C.d.S. accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto l’incompetenza dell’organo accertante e la violazione dell’obbligo di immediata contestazione.

In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S.. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dalla D.L. n. 121 del 2002,, rilevando, altresi’, che sussisteva l’incompetenza degli agenti operanti (Vigili urbani del Comune), in mancanza di prova del relativo potere di accertamento, essendo la strada in questione di proprieta’ della Provincia di Reggio Calabria e dell’ANAS, nonche’ l’assenza di segnalazioni sull’uso degli strumenti di rilevazione della velocita’ e limiti di velocita’. L’Amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., nonche’ contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Viene dedotta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice dell’appello posto a fondamento della sua decisione due questioni (incompetenza dei VU e segnalazione informativa) non oggetto di specifica opposizione in primo grado dall’odierna parte intimata. Quanto alla questione relativa all’incompetenza dell’organo incompetente, viene altresi’ dedotta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 22 e L. n. 65 del 1986, art. 5. Deduce, in particolare, l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, puo’ avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 del relativo regolamento), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non e’ necessaria.

Quanto all’incompetenza, osserva che la normativa richiamata attribuisce ai vigili urbani la relativa competenza all’accertamento nell’ambito del territorio del Comune.

Nessuna attivita’ in questa sede svolge parte intimata.

Il ricorso appare manifestamente fondato, quanto al primo motivo, alla seconda parte del secondo motivo e al terzo. Sul primo basta richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha gia’ affermato il legittimo uso di tali apparecchiature anche su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4 sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg.

att. C.d.S.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate (Cass. 2008 n. 17905). La prima parte del secondo motivo e’ invece infondato, perche’ deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di appello trattato e posto a fondamento della sua decisione la questione dell’incompetenza degli agenti operanti (Vigili urbani del Comune). Risulta invece fondata la seconda parte della censura avanzata col secondo motivo, relativa alla dedotta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 22 e della L. n. 65 del 1986, art. 5 quanto alla questione relativa all’incompetenza dell’organo incompetente, alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte che ha ritenuto la competenza dei VU nell’ambito del territorio comunale (nel quale sono stati operati gli accertamenti in questione). Risulta infine fondato il terzo motivo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. non risultando (dalla stessa esposizione del fatto contenuta nella sentenza) che parte intimata abbia sollevato in primo grado la questione delle segnalazione informativa agli utenti”.

All’esito della camera di Consiglio, il collegio ritiene che non emergono elementi decisoti tali da giustificare una decisione in camera di consiglio.

P.T.M.

LA CORTE rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza (struttura).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2011

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