Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6315 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 25/02/2022), n.6315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14368-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1138/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata l’01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 1138/2/19 dep. 1 ottobre 2019, che in controversia su impugnazione da parte di V.S. di avviso di accertamento per Irpef, anno 2009, ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma dell’atto impositivo in quanto non circoscrive l’efficacia nel tempo del potere rappresentativo conferito e in quanto non specifica, “trattandosi di un corpus generico e generale che include una serie indiscriminata di deleghe senza nemmeno che emerga la motivazione specifica per il conferimento del potere sostitutivo.. trasformandosi in una sostituzione sine die”.
Il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto invalida la delega di firma rilasciata dal Dott. B., avendo la CTR erroneamente richiamato la delega di funzioni, trattandosi invece nella fattispecie di delega di firma, come emerge dal avviso di accertamento impugnato contenente la dicitura “firma su delega del Direttore Provinciale”.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 11013 del 2019, Cass. n. 8814 del 2019, conf. Cass. n. 28850 del 08/11/2019), secondo cui non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512 del 2011) – cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso – che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;
2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814 del 2019 cit.).
3. La CTR non si è adeguata ai superiori principi, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022