Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6312 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 08/03/2021), n.6312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8104-2016 proposto da:

G.G., G.P., G.C., G.A.,

GI.CE., GI.CA., quali eredi di M.M.

vedova G., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTESUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrente principale –

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

rispettivi Ministri, rappresentati e difesi ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3095/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 19/12/2014 R.G.N. 3119/2013;

avverso l’ordinanza n. 57/f/2015 della CORTE DI APPELLO di PALERMO,

depositata i) 18/11/2015 R.G.N. 461/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. BUFFA Francesco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale;

udito l’Avvocato ANDREA BAVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 19.12.04, la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai signori G., quali eredi di M.M., avverso la sentenza del 19.12.14 del tribunale di Palermo, che aveva rigettato la domanda della dante causa volta ad ottenere i benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243 del 2006 e L. n. 266 del 2005 e l’assegno vitalizio di cui all’art. 5 della L. n. 206 del 2004 quale familiare di G.E., marinaio militare deceduto in incidente stradale occorso il (OMISSIS), mentre viaggiava per raggiungere la sede di una manifestazione sportiva di forze armate a bordo di pullman precipitato in un viadotto.

2. In particolare, premesso che i benefici richiesti sono previsti per infermità o decesso correlato a “missioni di qualunque natura” e riconosciute dipendenti da causa di servizio per le “particolari condizioni ambientali e operative”, la corte ha ritenuto che tali fossero le operazioni eccedenti i limiti dell’alea correlata ai normali obblighi di servizio e che lo spostamento del militare da un luogo ad altro per lo svolgimento di attività ordinarie non fosse tale.

3. Avverso tale sentenza ricorrono i signori G. per un motivo, cui resistono con controricorso il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno, che propongono ricorso incidentale condizionato per un motivo, cui resistono a loro volta i signori G. con controricorso..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il motivo del ricorso principale si deduce violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 e D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, per avere la sentenza impugnata subordinato la tutela in relazione alla pericolosità ab inizio dell’attività di servizio, sebbene ciò non fosse richiesto dalla norma.

5. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato i ministeri deducono la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del carattere tecnico discrezionale della valutazione amministrativa alla base della concessione dei benefici in questione.

6. Il ricorso principale è fondato.

7. La controversia verte sull’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

8. Questa Corte di legittimità (v., fra le altre, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e, sulla specifica vicenda all’esame ora del Collegio, v. Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484, e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.

9. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

10. Al successivo comma 564 dell’art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

11. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all’art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

12. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.

13. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.

14. E’ stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

15. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E’, dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.

16. La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano:

condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

17. Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

18. La riconduzione della fattispecie all’esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalla Corte (sia a sezioni Unite, nella sentenza n. 15487 dei 2017, sia a sezione semplice, Sez. L, 16569 del 2020) che, in riferimento ad altro militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale e riconosciuto la sussistenza delle condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall’utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni meteorologiche, così come accertato definitivamente in sede penale.

19. Le medesime considerazioni possono essere richiamate a supporto della decisione inerente al medesimo tragico evento, dovendosi escludere la necessità di ulteriori accertamenti in fatto alla stregua dell’accertamento posto a fondamento della richiamata decisione delle Sezioni unite della Corte, n. 15487 del 2017, a sua volta fondata sul giudicato penale, da cui emerge che l’evento si verificò in situazione straordinaria dipesa da ragioni peculiari che aggravarono il rischio normalmente connesso all’attività espletata.

20. Il ricorso incidentale condizionato è infondato, avendo questa corte ha già affermato in più sentenze delle sezioni unite la giurisdizione del giudice ordinario in materia. In particolare, Sez. U, Sentenza n. 23300 del 16/11/2016 (Rv. 641631 – 01), e Sez. U -, Ordinanza n. 8982 del 11/04/2018 (Rv. 647915 – 01), hanno infatti statuito che, in relazione ai benefici di cui all’art. 1, comma 565, della L. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell’art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.

21. Accertata irretrattabilmente la sussistenza della condizione di fatto del sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, per l’ulteriore esame del gravarne in ordine ai benefici assistenziali pretesi e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

22. Ai sensi della D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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