Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6312 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26322/2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELA MAZZOLA, rappresentato e

difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

COMUNE NARNI, PREFETTURA TERNI UFFICIO – TERRITORIALE GOVERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 293/2016 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il

13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.L., con atto fondato su dodici motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 293/2016 del Tribunale di Terni.

Con tale decisione, a seguito di appello principale interposto dall’odierno ricorrente in relazione alla mancata condanna – nel giudizio di primo grado- alle spese di lite del soccombente Comune di Narni, nonchè dell’appello incidentale svolto dallo stesso Comune, il suddetto Tribunale riformava la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Terni. Provvedeva, quindi, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune, a rigettare l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 ss., interposta dallo odierno ricorrente avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. N. 107/0 del Prefetto di Terni (opposizione che – viceversa – era stata accolta dal Giudice di prime cure).

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente prospetta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospettano promiscuamente plurimi vizi ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., n. 3 che 4.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 ss. c.p.c..

6.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di nullità della sentenza.

7.- Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per mancata considerazione della omessa indicazione (nel verbale di accertamento) del provvedimento di previsione del limite di velocità.

8.- Con l’ottavo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame.

9.- Con il nono motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge in relazione alla normativa sulla distanza che deve intercorrere fra la segnalazione della postazione di controllo e quest’ultima.

10.- Con il decimo motivo del ricorso si deduce il vizio di Violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e ss., in tema di regolamentazione delle spese.

11. – Con l’undicesimo motivo parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento in relazione a quanto disposto nel capo (terzo) della decisione per cui è ricorso.

12.- Con il dodicesimo motivo del ricorso si prospetta il vizio di nullità della sentenza “in conseguenza della mancata indicazione nel verbale di contestazione della presenza del rilievo fotografico di soggetto qualificato ai sensi dell’art. 12 C.d.S.”.

13.- Doverosamente esposti, in sintesi, i motivi su cui è basato il ricorso deve osservarsi, in breve, quanto segue. Il ricorso, innanzitutto, si espone – nel suo complesso ed attese le sue concrete modalità di proposizione – alla sanzione dell’inammissibilità.

La sostanziale mancanza di rispetto del dovere di sinteticità espositiva degli atti processuali non può non essere, nella fattispecie, rammentata. Tanto per più in ragione della proposizione di atto (di 71 pagine) con sovrapposizione di una congerie di motivi lesiva anche del dovere di chiarezza che è principio normativo generale di diritto processuale (oltre che del noto protocollo di intesa – non oggetto di apposita normativa primaria – sulla sinteticità degli atti processuali intervenuto il 17 dicembre 2015 fra il Primo Presidente di questa Corte ed il Presidente del Consiglio nazionale Forense).

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in proposito, che “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità” (Cass., Sez. Seconda, Sent. 20 ottobre 2016, n. 21297, nonchè -in precedenza e conformemente- Cass. n. 17698/2014).

14.- L’inammissibilità del ricorso si appalesa e conferma ancor più dalla disamina, che comunque si reputa di svolgere, dei singoli motivi innanzi sinteticamente riportati. Infatti il primo motivo non coglie la ratio della decisione per cui è ricorso.

Il Giudice di Appello rigetta l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e ss., per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Comune di Narni, rimanendo del tutto estranea – rispetto a tale ratio – ogni considerazione sulla affermazione circa “l’interesse ad appellare dell’opponente” sulla quale è – inammissibilmente-incentrato il motivo.

Parimenti inammissibile, per il medesimo ordine logico, è anche il secondo motivo di ricorso.

Inammissibile è pure il terzo motivo del ricorso col quale si lamenta la pretesa nullità della sentenza (di primo grado) in materia di spese di lite in quanto l’ente opposto “non aveva invocato la condanna di questo opponente alle spese di lite”. Va rammentato che – per le spese di lite – la determinazione delle stesse è adottabile di ufficio dal Giudice.

Il quarto motivo svolge inammissibili censure promiscue.

La mancata formulazione di specifiche censure, l’erroneità dell’individuazione delle stesse e la confusione di molteplici profili di doglianza costituiscono, infatti, causa di inammissibilità (Cass. Sez. Seconda, Sent. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. Sez. Terza, Sent. 17 settembre 2013, n. 21165; Cass. Sezione Seconda, Ord. n. 11603/2018 e n. Ord. n. 19959/2014).

