Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6311 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23892-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PRIMATI

SPORTIVI, 21, presso lo studio dell’avvocato ENZO MANNINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DI CARLO;

– ricorrente –

contro

A.G., R.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ARBIA 15, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA

SERNICOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO D’ASARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1375/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente (OMISSIS) impugna, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza n. 1375/2014 del 4 settembre 2014 resa dalla Corte d’Appello di Palermo, che aveva accolto l’appello proposto da R.R. e A.G. avverso la sentenza pronunciata il 16 luglio 2008 dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini.

La causa era iniziata con citazione del 1 aprile 2005 con cui R.R., S.G., A.G., Sp.Si. e Sp.Va., tutti condomini del complesso (OMISSIS) costituito da 75 unità abitative distribuite in cinque distinti lotti a schiera composti da 15 cottages ciascuno -, avevano impugnato le deliberazioni dell’assemblea condominiale del 18 novembre 2004 e del 17 febbraio 2005. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e veniva proposto appello da R.R. e A.G. nei confronti del (OMISSIS). La Corte d’Appello, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità delle due delibere impugnate, negando che i singoli edifici del complesso potessero essere compresi fra le parti comuni e perciò negando che l’assemblea avesse competenze sulla ristrutturazione dei prospetti delle singole palazzine.

Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., avendo la Corte d’Appello fondato la sua decisione sul regolamento condominiale prodotto soltanto in secondo grado. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1102, 1117 e 1123 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza della Corte di Palermo ha negato che i prospetti delle quindici unità abitative costituissero beni condominiali.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1117 e 2697 c.c., non potendo la Corte d’Appello ritenere superata la presunzione ex art. 1117 c.c..

Resistono con controricorso R.R. e A.G., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Ritenuto che dovesse essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Non può tenersi conto della memoria depositata dai controricorrenti il 7 febbraio 2017, non avendo rispettato il termine, stabilito dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2, di cinque giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.

La sentenza impugnata ha dunque affermato l’extracondominialità delle deliberazioni del 18 novembre 2004 e del 17 febbraio 2005 in quanto relative alla ristrutturazione delle facciate dei singoli cottages a schiera. La questione di diritto posta, in particolare, col secondo motivo di ricorso è se, potendosi in astratto configurare la situazione di condominio e quindi la presunzione di comunanza ex art. 1117 c.c. (e art. 1117 – bis c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, seppur non applicabile nella specie ratione temporis) pure in ipotesi di proprietà singole in sequenza (villette a schiera, cd. condominio in orizzontale: vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18344 del 18/09/2015), sussista poi la conseguente competenza dell’assemblea condominiale ad assumere decisioni che riguardino la manutenzione della facciata esterna delle singole proprietà, essendo il decoro estetico dell’edificio condominiale un bene comune (vedi ad esempio Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2743 del 11/02/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 945 del 30/01/1998; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7603 del 30/08/1994).

Si impone tuttavia un rilievo pregiudiziale.

Come questa Corte ha più volte ribadito, in tema di condominio, l’impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini (nel caso in esame, da R.R., S.G., A.G., Sp.Si. e Sp.Va. determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione, sicchè, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini (nella specie, da R.R. e A.G.), il giudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile, dovendo per tutti gli originari attori fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all’eventualità di giudicati contrastanti, con l’affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000).

Non risultando, nel caso in esame, che il giudizio di appello si sia svolto anche nei confronti dei litisconsorti necessari S.G., Sp.Si. e Sp.Va., va dichiarata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, che va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, affinchè provveda pregiudizialmente a disporre l’integrazione del contraddittorio. Al giudice di rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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