Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6312 del 19/03/2011

Cassazione civile sez. II, 19/03/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 19/03/2011), n.6312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore ed inoltre

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TREVISO in persona del Prefetto

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.M.;

– inclinato –

avverso la sentenza n. 210/2005 del GIUDICE DI PACE di CASTELFRANCO

VENETO dell’8.7.05, depositata il 26/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Interno e l’UTG di Treviso hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 210/05 con la quale il G.d.P. di Castelfranco Veneto, accogliendo l’opposizione proposta da B. M., ha annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato nei confronti dello stesso dalla Pol. Stradale addi’ (OMISSIS) per violazione dell’art. 179 C.d.S., commi 1 e 2 bis, e dell’art. 9 C.d.S..

Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il collegio, atteso che tra i motivi d’opposizione, prima, e di ricorso per cassazione, poi, figurava anche la questione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti-patente e considerato che il problema dell’opponibilita’ del verbale (o dell’ordinanza-ingiunzione confermativa) per assunta decurtazione dei punti-patente era sub iudice innanzi alle SS.UU. di questa Corte, con ordinanza camerale 28.4.09 ha rinviato la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronunzia della SS.UU..

Orbene, sul punto le SS.UU. si sono pronunziate due volte.

Con la sentenza 29.7.08, dovendo decidere sulla giurisdizione, hanno osservato che:

“… la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del. codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validita’ della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U., 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U., 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U., 19/04/2004, n. 7459).

Da tale orientamento non vi e’ motivo di discostarsi, anche perche’ un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorche’ risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l’omogeneita’ del sistema sanzionatorio del C.d.S., determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. (C.Cost. 12 febbraio 1996, n. 31)”.

Cosi’ argomentando, le SS.UU., sulla premessa che la decurtazione dei punti-patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria comminata in relazione a determinate violazioni alle norme sulla circolazione stradale, hanno semplicemente ribadito l’indiscusso principio per cui tutte le sanzioni amministrative sono opponibili innanzi al giudice ordinario.

Con la sentenza 21.10.09 n. 22235, le SS.UU., dovendosi pronunziare “sulla questione, risolta negativamente con alcune sentenze della 2a sezione, relativa all’ammissibilita’ di opposizioni proposte ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., per contestare la legittimita’ della decurtazione dei punti dalla patente di guida”, hanno ritenuto di dover decidere sulla questione, pur riconoscendo preclusa la censura, osservando che:

“… in proposito le sezioni unite si sono gia’ pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, e-nunciando il principio – dal quale non vi sarebbe ragione di discostarsi – secondo cui la decurtazione dei punti ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed e’ pertanto anch’essa soggetta al mezzo di impugnazione dell’opposizione in sede giurisdizionale, che nel sistema sanzionatorio del codice della strada ha carattere generale, sicche’ l’esclusione della sua esperibilita’ nella materia di cui si tratta sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost..

Il motivo di ricorso in esame e’ fondato.

Con la sentenza 21 gennaio 2005 n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 126 bis C.d.S., nella parte in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata individuazione del conducente e di omessa comunicazione della sua identita’ da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest’ultimo.

Pur dando atto di tale pronuncia, il Giudice di pace ha inspiegabilmente ritenuto che anche relativamente alla decurtazione dei punti “il provvedimento impugnato va convalidato”, facendo menzione di una circolare del Ministero dell’interno del 4 febbraio 2005, che invece aveva riconosciuto l’estensione degli effetti della citata sentenza a tutte le procedure ancora in corso: estensione derivante peraltro dal disposto dell’art. 136 Cost., che impedisce di fare applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime”.

Anche in questo caso le SS.UU. non hanno fatto altro che riconfermare l’opponibilita’ della sanzione amministrativa accessoria, gia’ affermata nella precedente occasione, e l’illegittimita’ dell’irrogazione della stessa a carico del proprietario del veicolo in luogo del non identificato suo conducente ed effettivo trasgressore, gia’ statuita dal giudice delle leggi”.

Dunque, ne’ nell’uno ne’ nell’altro caso le SS.UU. hanno affrontato la questione – non dell’impugnabilita’ delle sanzioni accessorie e dell’illegittimita’ della decurtazione di punti a carico del proprietario del veicolo ma – dell’opponibilita’ del verbale, o dell’ordinanza-ingiunzione confermativa, per il fatto che nell’uno e/o nell’altra fosse fatta menzione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti.

E dicesi “fatta menzione” e non “operata irrogazione” perche’ ne’ i verbalizzanti ne’ il prefetto possono irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in quanto difettano di competenza al riguardo dovendo detta decurtazione essere, invece, irrogata, ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S. come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall’autorita’ centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all’esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all’infrazione che la comporta.

Per il che il verbale e l’eventuale successiva ordinanza-ingiunzione confermativa, relativi ad un accertamento d’infrazione al codice della strada alla quale consegua la decurtazione dei punti-patente, non possono contenere un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa – nel qual caso sarebbero, si’, impugnabili, ma solo per un vizio originario del provvedimento, id est l’incompetenza per difetto d’attribuzione di funzioni, pertinenti ad altra branca della P.A. qual e’ il Ministero dei Trasporti, e non per vizi inerenti il merito del provvedimento stesso – bensi’ solo un preavviso di quella specifica conseguenza che altro organo potrebbe ricollegare, con autonomo provvedimento, al futuro ed eventuale definitivo accertamento della violazione contestata.

Ne consegue che l’opposizione in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile sia per difetto dell’oggetto dell’impugnazione, id est un qualsivoglia provvedimento lesivo di diritti soggettivi dell’opponente, sia per il connesso difetto d’interesse di quest’ ultimo alla proposta impugnazione.

E’ su tali considerazioni, svolte in altre occasioni da alcuni collegi di questa Sezione, che ne’ le sentenze di diversi collegi e Sezioni, dalle quali si e’ affermata sic et simpliciter l’opponibilita’ del verbale laddove vi sia fatta anche solo menzione della decurtazione dei punti-patente, ne’ le surrichiamate pronunzie delle SS.UU., si sono soffermate.

Il collegio ritiene, dunque, necessario, ex art. 374 c.p.c., comma 3, investire nuovamente le SS.UU. della questione perche’ ne valutino gli aspetti non esaminati.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione perche’ valuti l’opportunita’ che sul ricorso si pronuncino le Sezioni Unite.

Cosi’ deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2011

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