Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6310 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 25/02/2022), n.6310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1050-2020 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO ESPOSITO;

– ricorrente-

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI MARIA BENINCASA;

– controricorrente –

contro

F.A., C.A., GENERALI ASSICURAZIONI SPA,

B.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4778/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – B.P., quale proprietario di urli ciclomotore condotto da B.T., è stato condannato a risarcire i danni che quest’ultimo ha causato ad F.A. ed C.A., nonché al figlio minore di costoro, C.G., investiti dal motociclo mentre attraversavano le strisce pedonali.

2. – I danneggiati hanno ottenuto un parziale riconoscimento della loro domanda in primo grado, dove però è stato ritenuto un concorso di colpa dei pedoni nella misura del 25%, ed hanno per tale motivo impugnato la decisione di primo grado su questo e su altri capi di decisione.

In giudizio è stata citata altresì la compagnia di assicurazione HDI assicurazioni SPA, che ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto alla rivalsa nei confronti del B.P. relativamente al risarcimento corrisposto ai danneggiati.

3. – B.P. contesta la decisione di appello con un solo motivo di ricorso, proprio relativamente all’affermato diritto di rivalsa nei suoi confronti a favore della HDi assicurazioni SPA, che si è costituita con controricorso ed ha chiesto l’inammissibilità o l’infondatezza della domanda.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Va preliminarmente considerata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché depositato oltre il termine di un anno previsto ratione temporis. Secondo la controricorrente, poiché la sentenza è stata pubblicata il 13 novembre 2018, tenuto conto che si tratta di procedimento iniziato il ante (OMISSIS), e dunque sotto il vigore della legge che prevedeva un anno di termine lungo per l’impugnazione, e, tenuto conto dei 30 giorni di sospensione feriale, il ricorso per Cassazione avrebbe dovuto essere depositato il 13 dicembre 2019: invece è stato depositato il 20 dicembre 2019.

L’eccezione è fondata.

La sentenza è stata pubblicata il 13 novembre 2018, e stante il termine di un anno vigente a quel tempo, nonché tenuto conto dei trenta giorni di sospensione feriale, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il (OMISSIS), mentre risulta notificata, via posta elettronica, il (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1500,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese legali. Spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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