Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6307 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 08/03/2021), n.6307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5543/2019 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA 44,

presso lo studio dell’avvocato PIERO FARALLO, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIAMPAOLO MARRAZZO, PAOLA CERRITO;

– ricorrente –

contro

ACQUA E TERME DI FIUGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4715/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/12/2018 R.G.N. 1870/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per estinzione.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva a sua volta rigettato l’opposizione proposta da P.P. ed aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatole dalla Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. (ATF s.p.a.) il 17 maggio 2016.

2. Il giudice di secondo grado ha rammentato che la P. era stata licenziata nel 2008 e che con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 275 del 2014 era stata reintegrata nel posto di lavoro e che, in esecuzione di quella sentenza, in data 16 giugno 2014 la società ne aveva disposto la reintegrazione, invitandola a riprendere servizio dal 18 giugno 2014 e fino ad una eventuale riforma, facendo salvo il suo diritto di impugnarla. Ha poi ricordato che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2817 del 2016, aveva riformato la sentenza ed accertato la legittimità del licenziamento. Successivamente alla reintegrazione della lavoratrice, poi, la Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a. era rientrata in possesso dell’azienda, in precedenza data in affitto alla Terme di Fiuggi spa & golf s.r.l. che era stata dichiarata fallita, ed era così succeduta ai sensi dell’art. 2112 c.c., anche nei rapporti di lavoro. Poichè la reintegrazione dei lavoratori, e dunque anche della P., era stata travolta dalla sentenza di appello che aveva riformato la statuizione di primo grado, il giudice di appello ha ritenuto che la comunicazione del 27.5.2016 non era un nuovo ed autonomo licenziamento ma una comunicazione della cessazione del rapporto a seguito dell’avvenuta conferma da parte del giudice della legittimità del licenziamento originariamente intimato alla lavoratrice nel 2008. Infine la Corte territoriale ha ritenuto che a seguito della cessazione del contratto di affitto di azienda si ne era determinata la retrocessione e l’attività era proseguita, con immutata organizzazione, presso l’originario cedente.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.P. con tre motivi ai quali ha resistito con controricorso la Acqua e Terme di Fiuggi s.p.a..

4. In prossimità dell’adunanza odierna, fissata per la decisione della causa, la ricorrente ha comunicato atto di rinunzia agli atti del giudizio recante la contestuale accettazione da parte della società controricorrente ed ha concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle relative spese.

5. Tanto premesso rileva il Collegio che effettivamente con atto del 6 novembre 2020, sottoscritto sia dalla signora P.P. che dal procuratore speciale della società Acqua e Terme di Fiuggi la ricorrente ha dato atto che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo della lite tra loro pendente e, conseguentemente la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio,

6. Ne consegue che ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto e non occorre provvedere sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia accettandola.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA