Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6311 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. un., 16/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 16/03/2010), n.6311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S. e P.G., elettivamente domiciliati in

Roma, via Po 22, presso lo studio dell’avv. Giovan Battista

Santangelo, rappresentati e difesi dagli avv. Lemmo Gian Luca e

Miriam Petrone per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

Metrocampania srl, elettivamente domiciliata in Roma, via degli

Avignonesi 5, presso lo studio dell’avv. Soprano Enrico, che la

rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

Consorzio AS.CO.SA, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Arezzo

18, presso lo studio dell’avv. Ennio Magrì che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– controricorrente –

Regione Campania, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli 29,

rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. Lidia Buondonno

dell’Avvocatura Regionale;

– controricorrente –

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 6251/2008, depositata il

171/2/2008 dal Consiglio di Stato;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Uditi gli avv. Lemmo e Palatiello;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania e del funzionario CIPE è stata dichiarata la pubblica utilità di opere concernenti la realizzazione della Ferrovia (OMISSIS);

che fra le aree a tal fine occorrenti sono state inserite anche alcune particelle appartenenti a F.S. e P. G.; che la loro occupazione è avvenuta negli anni 1988 e 1990, mentre l’espropriazione è stata disposta con decreto n. 20, emesso il 20/2/2007 dal competente dirigente regionale;

che pochi mesi prima dell’esproprio, il F. ed il P. si erano però rivolti al TAR della Campania per ottenere il risarcimento dell’intero danno patito previa dichiarazione della illegittimità degli atti della procedura;

che dopo aver estromesso dal giudizio il Commissario del Governo, il Ministero delle Infrastrutture ed il CIPE, il giudice adito ha riconosciuto la tempestività dell’impugnazione degli atti espropriativi e dichiaratane la illegittimità, ha condannato la concessionaria Metrocampania al risarcimento del danno da liquidarsi sulla base del valore venale dei beni;

che la Metrocampania ha interposto appello, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto riconoscere la tardività della impugnazione degli atti della procedura e l’applicabilità della proroga dei termini di efficacia dell’occupazione di cui al D.Lgs. n. 350 del 1999, art. 9, comma 2;

che la Regione Campania si è associata alle conclusioni della Metrocampania che, sia pure in parte, sono state fatte proprie anche dal Consorzio AS.CO.SA.;

che il F. ed il P. hanno contestato la fondatezza delle avverse doglianze, domandando in via incidentale l’estensione della condanna alla Regione Campania;

che dato atto di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha osservato, da un lato, che la pubblicazione degli atti della procedura ne aveva comportato la conoscenza da parte degli interessati e, dall’altro, che la proroga di cui al succitato art. 9 era entrata in vigore in un momento in cui il procedimento amministrativo e la irreversibile trasformazione dei fondi non si erano ancora completati;

che partendo da tali presupposti, il Consiglio di Stato ha quindi escluso la tempestività della impugnazione e la conseguente spettanza del richiesto risarcimento perchè, in una situazione del genere, gli appellati avrebbero potuto richiedere soltanto il pagamento delle indennità di occupazione ed esproprio;

che il F. e il P. hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il cittadino leso da un atto amministrativo illegittimo poteva per ciò solo richiederne il risarcimento al giudice amministrativo, che ove si fosse rifiutato di concederlo a causa della mancata o tardiva impugnazione dell’atto stesso, avrebbe finito col denegare la propria giurisdizione in violazione di guanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze nn. 13659/2006 e 30254/2008; che la Metrocampania, il Consorzio AS.CO.SA., la Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno depositato separati controricorsi con i quali hanno contestato l’ammissibilità o, comunque, la fondatezza dell’avversa impugnazione;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, rileva il Collegio che nel caso di specie il Consiglio di Stato non si è affatto sottratto all’esame della domanda di risarcimento del danno in base a considerazioni generali od astratte, ma l’ha, tutt’al contrario valutata in concreto, escludendone ogni possibilità di accoglimento perchè l’impugnazione tardiva ed infondata degli atti autoritativi di occupazione e susseguente espropriazione, ne aveva determinato il consolidamento che, a sua volta, aveva posto gli interessati nella condizione di poter richiedere soltanto il pagamento delle relative indennità;

che così statuendo, il giudice a quo non ha dunque operato alcun aprioristico rifiuto, ma si è calato nel merito della controversia, risolvendolo sotto un profilo della cui esattezza o meno questa Suprema Corte non può giudicare perchè non attinente all’esistenza della potestas iudicandi, bensì alla correttezza del suo esercizio e, quindi, ai limiti interni della giurisdizione;

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi 2.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge o le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi 2.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge o le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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