Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6315 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.10/03/2017), n. 6315
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29450-2015 proposto da:
F.O., F.C., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FONTANELLA DI BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO
ZANIN;
– ricorrenti –
contro
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRIMO MICHIELAN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1153/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI
GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– F.O. e F.C. hanno proposto due motivi per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado, che – in accoglimento della domanda proposta da C.P. – ebbe a condannarli all’arretramento fino alla distanza legale delle autorimesse e della canaletta di scolo delle acque meteoriche da essi realizzati;
– la parte intimata ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– i due motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) sono manifestamente infondati, in quanto pongono in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato che i garage realizzati dai convenuti non sono completamente interrati, ma emergono parzialmente dal piani di campagna, dovendo pertanto essere qualificati come costruzioni soggette alle prescritte distanze legali), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Sesta Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017