Il quinto motivo, censurando la motivazione con cui il Tribunale ha respinto il secondo motivo di appello, svolge inammissibilmente ed in modo promiscuo e confuso censure a varie norme di legge.

Il sesto motivo, deducendo la nullità della sentenza per cui è ricorso, svolge – in sostanza – una propria ricostruzione dell’iter logico seguito dal Giudice di appello.

Tuttavia tale ricostruzione di parte omette di considerare l’iter logico seguito dal Giudice di Appello, il quale ha comunque esaminato i ricostruiti motivi di opposizione al verbale in ragione dell’assorbimento della gran parte degli stessi ad opera del G.d.P..

Il motivo è, quindi, inammissibile anche con riguardo all’ulteriore doglianza con la quale (a quanto pare) si lamenti la mera modalità di aggregazione di tali – comunque esaminati in appello – motivi riuniti.

Il settimo motivo, svolgendo anch’esso censure collegabili ad una molteplicità di profili tra loro confusi si espone, al pari dei precedenti esaminati motivo (e per lo stesso ordine di ragioni) all’inammissibilità.

L’ottavo motivo, sebbene inteso alla denuncia di una pretesa omissione di valutazione, tende – in sostanza ad una inammissibile riesame nel merito della fattispecie, precluso nel presente giudizio.

Il nono motivo prospetta una violazione di legge in relazione alla questione della paventata lesione del diritto di difesa per omessa indicazione della “distanza che deve intercorrere fra la postazione di controllo della velocità e la segnaletica che dà informazione della presenza della stessa”.

Il motivo si dilunga sulla suddetta questione, ma – così facendo- evita di confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione per cui è ricorso.

Quest’ultima, a ben vedere, fonda la ratio (non colta dal ricorrente) della decisione adottata in punto sul differente fatto che “l’opponente non può dedurre l’illegittimità del verbale di contestazione in quanto lesivo del diritto di difesa” per la mancata indicazione del tipo di apparecchiatura utilizzata “peraltro senza puntualmente estrinsecare in cosa si sarebbe differenziata l’ampia difesa svolta dallo stesso in ragione della diversa natura dell’apparecchiatura”.

Per di più – va aggiunto ed evidenziato – la decisione per cui è ricorso (pur in assenza di una immediatezza della ricavabilità del dato in questione) sottolineava che “l’indicazione nel verbale di contestazione della tipologia di apparecchiatura con cui è stata effettuata la contestazione consentiva al sanzionato di ricavare l’informazione in ordine alla natura dell’apparecchiatura”.

Il motivo deve, pertanto, ritenersi inammissibile.

Il decimo motivo è inammissibile in quanto si riferisce alla censura avverso la decisione di compensazione delle spese avvenuta nel primo grado del giudizio.

La questione è, in ogni caso, del tutto superata a seguito del giudizio di appello e dell’accoglimento dell’appello incidentale.

L’undicesimo motivo paventa un insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione comportante la pretesa prospettata nullità della attiene della sentenza e del procedimento. La censura fa leva su una parte del dispositivo ove è, fra altro, affermato – testualmente – “conferma l’opposizione”.

Tale affermazione (che nulla dispone in contrasto con tutti gli altri capi del dispositivo e con la motivazione) costituisce un evidente ed irrilevante errore materiale in considerazione della corretto decisum evincibile dalla motivazione e dal complesso dei capi del dispositivo.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

Il dodicesimo motivo viene riferito ad una censura che sarebbe stata svolta “in sede di opposizione all’ordinanza-ingiunzione” e relativo alla mancata indicazione nel verbale di contestazione della presenza del rilievo fotografico.

Parte ricorrente, in dispregio del noto obbligo ad essa incombente e di autosufficienza, non riporta come e quando tale censura sarebbe stata svolta e prospettata nel giudizio di primo grado.

Peraltro, in tema di sanzioni amministrative, costituisce consolidato jus receptum il principio per cui “nell’ordinanza-ingiunzione l’autorità pubblica non è tenuta ad uno specifico richiamo di circostanze potendo semplicemente richiamare, anche per relationem, il verbale di accertamento” (Cass., Sent. n.ri 3128/2010 e 271809/2007).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

15.- Il ricorso deve, quindi, dichiararsi inammissibile avuto riguardo sia alla sua complessiva modalità di formulazione che alla disamina, in ogni caso pure svolta, dei singoli motivi.

16.- Nulla deve essere statuito in ordine alle spese processuali del presente giudizio non avendo svolta difesa alcuna la P.A. intimata.

17.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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