Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6309 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28732-2015 proposto da:

S.D., P.O., in proprio e nella qualità di

procuratore di M.M., F.L., in proprio e nella

qualità di procuratore di S.E. e S.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149/11, presso

lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentate e difese

dall’avvocato ROBERTO NASUTI;

– ricorrenti –

contro

T.B., R.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVIO CARRARA SUTOUR;

– controricorrenti –

e contro

B.M., in proprio e in qualità di erede di

MA.AN.MA. e B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO, 116, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

D’ALOISIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA

NADALINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1466/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e dell’incidentale;

udito l’Avvocato Roberto Nasuti, difensore delle ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi agli atti

depositati;

udito l’Avvocato Ilaria Romagnoli, difensore dei resistenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento

dell’incidentale

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.D. ed P.O., per sè e quale legale rappresentante di M.M., evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Savona sez. dist. di Albenga T.B. e R.A.M. – quali acquirenti – nonchè B.M., ex se e quale erede della sorella e della madre,- quale venditrici – per sentir dichiarare la nullità, invalidità ovvero inopponibilità nei loro riguardi, quali proprietarie del bene immobile, del contratto di vendita tra i soggetti convenuti afferente un alloggio sito in (OMISSIS) nonchè il ristoro dei danni patiti.

Resistettero ed i consorti T.- R. e B.M., ex se e quale erede, contestando la pretesa attorea anche perchè – difesa degli acquirenti – usucapito il bene ex art. 1159 c.c..

Il Tribunale ligure ebbe a rigettare la domanda rilevando l’intervenuta acquisto del bene da parte degli acquirenti mediante usucapione abbreviata e la prescrizione delle pretese risarcitorie.

Proposero appello le consorti S.- P. e, sempre resistendo le parti originarie convenute e dopo l’intervento volontario altri consorti S., la Corte d’Appello di Genova rigettò il gravame.

Osservava la Corte ligure,anzitutto, come non concorresse situazione lesiva del contraddittorio per assenza in prime cure di tutti i proprietari del bene usucapito, in quanto i consorti T.- R. proposero mera eccezione e,non già, domanda riconvenzionale tesa all’accertamento del loro acquisto mediante usucapione. Quindi rilevava come il cenno, da parte del primo Giudice, all’istituto ex art. 1478 c.c. era errato ma comunque ininfluente poichè la soluzione adottata si fondava sull’istituto dell’usucapione abbreviata, relativamente alla quale gli acquirenti apparivano in buona fede, poichè profani del settore s’erano affidati all’intervento professionale dell’unico notaio operante in (OMISSIS), ed il titolo astrattamente idoneo,sicchè ininfluenti ne risultavano i vizi.

Quanto poi alla domanda di ristoro danni la Corte ligure rilevava come il mero silenzio serbato in altra causa dalle venditrici non lumeggiava il dolo richiesto dalla norma ex art. 2941 c.c. per la sospensione del corso della prescrizione, ritualmente opposta dalla parte e rilevata dal Giudice, mentre anche per la richiesta di indennizzo a fronte dell’utilizzo del bene non proprio s’era maturata la prescrizione quinquennale.

Avverso detta sentenza le consorti S.- P. e gli intervenienti in sede d’appello, F.- S., hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi,che hanno illustrato anche con nota difensiva redatta dal nuovo difensore. B.M. ha resistito con controricorso ed ha proposto impugnazione incidentale relativamente all’errata compensazione delle spese di lite tra la stessa e le consorti P.- S..

Anche i consorti T.- R. hanno resistito con controricorso.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorsi – nonchè i difensori delle parti, la Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti S.- P.- F., siccome l’impugnazione incidentale della B., s’appalesano prive di fondamento.

Con il primo mezzo d’impugnazione principale parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione delle norme ex artt. 1478,1159 c.c., art. 1147 c.c., comma 2 e art. 2650 c.c. poichè erroneamente – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la Corte genovese ha ritenuto irrilevante il cenno operato dal primo Giudice alla norma ex art. 1478 c.c. che presuppone la consapevolezza dell’acquirente di comperare cosa altrui e quindi di porsi in situazione contraria alla condizione di buona fede richiesta ai fini dell’usucapione abbreviata.

Inoltre erroneamente il Collegio ligure ha ritenuto ricorrere la buona fede in capo ai consorti T.- R. poichè il rogito palesava incongruenze lumeggianti incertezza circa la titolarità del bene in capo alle venditrici, quali la denunzia di successione del defunto asserito proprietario presentata dopo la stipula del rogito solo al fine di consentire la trascrizione dell’atto in effetto ancòra intestato agli originari soci-costruttori P.- S..

Inoltre,il titolo non appariva astrattamente idoneo al trasferimento del bene immobile poichè all’atto del rogito alcuna trascrizione a favore dei venditori era presente, sicchè non v’era la necessaria continuità delle trascrizioni e nemmeno poteva operare l’effetto automatico previsto dall’art. 1478 c.c.

La doglianza s’appalesa priva di fondamento sotto tutti i profili oggetto dell’argomento critico svolto in ricorso.

