Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6312 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/03/2017), n. 6312
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26703-2015 proposto da:
C.G.O, rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c., dalla
stessa avvocato C.G.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il
25/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, in data 13 ottobre 2014, ha liquidato, ai sensi dell’art. 116 d.p.r. 115/2002, all’avvocato C.G.o la somma di Euro 500,00 per l’attività svolta quale difensore d’ufficio di Co.Co.. Lo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza depositata in data 25 settembre 2015, ha respinto l’opposizione in ordine alla mancata liquidazione delle spese sostenute dall’avvocato G. per il recupero del suo credito professionale. Per la cassazione di questo provvedimento ricorre l’avvocato G. sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha presentato controricorso, pur depositando atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
L’unico motivo di ricorso (con cui si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 – erronea applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116) è manifestamente fondato, in quanto il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116 (Cass. Sez. 6- 2, 20 dicembre 2011, n. 27854; Cass. Sez. 6- 2, 13 settembre 2012, n. 15394; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24104 del 17/11/2011).
Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata ordinanza ed il rinvio della causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017