Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6310 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16931/2014 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MUGGIA 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LIBERATORE, che lo

rappresenta unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIUSEPPE ROMANO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., G.O., G.R.A.C.,

G.T., T.A., M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato CESARINA BARGHINI in virtù

di procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IMMOBILIARE COSTA DEGLI APPIANI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

dei soci amministratori, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PALLESCHI in virtù

di procura speciale notarile n. rep. (OMISSIS);

– resistente –

e contro

G.G., G.A., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2013 del TRIBUNALE DI LIVORNO – SEDE

DISTACCATA DI PORTOFERRAIO, emessa il 05/05/2013 e depositata il

09/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Simona Rendina (delega Avvocato Roberto Liberatore),

per il ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Cesarina Barghini, per i controricorrenti, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Francesco Palleschi, per la resistente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza n. 67/13, depositata il 9.5.20013 il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, rigettava la domanda di accertamento dell’usucapione della proprietà di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), proposta da T.R. nei confronti dell’Immobiliare Costa degli Appiani s.r.l.. A base della decisione la circostanza che nessuno dei testi escussi aveva reso dichiarazioni idonee a dimostrare un possesso continuativo del fondo.

1.1. – L’appello preposto dal T. era dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

2. – Pertanto, contro la pronuncia di primo grado T.R. propone ricorso per cassazione in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3.

2.1. Resistono con controricorso G.L., O., R.A.C. e T., T.A. e M.M., terzi chiamati in causa.

2.2. – L’immobiliare Costa degli Appiani s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

3. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione dei principi regolatori del giusto processo, come previsti dall’art. 111 Cost. e art. 2697c.c.. Lamenta, il riguardo, che il Tribunale non abbia ammesso l’escussione degli altri testi indicati dall’attore, limitando l’istruzione probatoria all’assunzione di soli due testi per ogni capitolo di prova ammesso. Pertanto, quello che i testimoni sentiti non sono stati in grado di riferire, avrebbe potuto essere dichiarato dai testi non ammessi.

4. – Il motivo è infondato, essendo contrario alla costante giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza (Cass. nn. 9551109, 15955/04, 6361/00, 6048185 e 654/70).

5. – Quanto sopra assorbe l’esame dell’eccezione preliminare di non integrità del contraddittorio, sollevata dai controricorrenti, i quali lamentano che il ricorso non sia stato notificato agli eredi di G.E. e G., che pure sono stati parte del processo di primo grado.

Infatti, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata ad processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. S.U. n. 6826/10).

E ad analoga soluzione, per identità di ratio, deve pervenirsi anche nel caso di ricorro manifestamente infondato.

6. Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale la memoria di parte ricorrente non contiene elementi idonei a indurre una conclusione di segno diverso.

Infatti, può solo ed ulteriormente rimarcarsi:

a) che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, ex art. 245 c.p.c., costituisce un potere discrezionale del giudice del merito, esercitabile nel corso dell’espletamento della prova e con provvedimento dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell’istruzione a norma dell’art. 209 c.p.c. (v. Cass. nn. 2404/00 e 1176/85);

b) che il giudice di merito, indipendentemente dal numero dei testi che, per ragioni puramente ordinatorie, abbia programmato di assumere in una data udienza, oltre al potere di ridurre le liste testimoniali (art. 245 c.p.c.), ha anche, nell’esercizio della sua funzione moderatrice specifica nel campo probatorio e istruttorio della causa, il potere di valutare eX art. 209 c.p.c., indipendentemente dalle richieste concordi o contrastanti delle parti, la convenienza di procedere all’esame di tutti o di parte dei testi ammessi e, quindi, la facoltà di sospendere gli esami e dichiarare chiusa la prova, quando dai risultati raggiunti ravvisi superflua l’ulteriore assunzione (Cass. nn. 2553/81, 3951/78 e 3003/77).

Conclusivamente (ed è questo il senso della relazione, del resto palesato dall’espresso richiamo ivi contenuto a Cass. nn. 9551/09, 15955/04, 6361/00, 6048/85 e 654/70), ne deriva che le parti, come non hanno il diritto di assumere tutti i testi indicati sui capitoli ammessi, così non hanno neppure il diritto all’intangibilità dell’ordinanza di ammissione della prova, ordinanza che come tutti gli altri provvedimenti istruttori è sempre revocabile e modificabile (art. 177 cpv. c.p.c.), in maniera espressa o implicita.

3. – Pertanto, il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

4.1. – La liquidazione di dette spese va diversificata per la parte controricorrente e per quella resistente, la Immobiliare Costa degli Appiani s.r.l., nel senso che in favore di quest’ultima, il cui difensore si è limitato a partecipare alla discussione in sede di adunanza camerale in virtù di procura speciale notarile, va riconosciuto il compenso solo per la fase di studio e per quella decisionale (la “Memoria di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale”, datata 15.6.2016, non costituisce equipollente del controricorso, perchè tardiva e non notificata).

5. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, in favore della parte controricorrente, e in Euro 1.027,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, in favore della resistente Immobiliare Costa degli Appiani s.r.l..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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