Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6310 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. un., 16/03/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 16/03/2010), n.6310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – rel. Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

spa Reggiani Tessile, elettivamente domiciliata in Roma, via delle

Belle Arti 7, presso lo studio dell’avv. Ambrosio Giuseppe, che la

rappresenta e difende per mandato in atti unitamente all’avv.

Patrizia Ravanelli;

– ricorrente –

contro

Comune di Bergamo, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio

Cesare 14, presso lo studio dell’avv. Pafundi Gabriele, che lo

rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Vito

Gritti dell’Avvocatura Comunale;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 213/2007, depositate il 26/3/2007

dalla Corte di appello di Brescia;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/3/2010 dal Relatore Primo Presidente Vincenzo Carbone;

Uditi gli avv. Ambrosio e Barone, per delega;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con provvedimento n. 3520 del 4/10/1995, il Comune di Bergamo ha liquidato il canone dovuto, per gli anni 1994 e 1995, dalla spa Reggiani Tessile per il servizio di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque provenienti dal suo stabilimento produttivo di (OMISSIS); che la contribuente l’ha impugnato in via amministrativa del D.P.R. n. 638 del 1972, ex art. 20 mediante ricorso alla DRE della Lombardia ed al Ministero delle Finanze;

che non avendo ottenuto soddisfazione, si è quindi rivolta al Tribunale di Bergamo con atto di citazione notificato il 20/2/1997;

che il giudice adito ha però declinato la propria giurisdizione con sentenza poi confermata in appello;

che la spa Reggiani ha proposto allora ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, con i quali non ha negato che alla data di proposizione della domanda le controversie in materia di canone di depurazione delle acque rientravano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ma si è limitata a sostenere che nel caso di specie non si doveva fare riferimento alla data della notificazione della citazione, bensì a quella della ricezione dell’atto impositivo e della sua impugnazione in via amministrativa, che risalendo entrambe ad un momento anteriore al 1/4/1996, avevano finito col radicare la giurisdizione del giudice ordinario, all’epoca competente in materia di tributi non rientranti, come quello in esame, fra quelli tassativamente devoluti alla cognizione delle Commissioni;

che il Comune di Bergamo ha resistito con controricorso, con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa impugnazione, eccependone ancor prima l’inammissibilità per inadeguata formulazione dei quesiti relativi ai motivi di cui ai nn. 1, 2 e 5; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che tutti i quesiti formulati dalla ricorrente presentano i requisiti voluti dall’art. 366 bis c.p.c. in quanto comunque idonei a fissare i contorni della fattispecie concreta e della questione sottoposta alla Corte, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite si sono già pronunciate in proposito, stabilendo con sentenza n. 14896/2002 che “la controversia, promossa in sede giurisdizionale in epoca successiva al 1 aprile 1996 (data di intervenuta vigenza ed operatività del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), concernente l’accertamento della debenza di canoni di depurazione di acque reflue … appartiene – trattandosi di prestazioni patrimoniali qualificabili come tributi comunali – alla giurisdizione delle commissioni tributarie anche quando detta controversia sia originata dall’impugnazione del provvedimento ministeriale conclusivo del procedimento di ricorso gerarchico previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20 (poi abrogato dal D.Lgs. n. 546 del 1992); nè la pendenza, anteriormente all’indicata data dell’I aprile 1996, di detto contenzioso dinanzi all’autorità amministrativa, dal citato art. 20 configurato come prodromico alla istituzione di vertenza riservata alla cognizione del giudice ordinario, rileva ai fini dell’operatività del principio della “perpetuatio iurisdictionis (e quindi, nel caso, del mantenimento della giurisdizione del giudice ordinario), tale principio non essendo invocabile là dove il mutamento normativo sia intervenuto quando il contenzioso tra le parti non sia ancora sfociato in liti giudiziarie” (v., negli stessi termini, anche la successiva C. Cass. 2003/6954);

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, anche perchè la ricorrente non ha offerto argomenti tali da indurre a rimeditarlo, va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla controversia promossa dalla spa Reggiani Tessile contro il Comune di Bergamo; che il ricorso va quindi respinto e le parti rimesse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio; che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in 2.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, rigetta il ricorso, rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e condanna la spa Reggiani Tessile al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi 2.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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