Con relazione al cenno all’art. 1478 c.c. la Corte di merito ha puntualmente osservato come il passaggio della prima sentenza al riguardo sia slegato del tutto con l’esame del merito della lite ed appaia operato al solo fine di rilevare che anche un contatto di vendita stipulato da non domino poteva – in tesi – portare all’acquisto del diritto di proprietà quando operante il disposto ex art. 1478 c.c.

Dunque il Collegio ligure ha ben posto in evidenza come il Tribunale non già ebbe a positivamente riconoscere che gli acquirenti fossero consapevoli di comperare cosa altrui, bensì formulò solamente un ipotesi accademica irrilevante sulla sua motivazione invece positivamente centrata sull’esame della situazione di causa alla luce dell’istituto previsto dall’art. 1159 c.c.

A fronte di tale specifica motivazione i ricorrenti si limitano a riproporre la loro opinione che il Tribunale,al contrario,ebbe a qualificare giuridicamente la situazione concreta esaminata alla luce del disposto ex art. 1478 c.c. senza in concreto confrontarsi con le puntuali osservazioni contrarie illustrate dalla Corte ligure.

Quanto alla contestazione circa la ricorrenza dei presupposti fattuali e giuridici prescritti dall’art. 1159 c.c. per ritenersi verificata l’usucapione abbreviata nella specie, la stessa pecca ugualmente di astrattezza poichè difetta un effettivo confronto con la motivazione al riguardo elaborata dal Collegio genovese.

Difatti la Corte territoriale ha puntualizzato che il concetto giuridico di “titolo astrattamente idoneo” previsto dalla norma evocata implica solo che il contratto, posto in essere, era idoneo al trasferimento del diritto qualora il venditore ne fosse stato titolare – Cass. sez. 2 n 21227/10, Cass. sez. 2 n 24170/13 -.

Sulla scorta di detta puntualizzazione all’evidenza ultronee appaiono le considerazioni circa la continuità delle trascrizioni ovvero l’idoneità al trasferimento del diritto in forza del titolo d’acquisto da parte della parte venditrice, ossia gli elementi enfatizzati nell’argomento critico svolto in ricorso.

Difatti dette evocazioni hanno rilievo nell’acquisto “a domino”, mentre risultano ininfluenti nell’acquisto “a non domino” poichè il titolo risulta viziato proprio in conseguenza di detta condizione del venditore.

Quindi l’acquisto ex art. 1159 c.c. oggettivamente non può essere assoggettato alle prescrizioni afferenti l’acquisto negoziale a titolo particolare, sicchè rimane giustificata la previsione dell’istituto applicato, siccome puntualmente precisato dai Giudici genovesi,mentre alcuna altra nullità del contratto de quo risulta evidenziata in atti.

Anche il cenno critico alla mancanza di buona fede in capo ai consorti R.- T. in forza delle emergenze dissonanti presenti nel rogito non si confronta con la specifica motivazione esposta dalla Corte distrettuale sul punto che, richiamando specifici arresti di questa Suprema Corte, opera riferimento all’affidamento fatto dagli acquirenti – persone estranee al settore giuridico – sul pubblico ufficiale rogante – la cui scelta era obbligata essendo l’unico operante in (OMISSIS) – e sulle verifiche dallo stesso doverosamente eseguite in dipendenza del pubblico ruolo.

Fatte tali considerazioni, fondate su dati fattuali non contestati, la Corte di merito ha motivatamente tratto la conclusione che la questione della dichiarazione di successione presentata successivamente al rogito o la questione afferente le trascrizioni non rappresentassero situazioni di sospetto per i profani acquirenti e detta conclusione viene contestata dalla parte ricorrente con una mera ricostruzione alternativa ossia con loro valutazione diversa dei dati di causa, così sottoponendo, inammissibilmente, a questa Corte di legittimità questione afferente il merito della lite.

Con la seconda ragione di doglianza parte ricorrente principale deduce violazione delle norme ex artt. 2697 e 2941 c.c. posto che il Collegio ligure ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno da perdita del diritto di proprietà ossia la domanda proposta verso la B. – parte venditrice.

Deducono i ricorrenti come la Corte territoriale ebbe malamente a valutare la condotta tenuta dalle B. nell’ambito del procedimento contro di loro promosso nel 1985 – ossia dopo la stipula del contratto – dalla curatela dell’eredità giacente per riottenere il possesso dell’alloggio de quo, lumeggiante il dolo richiesto dalla norma ex art. 2941 c.c., n. 8 ai fini dell’interruzione della prescrizione, posto che l’evidenza catastale del trasferimento intervenne dopo ben 13 anni dalla stipula del contratto e, nella lite citata, le B. continuavano a dichiararsi nella detenzione del bene,di cui chiedevano in capo loro il riconoscimento del diritto di proprietà.

Inoltre i Giudici genovesi non hanno considerato che la prescrizione del diritto al ristoro del danno decorre, non già, dal compimento dell’atto illecito, bensì da quando il creditore ne ha contezza e rimane inerte.

Ambedue i profili trattati nella censura s’appalesano privi di fondamento posto che la Corte genovese ha puntualmente argomentato al riguardo.

