Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6311 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 27644/’16) proposto da:

G.G., (C.F.: (OMISSIS)), in qualità di legale

rappresentante della Società C.A.M. s.r.l (P.I.: (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Daniele Grasso e domiciliato “ex lege” presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza

Cavour;

– ricorrente –

contro

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI LA MADDALENA, in persona

del Comandante pro-tempore;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 15 ottobre 2012 la C.A.M. – Conservificio Allevatori Molluschi s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di La Maddalena, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 214/2012 adottata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena il 16 agosto 2012, con cui le si intimava il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.015,40, quale obbligata in solido con O.S., con riferimento alla violazione delle disposizioni del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2011 e del decreto del direttore generale dello stesso Ministero del 28 novembre 2011, punite in sede amministrativa dal D.Lgs. n. 4 del 2012, art. 11, comma 2, per aver trasportato prodotto ittico “in assenza di titolo giustificativo al trasporto o commercialmente rilevante relativo ai prodotti della pesca di cui al documento di trasportato recante il n. 3223/A in data 22 febbraio 2012” di essa C.A.M. tramite vettore individuato nella Manera Logistica s. r.l.

2. Nella costituzione della Capitaneria di Porto di La Maddalena, l’adito giudice di pace, con sentenza n. 84/2013, rigettava l’opposizione.

Interposto appello da parte della soccombente opponente, cui resisteva la citata Capitaneria, il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 264/2016 (depositata il 26 aprile 2016), respingeva il gravame, compensando le spese giudiziali.

A fondamento dell’adottata decisione il suddetto Tribunale riteneva che la violazione ascritta all’appellante si era configurata in tutti i suoi elementi, sul presupposto che essa, svolgendo attività di commercializzazione di prodotti ittici, non avrebbe potuto sottrarsi al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità degli stessi prodotti come imposti dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2011 e dal decreto del direttore generale del medesimo Ministero del 28 novembre 2011, avuto riguardo all’espressa previsione dei precetti di cui al citato D.M. 10 novembre 2011, artt. 3, 4 e 8 rimanendo irrilevante la circostanza che i prodotti trasportati fossero etichettati in conformità alle prescrizioni di legge.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, la C.A.M. – Conservificio Allevatori Molluschi s. r.I..

L’intimata Capitaneria di Porto di La Maddalena non si è costituita in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.M. politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2011, artt. 3, 4 e 8 sul presupposto che tale decreto e il conseguente decreto del direttore generale dello stesso Ministero del 28 novembre 2011 non avrebbero potuto essere applicati al caso di specie, in quanto diretti a regolamentare le “fasi” della commercializzazione del prodotto ittico diverse da quelle in cui essa società ricorrente si inseriva nella filiera ittica e, in particolare, i predetti decreti si sarebbero dovuti ritenere demandati alla sola disciplina degli obblighi posti a carico degli operatori addetti alla prima vendita, qualità non rivestita da essa società C.A.M. s.r.l.

2. Rileva il collegio che la complessiva censura è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Devono, infatti, ritenersi del tutto condivisibili la motivazione e la soluzione della sentenza impugnata, avendo riguardo al complesso delle disposizioni normative specificamente applicabili in materia e all’individuazione di tutti i soggetti tenuti al possesso della documentazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti ittici.

In particolare, nel D.M. 10 novembre 2011, artt. 3, 4 e 8 non si pone riguardo ai soli operatori addetti alla prima vendita degli anzidetti prodotti, ma il relativo obbligo è esteso a tutta una serie di figure tra le quali si ricomprende anche quella del “trasportatore” di prodotto ittico, qualità che rivestiva la società ricorrente controllata al momento dell’accertamento.

Invero, per un verso, il citato art. 3, comma 1, sancisce che:

I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo:

a) gli imprenditori ittici;

b) i primi acquirenti;

c) le organizzazioni di produttori riconosciute;

d) i titolari dei centri di raccolta;

e) i titolari dei centri di vendita all’asta;

f) i trasportatori.

Per altro verso – con riferimento all’obbligo della tracciabilità – il successivo art. 4, al comma 1, dispone che:

I soggetti di cui all’art. 3 sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

Il seguente art. 8 prevede, poi, in via generale, a carico di tutti gli “operatori responsabili del trasporto dei prodotti di pesca” l’obbligo di detenere un valido documento di trasporto che accompagni la merce, senza alcuna espressa limitazione alle sole attività di vendita (ai cui soggetti che le esercitano parte ricorrente vorrebbe, invece, che fosse circoscritta, in via esclusiva, l’imposizione di tale obbligo).

Ad avvalorare la correttezza del risultato ermeneutico raggiunto dal giudice di appello (a cui era già, peraltro, pervenuto il giudice di prime cure) depone anche la previsione generale del successivo D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma della L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 28”), il quale, nel prevedere l’apparato sanzionatorio nell’art. 11 (a cui è, per l’appunto, correlata la contestata violazione del citato D.M. 10 novembre 2011 e dell’inerente Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155), si riferisce a chiunque violi le disposizioni di cui al precedente art. 10, che, al comma 2, prescrive che è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

E’, quindi, conforme a diritto l’affermazione – compiuta nell’impugnata sentenza – della legittimità della contestata violazione in capo alla società ricorrente, siccome personale da essa dipendente era stato colto nell’atto di trasportare prodotto ittico “in assenza di titolo giustificativo al trasporto o commercialmente rilevante”.

E’ poi pacifico, perchè univocamente riscontrato in fatto – come attestato nella sentenza di appello (senza, peraltro, che tale circostanza sia stata contestata dalla ricorrente) – che, al momento del controllo, il soggetto trovato in possesso del prodotto ittico che stava trasportando aveva una documentazione che non era correlabile alla merce trasportata, essendo risultato che non vi era corrispondenza tra i codici riportati nelle fatture e quelli delle merci (ed oltretutto il documento di trasporto non conteneva riferimento alcuno alle etichette apposte sui prodotti), con la conseguente configurazione della violazione amministrativa ascritta alla società ricorrente.

3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio poichè l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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