Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6315 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. un., 16/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 16/03/2010), n.6315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via

Principessa Clotilde 2, presso lo studio dell’avv. Clarizia Angelo,

che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pierluigi

da Palestrina 19, presso lo studio dell’avv. Tomassetti Domenico, che

lo rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Tomassetti;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per la dichiarazione

della giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che in data 29/9/2007 è stato pubblicato avviso per la designazione del direttore generale dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (d’ora in avanti Laziodisu); che la Commissione incaricata della verifica dei titoli degli aspiranti ha proceduto alla compilazione delle relative schede di valutazione, trasmettendole poi alla competente Direzione Generale, che le ha inviate a sua volta al Presidente della Giunta regionale;

che quest’ultimo ha designato il candidato M.P., che il Commissario straordinario di Laziodisu ha successivamente nominato con decreto del 31/10/2007;

che il concorrente F.L. ha proposto ricorso al TAR del Lazio, che ha respinto l’istanza di sospensiva perchè trattavasi di controversia riconducibile nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario;

che su appello del F., il Consiglio di Stato ha invece ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo “in ragione della ricorrenza di una procedura ad evidenza pubblica”;

che il M. ha presentato allora istanza ex art. 41 c.p.c. chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione dell’AGO;

che il F. ha resistito con controricorso, con il quale ha insistito per la giurisdizione del giudice da lui adito;

che il PG ha concluso conformemente alla richiesta del M., perchè nel caso di specie non vi era stata una procedura concorsuale culminata nella redazione di una graduatoria finale, ma la semplice predisposizione di una lista di candidati, all’interno dei quali era poi stata effettuata la scelta del direttore generale;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che in base alla L.R. 25 agosto 2003, n. 25, art. 17 (applicabile ratione temporis) “il direttore generale dell’Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio è designato dal presidente della giunta regionale tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, scelte sulla base di procedura ad evidenza pubblica”;

che tale qualificazione della sequela procedimentale dimostra chiaramente che quello voluto dalla legge per l’individuazione e la nomina del direttore generale di Laziodisu è un vero e proprio procedimento amministrativo, caratterizzato dall’ esercizio di poteri discrezionali da parte degli organi competenti;

che in altra ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento ad evidenza pubblica e, cioè, nel caso della nomina dei direttori generali delle ASL, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente concluso per la devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo (C. Cass. 2003/2065, 2003/6854 e 2007/26631); che alla medesima conclusione deve pertanto pervenirsi anche per quanto riguarda il direttore generale di Laziodisu, essendo al riguardo ininfluente che nel caso di specie l’Amministrazione possa avere per avventura omesso di agire nelle forme dell’evidenza pubblica, perchè una scelta del genere non potrebbe comunque attribuire agli interessati una posizione diversa da quella riconosciuta dalla legge, che imponendo di procedere nel modo sopra indicato l’ha inequivocabilmente qualificata in termini d’interesse legittimo e non di diritto soggettivo (v., per un caso analogo, C. Cass. 2008/19502);

che la novità della questione e la natura degli interessi in conflitto consiglia di compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e compensa integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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