Difatti il Collegio ligure ha ben messo in evidenza come il contratto di compera vendita fu regolarmente trascritto ed il possesso degli acquirenti era pubblico e pacifico – vi abitavano e concorrevano alla vita del condominio – e come le appellanti ebbero ad attivarsi con l’effettuazione dei banali accertamenti ipocatastali solo nel 2001 quando la trascrizione dell’atto era avvenuta quasi vent’anni prima ed anche la tardiva evidenza catastale – elemento enfatizzato dalli ricorrenti – era già in atto da oltre sei anni.

Il cenno all’impossibilità di accertare l’avvenuta vendita mediante l’esame dei Registri Immobiliari poichè alcuna trascrizione avvenne contro di loro appare argomento fuorviante, posto che la trascrizione contro le consorti S.- P. sarebbe intervenuta se esse avessero venduto,mentre ovviamente l’esame doveva essere indirizzato nei riguardi delle controparti, che si assumevano nella causa promossa dalla curatela titolari del bene.

La tardiva evidenza catastale del trasferimento non assume rilievo posto che, non solo, non è rimasto chiarito la ragione di tale fatto, ma soprattutto palesa l’inerzia delle ricorrenti che dal 1995 al 2001 nemmeno ritennero di effettuare una visura catastale del bene conteso, così confermando, non già, confutando la conclusione cui è pervenuta la Corte ligure.

Dunque la Corte genovese ha operato pieno apprezzamento degli elementi fattuali richiesti per ritenere sorto il danno, anche secondo l’arresto giurisprudenziale richiamato in ricorso,posto che l’illecito – la vendita di bene non proprio – s’era ” manifestato all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibilie ” a prescindere da ogni condotta e situazione psicologica del danneggiato.

Anche con riguardo alla statuizione del Collegio ligure in punto esclusione del dolo richiesto ex art. 2941 c.c., n. 8 per la sospensione del decorso della prescrizione, parte impugnante si limita a contrapporre propria ricostruzione valutativa della questione così chiedendo – inammissibilmente – a questa Corte di legittimità apprezzamento circa il merito della questione.

Con il terzo mezzo d’impugnazione parte ricorrente lamenta violazione della norma ex art. 2947 c.c. in quanto la Corte di merito ha ritenuto prescritto anche il diritto al pagamento dell’indennità di occupazione da parte delle B. senza considerare e la presenza di lettere di diffida della curatela, inviate nel 1978 e 1977, e che detta richiesta era stata formulata nella lite avviata nel 1985 e conclusasi appena nel 2003.

La censura s’appalesa inammissibile poichè difetta di specificità in quanto supporta la contestazione alla statuizione della Corte ligure con cenno a note di diffida al pagamento dell’indennità di occupazione non trascritte in ricorso nè indicato la loro presenza nel fascicolo di questo procedimento, bensì di altro estraneo, nonchè alle conclusioni adottate nella causa avviata nel 1985 contro le B. senza trascriverle.

Un tanto appare doveroso posto che, con precisione, il Collegio ligure ha puntualizzato che, nella causa avviata nel 1985, era stato richiesto solo il rilascio del bene e non anche il pagamento dell’indennità di occupazione, sicchè alcuna incidenza sul termine prescrizionale assumeva la pendenza di detta lite.

Anche l’impugnazione incidentale proposta ritualmente da B.M. relativamente all’erronea statuizione della Corte genovese di compensare le spese di lite tra essa e le consorti P.- S. va rigettata poichè infondata.

La ricorrente incidentale lamenta che il Collegio ligure abbia accolto il motivo di gravame circa la mancata compensazione delle spese di primo gado da parte del Tribunale, pur concorrendo valide ragioni al riguardo, così contravvenendo al principio posto dall’art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alla riforma del 2009.

L’errore commesso dalla B. va individuato appunto al cenno dell’operatività nella presenta causa, che ebbe avvio nel 2001, della nuova formulazione del disposto ex art. 92 c.p.c. in quanto – ratione temporis – alla presente causa trova applicazione la norma ex art. 92 c.p.c. vigente al momento del suo inizio, L. n. 69 del 2009, ex art. 58.

Inoltre la Corte ligure ha puntualmente motivata la sua decisione con richiamo ad elementi non palesemente erronei, sicchè l’esercizio della sua facoltà discrezionale rimane insindacabile in sede di legittimità.

Atteso il rigetto delle contrapposte impugnazioni,le spese di lite per questo giudizio di legittimità tra i ricorrenti principali e l’impugnante incidentale vanno compensate ex art. 92 c.p.c., mentre i ricorrenti vanno condannati a rifondere ai consorti T.- R. le spese di questo giudizio tassate in Euro 6.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.

Concorrono in capo a parte ricorrente principale ed incidentale le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta sia l’impugnazione principale che incidentale e compensa le spese di lite di questo giudizio di legittimità tra parte ricorrente e B.M., condanna i ricorrenti principali, in solido fra loro, a rifondere le spese di questo giudizio di legittimità in favore dei consorti T.- R., che tassa in Euro 6.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte e dei ricorrenti che dell’impugnante incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso e ricorso incidentale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA