Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6315 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20660/2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FRANCESCO VITALE;

– ricorrente principale –

contro

F.A., C.S.F., C.A.,

P.P., N.A.M., G.V., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio

dell’avvocato OTTAVIA SANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

NATALE ALOSI;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 74/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/02/2015 R.G.N. 1816/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Messina ha riconosciuto il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe ad ottenere un’indennità risarcitoria di quattro mensilità di retribuzione globale di fatto per illegittima consecuzione di contratti a tempo determinato con la Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito ASP) di Messina;

la ASP ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso dei lavoratori, contenente anche ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo del ricorso principale è dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e lamenta articolatamente il fatto che non sia stata considerata la procedura di stabilizzazione poi instaurata, che a dire della ricorrente era idonea anche a far venire meno il danno da precarizzazione;

il motivo è inammissibile;

è vero che, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno da illegittimo ricorso alla contrattazione a termine da parte della P.A. può essere ristorato dalla stabilizzazione che consegua, con vincolo di causa-effetto (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353), alla preesistenza di quei rapporti a tempo determinato (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336);

tuttavia, il motivo non afferma che i lavoratori di questa causa siano stati stabilizzati, ma solo e ripetutamente, come anche la memoria finale, che era stata indetta la procedura di stabilizzazione, cui tra l’altro uno dei lavoratori neppure era stato ammesso;

in definitiva la deduzione è generica e non idonea a comprovare il venire meno del danno il cui risarcimento è stato perseguito in giudizio;

con il ricorso incidentale i lavoratori hanno chiesto che il danno sia loro liquidato, in luogo che con i criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, utilizzati dalla Corte territoriale, mediante il più favorevole criterio di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, denunciando a tal fine la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2 e art. 36, commi 2 e 5, nonchè della clausola art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed infine del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 4 e 5 e dell’art. 3 Cost.;

l’inammissibilità del ricorso principale comporta la perdita di effetto del ricorso incidentale (tardivo) ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2;

il giudizio di primo grado risale al 2011 e il termine massimo di impugnazione era dunque quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, quale modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, con disposizione applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 della stessa Legge, ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore di essa, ovverosia dopo il 4.7.2009; nel caso di specie la sentenza, datata 20.1.2015, riporta quale data di pubblicazione il 16.2.2015 ed anche il controricorso indica quest’ultima data come momento di deposito del provvedimento;

pertanto, il termine semestrale scadeva il 4.7.2015 e quindi il ricorso incidentale, datato 2.9.2015 e posto in notifica il 4.9.2015, si qualifica come di natura tardiva e come tale incorre nell’inefficacia di cui al citato art. 334 c.p.c., comma 2;

nessuna delle contrapposte impugnazioni viene accolta e ciò giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, non deve farsi attestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del “doppio” del contributo unificato, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27753; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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