Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6316 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. un., 16/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 16/03/2010), n.6316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Gracchi 195, presso lo studio dell’avv. Mazzei Luigi, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale di appello per
la Regione Siciliana;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 364/A/2008, depositata il
24/11/2008 dalla Sezione giurisdizionale di appello per la Regione
siciliana;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
2/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione: “rilevato che con Delib. 18 febbraio 1991, adottata nella sua qualità di Commissario regionale del Comune di (OMISSIS), M.G. ha conferito all’arch. T. l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di un ricovero per minori;
che dopo il deposito degli elaborati progettuali, l’incarico è stato però revocato per constatata inattuabilità del progetto;
che in considerazione di quanto sopra, il Comune di (OMISSIS) ha rifiutato il pagamento della parcella ed il T. si è rivolto all’autorità giudiziaria ordinaria;
che in accoglimento della domanda sotto il profilo dell’arricchimento senza causa, la Corte di appello di Catania ha condannato l’ente locale al pagamento di complessivi 44.828,46 Euro, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria; che il Procuratore Generale ha citato allora il M. davanti alla Sezione regionale della Corte dei Conti per sentirlo condannare al risarcimento del danno cagionato con l’incauto affidamento dello incarico;
che con sentenza n. 3338/2007, il giudice adito ha rigettato la domanda del PG, ma la relativa decisione è stata riformata dalla Sezione giurisdizionale di appello, la quale ha condannato il M. a rifondere il Comune dell’intera somma pagata;
che il M. ha impugnato tale statuizione per difetto di giurisdizione derivante dal fatto che, in realtà, il Comune di (OMISSIS) non aveva subito alcun danno;
che a conclusione del motivo, il M. ha formulato il seguente quesito di diritto: “il pagamento dell’indennizzo riconosciuto dovuto, in caso di arricchimento senza causa da parte di una pubblica amministrazione, non costituisce un danno per la stessa amministrazione e non ricorrono, pertanto, i presupposti per l’esercizio della giurisdizione della Corte dei Conti per il recupero di quanto pagato a tale titolo”;
che il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha depositato controricorso, con il quale ha eccepito la inammissibilità dell’avversa impugnazione; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con sentenza 2008/24883 (alla cui ampia motivazione si rimanda), queste Sezioni Unite hanno stabilito che salvo il caso in cui il giudice abbia mostrato di voler chiudere la controversia prescindendo da ogni indagine sull’esistenza o meno del proprio potere di deciderla, la pronuncia sul merito postula l’affermazione della giurisdizione, perchè quest’ultima rappresenta l’ineludibile antecedente logico in difetto del quale il giudice non potrebbe scendere all’esame della domanda; che partendo da tale presupposto e riconoscendo, altresì, che quello sulla giurisdizione costituiva un capo autonomo, suscettibile di passare in giudicato ove non rimesso specificamente in discussione nella successiva fase di gravame, le Sezioni Unite si sono discostate dall’orientamento tradizionale, precisando che tale passaggio in giudicato si verificava anche nei casi di pronuncia implicita, con la conseguenza che le parti perdevano la possibilità di negare per la prima volta in cassazione la spettanza della giurisdizione che (seppur tacitamente) affermata dal giudice di prime cure, non era poi stata contestata in appello; che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie il M. non ha fatto questione di giurisdizione davanti alla sezione regionale che, a sua volta, l’ha implicitamente ma inequivocabilmente ritenuta, rigettando nel merito la richiesta del Procuratore Generale; che tale pronuncia implicita non è stata appellata da nessuna delle parti in causa, cosicchè deve concludersi per l’avvenuta formazione di un giudicato interno sul punto e, di conseguenza, per l’impossibilità del M. di negare per la prima volta in questa sede la giurisdizione del giudice contabile con una doglianza che, oltretutto, non attiene ai limiti esterni, bensì a quelli interni e, cioè, alla correttezza dell’esercizio e non all’esistenza della potestas iudicandi (C. Cass. SU 2008/28059); che sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;
che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso del M.;
che non occorre provvedere sulle spese, stante la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010