Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6312 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. un., 16/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 16/03/2010), n.6312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – rel. Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Regione Veneto, elettivamente domiciliata in Roma, via Bassano del

Grappa 24, presso lo studio dell’avv. Costa Michele, che la

rappresenta e difende per mandato in atti unitamente agli avv. Ezio

Zanon e Emanuele Mio;

– ricorrente –

contro

srl Geo Energy, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5,

presso lo studio dell’avv. Romanelli Guido Francesco, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. Flavio

Pana e Nicola Zampieri;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso iscritto al NRG 8518/09 proposto da:

Regione Veneto, elettivamente domiciliata in Roma, via Bassano del

Grappa 24, presso lo studio dell’avv. Michele Costa, che la

rappresenta e difende per mandato in atti unitamente agli avv. Ezio

Zanon e Emanuele Mio;

– ricorrente –

contro

srl Impianti Astico, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria

5, presso lo studio dell’avv. Guido Francesco Romanelli, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. Flavio

Pana e Nicola Zampieri;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze n. 22/2009 e 23/2009, depositate il

6/2/2009 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/3/2 010 dal Relatore Primo Presidente Vincenzo Carbone;

Uditi gli avv. Graziani, per delega, e Romanelli;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi o, in

subordine, per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che in data 28/12/2005 la srl Tecnim (cui sono successivamente subentrate la srl Geo Energy e la srl Impianti Astico), ha chiesto la proroga delle concessioni di piccola derivazione ad uso idroelettrico delle acque dei torrenti (OMISSIS), a suo tempo ottenute con scadenza al 31/1/2007 ed al 31/12/2010;

che con provvedimento n. 665088 prot. del 27/1/2007, l’Ufficio del Genio Civile di Vicenza ha rigettato l’istanza in applicazione della DGRV n. 3100/2007, secondo la quale la proroga poteva essere accordata soltanto alle concessioni con scadenza compresa fra il 29/9/2004 ed il 31/12/2005; che la Geo Energy e la Impianti Astico si sono allora rivolte, ciascuna per la parte di sua spettanza, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che con le sentenze in epigrafe indicate ha accolto i ricorsi perchè la normativa di riferimento non subordinava affatto la proroga alla limitazione stabilita dal predetto provvedimento che risultando, perciò, illegittimo, andava annullato con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;

che la Regione Veneto ha proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo con unico motivo “eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto”, in quanto stabilendo come sopra il giudice a quo aveva finito con l’incorrere nella violazione della L. n. 239 del 2004, art. 1, comma 72, e del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23, comma 8 che ove interpretati nel senso indicato dal TSAP sarebbero risultati in contrasto coi principi comunitari e con l’art. 117 Cost.;

che la srl Geo Energy e la srl Impianti Astico hanno contestato la fondatezza delle avverse impugnazioni eccependone, ancor prima, l’inammissibilità perchè basate su motivo diverso da quelli previsti dall’art. 360 c.p.c. e, comunque, tardivamente proposte in quanto trattandosi di ricorsi notificati dal difensore ai sensi della L. n. 53 del 1994, non poteva farsi applicazione del principio per cui ciò che contava ai fini della tempestività non era la data di ricezione dell’atto da parte del suo destinatario, ma quella della consegna all’ufficiale giudiziario per gli adempimenti di competenza;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e riuniti preliminarmente i due ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, osserva il Collegio che la prima eccezione d’inammissibilità non può essere condivisa perchè con l’unico motivo addotto la Regione Veneto ha voluto inequivocabilmente lamentare la violazione di norme di diritto che, com’è noto, costituisce uno dei vizi tipici elencati dall’art. 360 c.p.c.; che per quanto riguarda invece la seconda eccezione d’inammissibilità, devesi rilevare che la stessa poggia su di un presupposto la cui esattezza è stata più volte negata da questa Suprema Corte, che con sentenze nn. 709/2004, 6402/2004, 5024/2009 e 17748/2009 ha stabilito esattamente il contrario e, cioè, che nel caso di notificazione eseguita dal difensore anzichè dall’ufficiale giudiziario, non può attribuirsi alcun rilievo alla diversità soggettiva dell’autore della notificazione, cui torna pertanto applicabile il principio derivante da Corte cost. 2002/477 con l’unica particolarità che occorre sostituire la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario con quella di spedizione del piego raccomandato al destinatario; che anche l’eccezione di tardività dei ricorsi dev’essere, pertanto, per ciò solo rigettata a prescindere, quindi, da ogni ulteriore considerazione in ordine al fatto che la decorrenza del termine breve di 4, 5 gg. stabilito dalla legge per la impugnazione delle decisioni del TSAP, presuppone che la comunicazione del dispositivo sia stata preceduta dalla registrazione della sentenza stessa che, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata (v., da ultimo, C. Cass. SU 2009/6063); che passando adesso all’esame della questione sollevata dalla ricorrente, giova preliminarmente rammentare che con la L. n. 152 del 1999, art. 23, comma 7 venne stabilito, a modifica della precedente disciplina, che tutte le concessioni di derivazione di acque sarebbero scadute dopo il compimento di trenta anni dal rilascio;

