Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6313 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. un., 16/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 16/03/2010), n.6313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA, elettivamente

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola Aldrovandi Mario;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 1494/05, depositata il 14/3/2006

dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Sentito l’avvocato dello Stato Palatiello;

Udita la requisitoria del PG, nella persona dell’Avvocato Generale

dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice amministrativo in accoglimento del primo

motivo del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 l’Azienda Agricola Aldrovandi Mario ha proposto opposizione alla comunicazione con la quale l’AGEA le aveva richiesto il pagamento di Euro 19.051,00 a titolo di prelievo supplementare sulla produzione di latte vaccino durante la campagna 2003/2004;

che il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica ha annullato il provvedimento, compensando per intero le spese di lite fra le parti;

che l’AGEA ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto declinare la giurisdizione o, comunque, rigettare il ricorso nel merito;

che l’Azienda intimata non ha svolto attività difensiva;

che tanto premesso, devesi rammentare che il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 23 abrogando, fra l’altro, l’ultimo comma secondo il quale le sentenze pronunciate sulle opposizioni dovevano essere impugnate con ricorso immediato per cassazione; che in conseguenza della predetta abrogazione, che in base al successivo art. 27 ha riguardato i provvedimenti pubblicati dopo il 2/3/2006, è ritornata applicabile la regola generale secondo cui le sentenze di primo grado debbono essere impugnate mediante appello;

che essendo stata depositata dopo l’anzidetta data (come risulta dall’attestazione in calce), la sentenza di cui si discute non avrebbe potuto, perciò, formare oggetto di ricorso immediato per cassazione, che va pertanto dichiarato inammissibile senza necessità di provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Azienda Agricola intimata.

P.Q.M.

La corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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