Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6313 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 08/03/2021), n.6313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9452-2019 proposto da:

T.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 853/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/10/2018 R.G.N. 27/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto delle ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA BAVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 18.10.08, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del 13.12.07 del tribunale di Livorno, ha rigettato la domanda del signor T., vigile del fuoco, volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere L. n. 266 del 2005, ex art. 1 e al pagamento di assegno vitalizio L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 238 per lesioni permanenti riportate in data 3.9.08 quando, all’esito di operazioni di spegnimento di un incendio e poi di addestramento, era stato colpito da infarto ritenuto causalmente riconducibile al servizio prestato.

2. In particolare, la corte territoriale ha escluso che lo spegnimento di incendio potesse considerarsi quale “operazione di soccorso” ai fini della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 per difetto di persone in situazione di pericolo ed ha ritenuto non ricorrenti le condizioni di esposizione al maggior rischio rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ex comma 564 del predetto articolo.

3. Avverso tale sentenza ricorre il signor T. per due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che la non riconducibilità dello spegnimento di incendio ad attività di soccorso era questione nuova inammissibilmente sollevata in appello.

5. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.- violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 e art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che comunque si trattava di “attività di tutela di pubblica incolumità” come sottolineato dall’appellato e che la fattispecie ricomprende situazioni di pericolo verso la collettività in generale e non verso persone specifiche predeterminate.

6. Il primo motivo non è fondato, posto che nella memoria di costituzione depositata in primo grado il Ministero aveva espressamente contestato che si trattasse sia di operazioni di soccorso sia di attività di tutela della pubblica incolumità.

7. Del resto il divieto di ius novorum in appello si applica solo alle eccezioni non rilevabili di ufficio quali quelle relative ai fatti impeditivi modificativi estintivi della pretesa avversaria, riservate all’iniziativa della parte.

8. La contestazione della qualificazione giuridica della fattispecie data dal giudice di primo grado non rientra invece nella nozione di eccezione nuova inammissibile in appello, ben potendo la parte sottoporre al giudice attraverso specifico motivo di appello la doglianza riferita alla corretta sussunzione della fattispecie concreta sotto la pertinente disposizione normativa.

9. Quanto al secondo motivo, ed al profilo che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., deve premettersi (richiamando Sez. 3 -, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 – 02, e Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011, Rv. 619449 – 01) che il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato al più (e sempre che ricorrano i presupposti di applicazione della fattispecie previsti dalla nuova formulazione della norma) il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio fatti” in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie.

10. Nella specie, peraltro, la Corte territoriale ha valutato tutti i fatti dedotti dalla parte, pur senza pervenire alla sussunzione della fattispecie nella previsione normativa auspicata dalla parte. Non vi è dunque vizio di omessa pronuncia nè ricorre un’omessa motivazione rilevante secondo la nuova formulazione del nuovo n. 5.

11. Quanto alla dedotta violazione della disciplina speciale, lamentata sempre con il secondo motivo di ricorso, il motivo è infondato, dovendo escludersi la sussumibilità della fattispecie in quella di pericolo per la pubblica incolumità, in atti, ha infatti affermato espressamente che si trattava di un piccolo fuoco di agevole spegnimento a lato della strada in assenza di persone. Nè la parte ha offerto elementi, specifici e concreti, per addivenire alla riconduzione della fattispecie all’ipotesi prevista dalla ripetuta lett. E).

13. Pur nella consapevolezza che l’incendio è qualificato tra i delitti contro la “pubblica incolumità”, essendo contenuto del capo 1, titolo sesto, del codice penale (sub art. 423), è utile richiamare a tal proposito la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 14263 del 23/02/2017 Ud. (dep. 23/03/2017), Rv. 269842 – 01, che ha precisato la differenza tra fuoco e incendio, affermando che, ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.

14. La detta distinzione, affermata in sede penale, vale ancor più in sede previdenziale, ove non ricorrono le esigenze di massima tutela del bene protetto e sono compatibili margini più ristretti di riconoscimento dei benefici previdenziali, ancorati alla ricorrenza di presupposti più rigorosi.

15. In presenza di un fuoco non costituente pericolo per la pubblica incolumità, deve pertanto escludersi che nella specie ricorressero i presupposti applicativi della fattispecie di cui alla lett. E).

16. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

17. Spese secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi della D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3500 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA