Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6310 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26029/2014 R.G. proposto da:

M.F., in proprio e quale rappresentante legale p.t.

della IMMOBILIARE SAN GIULIANO S.R.L., rappresentati e difesi

dall’avv. Ignazio Tranquilli e dall’avv. Franco Gaetano Scoca, con

domicilio eletto in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 55;

– ricorrenti –

contro

AVEPA – AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA, in persona del

Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tito Munari e

dall’avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto in Roma, Via F.

Confalonieri n. 5.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 666/2016,

depositata in data 7.4.2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 7.11.2019

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso, chiedendo il rigetto

del ricorso;

Uditi l’avv. Franco Gaetano Scoca e l’avv. Carlo Albini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. e l’Immobiliare San Giuliano s.r.l. hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione 27/2013, con cui l’Avepa ha irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 356.632,00, sulla base delle seguenti contestazioni:

a) violazione del D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 5, Reg. CEE 1493/99 e degli artt. 85 e 87, Reg. CEE 479/2008, per aver impiantato vigneti senza autorizzazione e senza diritto di nuovo impianto;

b) violazione della L. n. 88 del 2009, art. 14, comma 8, in relazione agli artt. 85 quater, REG. CE 1234/2007 e dell’art. 56, par. 2, REG. CE 555/2008, per aver detenuto una superficie vitata superiore ad 0,1 ettari, senza aver adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui alle citate disposizioni comunitarie;

c) violazione della L. n. 88 del 2009, art. 14, comma 3, in relazione agli artt. 85 bis, REG. CE 1234/2007, 85 REG. 479/2008 e 55, REG. CE 555/2008, per non aver estirpato entro il 31.12.1998, i vitigni realizzati dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

Hanno dedotto che, con precedente ordinanza ingiunzione n. 48/2010, l’AVEPA aveva già sanzionato i ricorrenti per le medesime violazioni, oggetto del verbale n. 16/1999; che il Giudice di pace di Verona, con sentenza n. 170/2013, passata in giudicato, aveva dichiarato la prescrizione dell’illecito, per cui non era consentito irrogare ulteriori sanzioni per alcuno dei fatti contestati.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione, con pronuncia confermata in appello.

La Corte veneziana ha ritenuto che l’illecito oggetto della pronuncia di annullamento adottata dal Giudice di pace di Verona n. 170/2013 fosse diverso da quello di cui all’ordinanza n. 27/2013, poichè la prima violazione riguardava l’impianto abusivo dei vigneti, mentre il fatto successivamente contestato riguardava la persistenza dei medesimi vitigni, essendo inoltre diverse le norme sanzionatorie applicate con i due diversi provvedimenti.

Ha escluso che “con l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione che sanzionava la condotta di cui al D.Lgs. n. 370 del 1987, art. 4, comma 3, l’appellante avesse acquisito il diritto a mantenere in sito l’impianto abusivo, perchè l’annullamento per tardività della sanzione non ha legittimato la presenza dell’impianto privo del titolo per la messa a dimora delle uve, che quindi avrebbe dovuto essere comunque estirpato, se non in forza dell’ordinanza annullata, in vista della necessaria regolarizzazione dell’attività vinicola esercitata dall’appellante”.

Ha respinto l’eccezione di prescrizione sia riguardo alla violazione della L. n. 88 del 2009, art. 14, comma 8, (affermando che “gli illeciti erano connessi alla detenzione dell’impianto abusivo ed avevano carattere permanente), che alla violazione della L. n. 88 del 2009, art. 14, comma 3, 4 e 5 (rilevando che l’ordinanza impugnata era stata notificata nel maggio 2013 e, perciò, nel termine quinquennale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 decorrente dalla data di commissione degli illeciti).

Quanto all’individuazione dei numeri e dei riferimenti catastali delle superficie vitate e alla data di realizzazione dell’impianto, ha osservato che l’ordinanza era precisa nell’individuare i mappali interessati dalla coltivazione abusiva e che l’epoca di realizzazione dei vitigni era attestata dal decreto dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura n. 1410/2002, divenuto definitivo per difetto di impugnazione.

Per la cassazione della sentenza M.F. e l’Immobiliare San Giuliano s.r.l. hanno proposto ricorso in quattro motivi.

L’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura ha depositato memoria di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza eluso il giudicato esterno di cui alla pronuncia del Giudice di pace di Verona n. 170/2013, con cui erano stati annullati, per intervenuta prescrizione, il verbale di contestazione n. 16/1999 e l’ordinanza ingiunzione n. 40/2010.

Secondo i ricorrenti: 1) entrambe le ordinanze avevano sanzionato la medesima condotta (l’impianto dei vigneti effettuato nella primavera 1998-1999), essendo fondate – inoltre – sullo stesso verbale di contestazione (n. 16/1999); 2) la natura istantanea dell’illecito era stata dichiarata dal Giudice di pace di Verona con statuizione vincolante anche nel presente giudizio; 3) non erano più punibili le violazioni del D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, e dalla L. n. 88 del 2009, art. 14, comma 3, poichè presupponevano la sussistenza dell’illecito-base, dichiarato estinto per prescrizione.

Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, L. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, L. n. 88 del 2009, 14, commi 3 e 8, , in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza del Giudice di pace di Verona n. 170/2013, che i tre illeciti ascritti ai ricorrenti avessero carattere permanente e non fossero prescritti, benchè dall’impianto dei vigneti alla notifica delle contestazioni fosse decorso oltre un decennio.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale respinto l’eccezione di prescrizione riguardo all’impianto abusivo dei vigneti, trascurando che il D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, commina una sanzione per ciascun anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate, attribuendo alla violazione carattere istantaneo. Tenuto conto della data di notifica dell’ordinanza ingiunzione impugnata, era lecito applicare la sanzione alle sole condotte consumate fino al (OMISSIS) e per un importo non superiore ad Euro 20.656,00.

Il quarto motivo denuncia – letteralmente – l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e l’errata valorizzazione di un dato processualmente equivoco, lamentando che la Corte di merito abbia accertato l’estensione delle superfici abusivamente impiantate dopo il primo settembre 1998 esclusivamente sulla base del decreto n. 1410/2002 del Dirigente responsabile dell’Ispettorato regionale per l’agricoltura, il cui contenuto contrastava con il contenuto dei verbali nn. 16/1999 e 1/2013 e – soprattutto – con l’ordinanza n. 48/2010, da cui risultava che le superfici interessate avevano una minore estensione di mq. 36.5000, conseguendone che la sanzione pecuniaria non poteva superare l’importo di Euro 219.000,00. Inoltre, nel predetto decreto n. 1410/2002, gli identificativi catastali dei terreni erano contrassegnati con la lettera “P”, a specificazione del fatto che solo su una parte delle particelle recanti tale dicitura i vitigni erano stati impiantanti dopo il primo settembre 1998.

2. I primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.

L’ordinamento comunitario ha da tempo adottato misure volte a stabilizzare il mercato dei prodotti vitivinicoli, intervenendo sul versante dell’offerta mediante il divieto di nuovi impianti, con misure di durata temporalmente limitata, poi prorogate ad ogni scadenza a partire dal Reg. 1162/1977, fino ai successivi REGG. CEE 337/1979, 348/1979, 454/1980 (quest’ultimo con estensione del divieto fino al 30.11.1986).

Con il Reg. CEE 822/1987, il suddetto divieto è stato esteso a tutto 31.8.1990, termine poi prolungato fino al 31.8.2000 con l’art. 1, REG. CEE 1627/1998 e – successivamente – con il REG. 1493/1999, fino alla data del 31.8.2010.

La successione delle norme comunitarie contenenti il precetto primario, richiamate nel D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 3, e successivamente – D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, non ha – tuttavia – inciso sulla struttura materiale dell’illecito contestato ai ricorrenti, consistente, in entrambe le ordinanze, nell’impianto di vitigni in carenza di autorizzazione, salva la diversità delle varietà di uve oggetto delle diverse norme proibitive.

L’originaria previsione dell’art. 6, REG. CEE 822/1987 si riferiva difatti – agli impianti di uve da mosto (Cass. 7625/1997), mentre, già a partire dall’introduzione dell’art. 1, par. 2 REG. CEE 1325/1990, il divieto ha ricompreso qualunque tipo di uve (Cass. 10772/1999). Successivamente inoltre l’art. 2, Reg. CEE 1592/1996 ha riguardato le viti diverse da quelle classificate, per l’unità amministrativa interessata, unicamente fra le varietà di uve da tavola ed infine l’art. 2, par. 1, REG. CEE 1493/1999 ha introdotto il divieto di impianto di vigneti con varietà di uve da vino.

Non ha dunque rilievo che l’entità della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, sia graduata in base alle singole annualità in cui le uve ottenute dalla coltivazione delle superfici illegittimamente impiantate non siano state avviate alla distillazione. La norma, richiamando l’art. 2, par. primo, REG. CEE 1493/1999, sanziona la medesima condotta materiale (divieto di impianto viticolo non autorizzato) oggetto del precedente Reg. CE 822/1987, cui si riferiva il D.L. n. 370 del 1987, art. 4, comma 3, e quindi (salvo quanto già osservato riguardo alla varietà dei vitigni consentiti) con misure incidenti direttamente sulla produzione, anzichè sulla successiva destinazione o commercializzazione delle uve (Cass. 5427/2011), come è confermato dalla sanzione ripristinatoria accessoria dell’estirpazione degli impianti, volta – appunto all’eliminazione dell’oggetto stesso della violazione.

Il rilievo che il D.Lgs. n. 260 del 2000 conferisce alle singole annualità di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate attiene – dunque – alla quantificazione della sanzione, senza alcun mutamento degli estremi oggettivi del fatto contestato, cui non può riconoscersi natura di illecito istantaneo agli effetti della decorrenza della prescrizione.

Come già stabilito da questa Corte con riferimento all’ipotesi disciplinata dal D.L. n. 370 del 1987, il divieto non si esaurisce nel fatto in sè dell’installazione dell’impianto abusivo, ma riguarda “l’insediamento permanente di un insieme di viti su un terreno, frutto di una situazione giuridica già realizzata e che si protrae nel tempo fino a che perdura la condotta illecita del contravventore” (Cass. 2204/2003).

La violazione ha – quindi – carattere permanente e il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell’impianto, o con il momento della contestazione dell’illecito, che valendo anche come atto interruttivo, conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile (Cass. 2204/2003; Cass. 14633/2001; Cass. 4594/2000; per la cessazione della permanenza per effetto della notifica della contestazione: Cass. 143/2007; Cass. 19781/2006).

2.2. Si è detto che, sulla base del verbale di accertamento n. 16/1999, l’Avepa ha emesso l’ordinanza ingiunzione n. 48/2010 e, successivamente, sulla scorta del verbale del 16.1.2013, l’ordinanza n. 27/2013, oggetto del presente giudizio.

L’annullamento – con sentenza passata in giudicato – del primo provvedimento, per intervenuta prescrizione dell’illecito, non impediva di irrogare una seconda sanzione per i medesimi impianti viticoli realizzati nel 1998-1999.

Va difatti posto in rilievo che la sentenza n. 170/2013 del Giudice di pace di Verona, senza affatto riconoscere il carattere istantaneo della violazione, ha testualmente escluso che l’Avepa “potesse emettere un provvedimento datato 24.5.2010 con riferimento ad un fatto risalente ad oltre dieci anni, avvenuto per la precisione (messa a dimora dei vigneti contestati) nella primavera del 1999, e quindi ampiamente prescritto” (cfr. sentenza n. 170/2013, pag. 3).

Dovendosi interpretare il giudicato esterno secondo quanto risultante dal collegamento tra dispositivo e motivazione (Cass. 21165/2019; Cass. 12752/2018), non residua alcun dubbio che la pronuncia di estinzione ha avuto riguardo esclusivamente alla condotta illecita consumata fino alla primavera del 1999, avendo il Giudice assunto tale data quale dies a quo di decorrenza del relativo termine prescrizionale.

Dato – quindi – il carattere permanente della violazione, il giudicato avrebbe reso illegittima un’ulteriore contestazione riguardo ai medesimi fatti risalenti alla primavera del 1999, senza precludere affatto un’ulteriore contestazione per il periodo successivo (in considerazione della persistenza dell’impianto non autorizzato oltre la primavera del 1999 e, perciò, in applicazione del D.Lgs. n. 260 del 2000, art. 2, comma 2, (specificamente richiamato nell’ordinanza ingiunzione n. 27/2013), successivamente entrato in vigore.

In detta ordinanza si legge difatti che, con riferimento ai vitigni realizzati nel 1999, era stata considerata come primo ciclo vegetativo la campagna 2000-2001 in applicazione del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 21/2009 e che le annate per le quali non era stata dimostrata la non circolazione del prodotto erano quelle comprese tra il 2000/2001 ed il 2008/2009.

2.3. Non meritano adesione neppure i rilievi svolti in ricorso (pagg. 15 e ss.) circa l’efficacia preclusiva che il giudicato avrebbe prodotto anche riguardo alle contestazioni di cui al punto 2 e 3 dell’ordinanza impugnata.

In aggiunta a quanto già osservato circa gli effetti, temporalmente circoscritti, della pronuncia di annullamento adottata dal Giudice di pace di Verona, occorre considerare che la detenzione da parte del produttore di una superficie a vigneto superiore a ettari 0,1, senza ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 56, par. 3. REG. CEE 555/2008, costituisce una fattispecie sanzionatoria autonoma, integrata dall’omessa o incompleta comunicazione dei dati relativi alle superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole (art. 85, quater, par. 3), alle superfici impiantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 o alle superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo (art. 188 bis, par. 1 e 2)

La violazione deriva – quindi – dall’inadempimento dei doveri di comunicazione funzionali al monitoraggio, da parte degli organi comunitari, delle condizioni della produzione e dell’attuazione degli scopi della normativa comunitaria, di cui la sussistenza dell’impianto abusivo costituisce mero presupposto, come comprova il fatto che la norma sanziona non l’autore, ma il mero detentore dell’impianto abusivo.

2.4. Sia il D.L. n. 370 del 1987, che il D.Lgs. n.. 260 del 2000 imponevano l’estirpazione delle viti abusivamente impiantate, entro il termine fissato dall’autorità regionale.

L’obbligo di estirpazione costituiva – dunque – una sanzione a contenuto ripristinatorio, che l’amministrazione era tenuta ad irrogare congiuntamente alla sanzione pecuniaria (Cass. 2204/2003; Cass. 14633/2001).

A corredo e ad integrazione delle misure di regolarizzazione degli impianti e per scopi di effettività della misure di regolazione del mercato, già perseguiti dai precedenti regolamenti, l’art. 85, comma 1, REG. CEE 479/2008 ha previsto l’obbligo dei produttori di provvedere all’estirpazione – a loro spese – delle superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, ponendo a carico degli Stati membri – a far data dal 31.12.2008 – il dovere di imporre sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza.

La L. n. 88 del 2009, art. 14, commi 3 e 5, ha perciò prescritto che chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non avesse estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, fosse punito con la sanzione amministrativa di Euro 12.000 Euro per ettaro.

In tale contesto, la mancata estirpazione non si configurava come sanzione accessoria a contenuto ripristinatorio rispetto ad altra e diversa violazione (divieto di nuovi impianti), ma era strutturata come nuovo ed autonomo illecito e come condotta autonomamente punibile.

Per tali ragioni, il giudicato di annullamento non poteva spiegare alcun effetto, fermo – peraltro – il diverso arco temporale cui si riferisce la contestazione oggetto dell’ordinanza n. 27/2013 (1.9.2009- 1.1.2013), rispetto alle condotte oggetto dell’ordinanza n. 48/2010, annullata con la sentenza passata in giudicato.

3. Il quarto motivo non merita accoglimento.

Tenuto conto della data di pubblicazione della decisione impugnata, trova applicazione al caso in esame l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, n. 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012.

Come chiarito da questa Corte, la nuova previsione contempla un vizio della sentenza diverso da quelli afferenti alla motivazione, e che si traduca nell’omesso esame di un fatto materiale, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo.

Per effetto della portata sistematica delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, il controllo sulla motivazione è inoltre ridotto al “minimo costituzionale” ed è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale costituita dalla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, dalla “motivazione apparente”, dal “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e dalla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione stessa (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

In replica alle osservazioni dei ricorrenti deve perciò porsi in rilievo che la Corte distrettuale ha – con argomentazione del tutto congrua – dato conto della legittimità dell’ordinanza impugnata, avendo precisato che il provvedimento individuava esattamente le porzioni interessate con i relativi dati catastali (sentenza pag. 10), e che l’effettiva estensione delle superfici oggetto dell’impianto abusivo era ricavabile dal D. Dirig. n. 1410 del 2002, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

4.1. Riguardo al fatto che gli indentificativi catastali riportati nel Decreto n. 1410 del 2002, essendo contrassegnati dalla lettera “P”, individuassero solo parte della superficie ricadenti nelle corrispondenti particelle vitate dopo il settembre 1998, il ricorso non indica dove e quando sia stato tema dibattuto tra le parti, trascurando che, ove sia prospettata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 occorre che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, siano indicati il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. s.u. 8053/2014; Cass. 25216/2014; Cass. 9253/2017).

In ogni caso, l’effettiva estensione delle superfici illegittimamente vitate è stata accertata in concreto, in base alla risultanze processuali, il che è sufficiente ad escludere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio denunciato qualora il fatto rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 8053/2014).

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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