Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6316 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25564/2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA TURINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPAOLO GALOPIN;

– ricorrente –

contro

FAIDUTTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. MARIO SAVINI 7, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA PELLEGRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. Antonello Cosentino.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra F.S. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Trieste, ribaltando la decisione di prime cure, ha rigettato la confessoria servitutis da lei proposta per sentir accertare il suo acquisto per usucapione di una servitù di passo, a vantaggio del proprio fondo, gravante sulla confinante area in proprietà del Condominio (OMISSIS) (e, precisamente, su un tracciato battuto ivi esistente).

La corte giuliana ha ritenuto l’usucapione vantata dall’attrice non opponibile alla condomina società Faidutti s.r.l. (intervenuta nel giudizio di primo grado, nella contumacia dell’amministratore del Condominio), per aver quest’ultima acquistato (dalla stessa sig.ra F.) unità condominiali con atto pubblico (dal quale non risultavano servitù gravanti sui beni condominiali) intavolato prima dell’intavolazione della domanda confessoria. L’impugnata sentenza ha quindi disatteso la domanda della sig.ra F. sul rilevo che, non avendo ella provato che la società Faidutti s.r.l. conoscesse o potesse conoscere l’esistenza della servitù, trovava applicazione il principio della pubblica fede del libro fondiario, tipico del sistema tavolare tuttora vigente nelle provincie di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste.

Il Collegio ritiene di rimettere l’esame del ricorso alla pubblica udienza, scorgendo due profili sui quali si palesa opportuno un intervento di nomofilachia.

Il primo profilo, posto dal primo motivo di ricorso, riguarda la qualificazione come eccezione in senso stretto o come eccezione in senso lato della deduzione con la quale il proprietario del fonde servente che abbia intavolato il proprio acquisto prima della intavolazione della domanda di usucapione neghi l’opponibilità nei suoi confronti dell’usucapione dedotta in giudizio dalla controparte; con quanto ne consegue in relazione al regime di proponibilità/rilevabilità di detta inopponibilità.

Il secondo profilo, posto dal secondo motivo di ricorso, riguarda l’ambito applicativo della regola della priorità dell’iscrizione tavolare (con la conseguente rilevanza dello stato soggettivo, di buona o malafede, dell’acquirente) di cui al R.D. n. 499 del 1929, art. 5 e, in particolare, la questione se tale regola operi soltanto nell’ipotesi di diritti incompatibili e, quindi, non operi nel concorso tra un diritto intavolato ed un diritto extra-tavolare non incompatibile con questo, come tra diritto di proprietà e quella di servitù (in questo senso, sentenze di questa Sezione nn. 15020/13, 10875/18, 13501/19); si tratta, in particolare, di verificare se la “salvezza” cui fa riferimento il disposto del suddetto art. 5, comma 3 (“Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente all’iscrizione o cancellazione, o all’annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l’iscrizione o la cancellazione”) vada intesa solo in senso giuridico/formale (riferendola, quindi, alla mera esistenza del diritto del terzo) o anche in senso economico/sostanziale (riferendola, cioè, al valore del diritto, quale risultante anche dalla presenza di diritti reali altrui sui beni che ne formano oggetto).

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la discussione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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