Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6308 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24260-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO TOMMASO DE

MAURO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 494/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso perchè il Collegio valuti la

trattazione con altre cause sulla medesima questione, cause citate

dal presente e, nel merito, rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Antonio Tommaso De Mauro, difensore della

resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ha depositato

cartolina di ritorno della notifica ed ha chiesto al Collegio di

valutare la questione preliminare della trattazione del ricorso con

altre cause.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 13 giugno 2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4325 del 2014, e nei confronti di P.A..

1.1. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra P., per sè medesima e quale presidente e legale rappresentante dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, avverso l’ordinanza di ingiunzione n. 82671 emessa dall’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Lecce, che le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 122.497,50 per avere conferito al prof. B.M. una serie di incarichi di collaborazione professionale retribuiti in assenza di previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, Università degli studi del Salento, nonchè per omessa comunicazione dei compensi erogati, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9 e 11.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione.

2.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha rilevato che l’ordinanza-ingiunzione contestava la violazione dell’art. 53, comma 9, con riferimento soltanto all’anno 2009 ed ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata dall’Università in data 28 luglio 2008 allo svolgimento dell’incarico conferito nel 2007 coprisse l’intero periodo di svolgimento, stante la previsione del tacito rinnovo, essendo in ogni caso configurabile “l’esimente dell’incolpevole errore di fatto e/o di diritto”.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso P.A. che propone ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 53, commi 7 e 9, in combinato agli artt. 97 e 98 Cost., e si contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto equipollente l’autorizzazione postuma “ora per allora” a quella preventiva, in contrasto con l’esigenza di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione cui è chiaramente ispirata la normativa in oggetto.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di fatti storici decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’assenza di preventiva autorizzazione anche in riferimento all’incarico svolto fino a tutto il 2008, avuto riguardo in particolare alla inidoneità della deliberazione n. 173 del 28 luglio 2008 del Senato accademico a rilasciare l’autorizzazione “ora per allora”. Ulteriormente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, ente conferente l’incarico, e l’Università del Salento, amministrazione di appartenenza del docente incaricato, sono enti distinti ed autonomi, pur essendo il secondo socio pubblico e componente del consiglio di amministrazione del primo, e che pertanto non era configurabile un’autorizzazione “implicita o tacita”.

3. Le doglianze prospettate con entrambi i motivi sono prive di fondamento, ove non inammissibili.

3.1. L’esame dell’ordinanza-ingiunzione, riportata integralmente nel ricorso, conferma che la contestazione dell’illecito previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, riguarda esclusivamente l’incarico svolto dal docente l’anno 2009, e ciò comporta che la questione della legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’Ateneo di appartenenza del docente “ora per allora” con riferimento all’incarico svolto nel pregresso periodo 2007-2008 sia priva di rilevanza.

Trattandosi di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il thema decidendum è perimetrato dal provvedimento sanzionatorio che, nel caso in esame, come si è detto, fa riferimento soltanto all’incarico svolto nell’anno 2009.

3.2. Priva di rilevanza risulta anche la questione posta con il secondo motivo, sub specie di omesso esame della contestazione contenuta nell’atto di appello riguardo all'”inidoneità della deliberazione n. 173 del 28 luglio 2008 del Senato Accademico, soggetto peraltro incompetente, ad autorizzare lo svolgimento dell’incarico per il periodo 2007-2008″.

La censura, peraltro inammissibile strutturalmente in quanto l’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve riguardare un fatto storico, non un punto o un profilo giuridico (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello (pag. 7 della sentenza) secondo cui la stessa Agenzia delle entrate avrebbe ritenuto valida l’autorizzazione “ora per allora”, dal momento che non aveva contestato alcuna violazione relativamente al periodo 2007-2008.

Si tratta, come è evidente, di affermazione priva di ricadute, poichè non è di alcun interesse stabilire quali siano state le ragioni che hanno portato l’Agenzia delle entrate a contestare, nell’ordinanza-ingiunzione, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, relativamente al solo anno 2009.

4. Il tema controverso è quindi circoscritto al quesito se l’incarico svolto nel periodo contestato, e cioè nell’anno 2009, possa ritenersi o non coperto dall’autorizzazione rilasciata in data 28 luglio 2008 dall’Ateneo. In proposito, la Corte d’appello ha argomentato a sostegno della decisione qui impugnata esponendo plurime rationes decidendi, che non risultano tutte censurate.

4.1. In primo luogo la Corte d’appello ha osservato che l’incarico – conferito al docente con provvedimento in data 8 ottobre 2007 dall’Agenzia il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, di cui l’Ateneo di appartenenza del docente era socio e componente del consiglio di amministrazione – era rinnovabile salvo disdetta da comunicarsi entro 30 giorni dalla scadenza (8 ottobre 2008), e che pertanto l’autorizzazione in data 28 luglio 2008 allo svolgimento dell’incarico “come conferito” era valsa ad autorizzarlo per l’intero periodo di svolgimento, posto che l’autorizzazione non aveva escluso l’operatività della clausola di proroga tacita.

4.2. Ulteriormente, la Corte d’appello ha ritenuto che le circostanze di fatto evidenziate fossero idonee ad escludere, in capo all’Ente conferente oltre che al docente incaricato, “la coscienza e volontà di porre in essere qualsiasi condotta attiva od omissiva” o, quanto meno, rendessero configurabile “l’esimente dell’incolpevole errore di fatto e/o di diritto”.

4.3. La seconda ratio richiamata non risulta censurata, giacchè nessuno dei due motivi formulati dalla ricorrente attinge il tema dell’errore sul fatto che esclude la responsabilità dell’agente quando non sia stato determinato da colpa (ex plurimis, Cass. 13/03/2006, n. 5426).

Trova pertanto applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso è scrutinabile nel merito solo se la parte ricorrente abbia formulato specifiche doglianze avverso tutte le rationes decidendi, e ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma costituisce un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (per tutte, Cass. Sez. U 29/03/2013, n. 7931; Cass. 04/03/2016, n. 4293).

5. Il ricorso principale è rigettato, con assorbimento dell’incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle entrate a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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