che il D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 7 ha, però, limitato la portata di tale disposizione, riscrivendo il citato art. 23, comma 8 nel senso, da un lato, che su richiesta dei titolari, tutte le concessioni rilasciate per periodi superiori ai trenta anni avrebbero continuato a durare fino alla scadenza originaria e, dall’altro, che le piccole derivazioni dell’ENEL per le quali fosse già scaduto il termine trentennale, sarebbero state prorogate di ulteriori trenta anni a condizione che l’ENEL ne avesse fatto domanda entro il 31 dicembre 2000; che la possibilità di ottenere tale dilazione è stata successivamente estesa dalla L. n. 239 del 2004, art. 1, comma 72 anche ai soggetti diversi dall’ENEL che ne avessero fatto richiesta entro il 31 dicembre 2005;

che pure costoro sono stati così messi in grado di fruire del medesimo beneficio accordato all’ENEL che, come già detto, ha avuto tempo fino al 31 dicembre 2000 per richiedere la proroga non di tutte le concessioni precedentemente ottenute, ma soltanto di quelle per le quali fosse già scaduto il termine trentennale di cui all’art. 23 succitato, comma 7;

che non potendo i nuovi beneficiari pretendere più di quanto riconosciuto all’ENEL, (cui sono stati equiparati), deve necessariamente affermarsi che la L. n. 239 del 2004 ha inteso dare loro la possibilità di richiedere entro il 31 dicembre 2005 soltanto la proroga delle concessioni di piccola derivazione per le quali fossero già passati trent’ anni dal rilascio;

che tenuto conto di quanto sopra e non essendo controverso che le concessioni della Geo Energy e della Impianti Astico sarebbero scadute soltanto in data 31 gennaio 2007 e 31 dicembre 2010, va di conseguenza riconosciuta la legittimità del provvedimento con cui l’Ufficio del Genio Civile di Vicenza ha respinto le relative istanze di proroga; che in accoglimento dei ricorsi riuniti, le sentenze impugnate debbono essere, pertanto, cassate senza necessità di un rinvio degli atti al giudice a quo, perchè non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, le cause possono essere decise nel merito con il rigetto delle domande della srl Geo Energy e della srl Impianti Astico;

che infatti, una volta ammesso che la legge non consentiva la proroga e che, di conseguenza, il procedimento non avrebbe potuto avere alcun altro esito se non quello sopra ricordato, risultano superate tutte le altre questioni sollevate dalle società concessionarie in ordine alla legittimità della delibera della Giunta Regionale, alla sua inapplicabilità retroattiva ed alla mancata comunicazione dell’ avvio del procedimento e del preavviso di rigetto delle istanze (anche al quale è applicabile, contrariamente a quanto sostenuto dalle società concessionarie, la sanatoria di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies: v., fra le altre in tal senso, Cons. Stato Sez. 4, 2007/4828, Sez. 4, 2007/6325, Sez. 4, 2008/2452, Sez. 6, 2009/356, Sez. 5, 2009/753 e Sez. 6, 2009/2954);

che le srl Geo Energy ed Impianti Astico vanno infine condannate al pagamento delle spese dell’intero giudizio, globalmente liquidate in 3.500,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per la fase davanti al TSAP ed in Euro 3.700,00, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per la presente fase di cassazione.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta le domande originarie della srl Geo Energy e della srl Impianti Astico, condannando le stesse al pagamento delle spese dell’intero giudizio, globalmente liquidate in 3.500,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per la fase davanti al TSAP ed in Euro 3.700,00, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per la presente fase di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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