Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6316 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.10/03/2017), n. 6316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1234-2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO
ALOISI MAUGERI;
– ricorrente –
contro
S.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1024/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 12/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI
GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– C.G. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale lo condannò al pagamento, in favore di S.R., del corrispettivo dovutogli per l’installazione di un impianto elettrico;
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
– parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– i due motivi di ricorso (il primo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e il secondo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, relativi all’esistenza di vizi nell’impianto elettrico realizzato, alla sua inidoneità tecnica e alla gravità dell’inadempimento) sono inammissibili, in quanto pongono in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito sulla base delle consulenza tecnica esperita (i giudici hanno spiegato che il C.T.U. ha tenuto conto, nel quantificare la somma dovuta, dei vizi presenti nell’impianto e del deprezzamento dello stesso, dovendosi invece escludere la sua pretesa inidoneità tecnica e la necessità del suo integrale rifacimento), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
– essendo il ricorrente ammesso al patrocinio gratuito, nulla va disposto in ordine al raddoppio del versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017