Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6314 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. un., 16/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 16/03/2010), n.6314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Caselle Lurani, elettivamente domiciliato in Roma, via di

Monserrato 25, presso lo studio dell’avv. Riccardo Delli Santi,

rappresentato e difeso dall’avv. Viviani Mario per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Caselle srl, elettivamente domiciliata in Roma, via

Pacuvio 34, presso lo studio dell’avv. Romanelli Guido, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Carlo

Allorio;

– controricorrente –

spa Equitalia Esatri;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 82/99/2007, depositata il

7/2/2008 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito gli avv. Viviani ed Allorio;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del

giudice amministrativo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che nell’anno 1995 il Comune di Caselle Lurani ha rilasciato due concessioni edilizie alla srl Immobiliare Caselle che, però, non ha provveduto al tempestivo pagamento dei relativi oneri; che il Comune ha allora applicato le sanzioni di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 3, lett. c);

che la srl Immobiliare Caselle le ha impugnate davanti al TAR della Lombardia, il quale ha rigettato i ricorsi;

che i relativi appelli sono stati dichiarati perenti dal Consiglio di Stato;

che in data 12/2/2006 la spa Esatri ha notificato alla debitrice cartella esattoriale per il pagamento delle predette sanzioni con gli interessi medio tempore maturati;

che la Immobiliare Caselle si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, ma il relativo ricorso è stato respinto con sentenza poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, che dopo aver ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione in conseguenza dell’abrogazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 da parte del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha annullato la cartella esattoriale perchè la contribuente aveva già pagato tutti gli oneri di urbanizzazione da essa dovuti; che il Comune ha censurato l’anzidetta pronuncia con tre motivi, con il primo dei quali ha dedotto che il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 non era stato affatto abrogato e che la Immobiliare Caselle non aveva contestato la cartella per meri vizi della fase di riscossione, ma per la inesistenza, in tutto o in parte, del debito;

che con il secondo motivo il ricorrente ha invece lamentato la violazione del giudicato formatosi nel processo amministrativo;

che con il terzo motivo il Comune ha infine sottolineato che l’iscrizione a ruolo non aveva riguardato gli oneri di urbanizzazione, ma le sanzioni inflitte per il loro tardivo versamento; che la spa Esatri non ha svolto attività difensiva, mentre la srl Immobiliare Caselle ha resistito con controricorso;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che nell’abrogare il D.Lgs. n. 80 del 1998, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 72 ha espressamente fatto salvi gli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18, osserva il Collegio che in base alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, “in tema di sanzioni amministrative in materia edilizia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – prevista dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 16 e rimasta ferma anche dopo l’introduzione della L. 24 novembre 1981, n. 689 nonchè dopo la nuova disciplina dell’attività urbanistico – edilizia di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, ribadita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 – riguarda tutte le controversie in cui viene in contestazione il momento autoritativo del rapporto fra pubblica amministrazione e privato, nelle quali il giudice è chiamato ad accertare i presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento impositivo; spetta invece al giudice ordinario conoscere delle questioni attinenti alla procedura coattiva di riscossione, laddove il privato contesti l’attività di realizzazione della pretesa creditoria in ragione o della illegittimità formale del titolo o del sopravvenuto venir meno del diritto di procedere esecutivamente” (C. Cass. 2002/17550, 2003/3149, 2004/5166, 2005/5332 e 2006/20317); che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie le contestazioni mosse dalla Immobiliare Caselle non hanno riguardato il momento esecutivo, bensì quello impositivo;

che deve di conseguenza dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; che in accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che la srl Immobiliare Caselle va infine condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese di lite dell’intero processo, liquidate in complessivi 5.700,00 Euro, 2.500,00 dei quali per la fase di merito e 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge, per la presente fase di legittimità.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e condanna la srl Immobiliare Caselle al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite dell’intero processo, liquidate in complessivi 5.700,00 Euro, 2.500,00 dei quali per la fase di merito e 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge, per la presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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