Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6307 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17761/2016 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE TOMEZZOLI;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO MARIA ZUNIGA,

SIMONE UGO FRANCESCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 800/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del terzo motivo, rigetto dei restanti motivi del

ricorso, in subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO SELVAGGI, difensore del ricorrente, che si è

riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato BARBARA PICCINI, difensore della resistente, che si

è riportata agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Deceduto ab intestato B.G., lasciando quali suoi unici eredi i figli P. e N., costoro, il 6/7/1998 stipulavano un contratto, con il quale P. cedeva al fratello la propria quota di proprietà sugli immobili relitti dietro corrispettivo, del quale una parte avrebbe dovuto essere corrisposto lo stesso giorno della stipulazione.

Sorto contrasto, perchè P. si era rifiutata di far luogo al trasferimento assumendo che il germano non le aveva corrisposto il prezzo pattuito, la predetta citava in giudizio il fratello, chiedendo, per quel che qui assume ancora rilievo, che il negozio di cui detto fosse dichiarato nullo o, in subordine, che ne fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento di N. e che si procedesse allo scioglimento della comunione. Per contro, il germano, con separata causa, poi riunita, sempre per quel che qui rileva, chiedeva l’emissione di sentenza che facesse luogo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del consenso mancante, e che condannasse la sorella a risarcire il danno.

Con sentenza parziale il Giudice di primo grado dichiarò la nullità del contratto del 1998 e rimise la causa in istruttoria per il resto.

Con la sentenza definitiva il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, dispose lo scioglimento della comunione, assegnando all’attrice il cespite immobiliare di cui al fg. (OMISSIS), m.n. (OMISSIS), nonchè una porzione di terreno, e al convenuto tutti gli altri immobili. Dichiarò N. tenuto a versare alla sorella una somma di denaro a titolo di conguaglio, e quest’ultima, a sua volta, altra somma di denaro al fratello a titolo di rimborso spese di conservazione e miglioramento dei beni comuni; condannò, infine, N. al pagamento di un’ulteriore somma di denaro quale indennità locativa.

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza resa pubblica il 7/4/2016, rigettò l’impugnazione di N..

Ricorre per cassazione B.N., prospettando sei motivi di censura. Resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, B.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso prospetta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., assumendo la non intellegibilità della motivazione della sentenza, interamente scritta a mano per la parte in diritto, con grafia indecifrabile.

1.1. La doglianza è infondata.

La più severa, ma minoritaria, posizione richiamata dal ricorrente (Sez. 3, n. 4683, 10/3/2016; e, in minor misura, Sez. L., n. 11739, 15/5/2010) non è condivisa dal Collegio, il quale intende dare continuità ad altra, e prevalente, giurisprudenza, riaffermata anche assai di recente.

Si è così chiarito che “la motivazione della sentenza è assente non solo quando sia stata assolutamente omessa o quando il testo di essa, scritto a mano, sia assolutamente indecifrabile, ma anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal modo, attribuire alla sentenza contenuti diversi, dovendo, invece, il “documento motivazione” essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che la sua analisi non esuli dal suo campo destinato, che è quello della validità delle argomentazioni giuridiche, in esso contenute, e non quello dell’interpretazione del dato testuale (Cass. 10 marzo 2016, n. 4683). Peraltro, in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (Cass. n. 4947 del 2016 e n. 6553 del 2018)” (Sez. 3, n. 3988, 12/2/2019; si veda pure, Sez. 2, n. 20829, 14/10/2016).

Senza tacere che si è talvolta escluso la configurabilità in sè del vizio di nullità, stante che l’interessato potrebbe chiedere il rilascio di copia scritturata a stampa alla cancelleria, ai sensi degli artt. 743 e 746 c.p.c. (Sez. 2, n. 24183, 13/10/2017), in ogni caso si è precisato che il vizio non è configurabile se “il “documento motivazione” si presta ad essere univocamente apprezzato dando piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Del resto la stessa ricorrente dimostra di averne pienamente compreso il significato, svolgendo in modo compiuto le proprie difese e censurando in modo specifico ed articolato i singoli percorsi motivazionali esposti dal giudice del merito” (Sez. 1, n. 16325, 3/7/2017).

Nel caso in esame il testo della sentenza è oggettivamente comprensibile attraverso l’esercizio di una lettura attenta, la quale, peraltro, non può non caratterizzare l’apprendimento di uno strumento tecnico quale la sentenza in genere. Comprensibilità agevolata dalla scritturazione a stampa dello svolgimento del fatto e che ha reso possibile la pertinente articolazione dei plurimi motivi di ricorso.

Deve, perciò, escludersi versarsi in ipotesi di “difficile leggibilità – tanto da dar luogo nella sua dimensione testuale ad una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero potenzialmente difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il documento può attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia dell’estensore, un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori” che fa venire meno la “sua funzione essenziale di documento recante l’estensione della motivazione e quindi della decisione del giudice”, comportando una “vera e propria mancanza grafica del documento-motivazione, che diviene pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una mancanza grafica della motivazione che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e ai terzi di leggerlo, di apprezzarlo e comprenderlo nella sua estensione letterale per poi valutarlo nei suoi contenuti” (Sez. 2, n. 20829, 14/10/2016).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia nullità del procedimento per vizio di composizione del giudice, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Questi i termini della censura:

– al tempo della citazione (7/5/1999) l’art. 48 dell’O.G., siccome riformato dalla L. n. 353 del 1990, disponeva che ai giudizi di cui all’art. 784 c.p.c. e segg., fosse assicurata trattazione collegiale; nonostante ciò il Giudice monocratico veronese aveva trattato la causa fino alla sentenza parziale e solo dopo si era ovviato al vizio di composizione, con la sentenza definitiva collegiale, che aveva disposto lo scioglimento della comunione;

– la Corte d’appello aveva reputato di superare l’eccezione proposta con l’impugnazione, affermando che non si rilevava alcuna nullità poichè lo scioglimento della comunione era stato disposto dal Giudice collegiale;

– una tale motivazione era “carente e/o insufficiente ed in contrasto con l’art. 48 (cit.) e/o in violazione degli artt. 274 bis e 277 c.p.c.”, avendo la Corte locale sostenuto la validità della sentenza parziale che aveva statuito sul contrato, ritenendo rispettata la collegialità sol perchè al termine della causa una tale composizione era stata assicurata;

– per contro, sarebbe occorso che il giudice istruttore (e non il giudice unico) avesse deciso la causa di sua spettanza, rimettendo al collegio per il resto, oppure che il collegio avesse pronunciato la separazione delle cause e rimettendo al giudice unico la causa matura per i provvedimenti di cui all’art. 190 bis c.p.c..

2.2. Il motivo non è fondato per l’assorbente ragione che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (S.U., n. 28080, 25/11/2008, Rv. 605399; conf.: Sez. 3, n. 20623/011; Sez. 3, n. 3407/013; Sez. 1, n. 13907/014; Sez. 6, n. 16186/018).

A dispetto di quel che afferma apoditticamente il ricorrente la Corte di Venezia ha esaminato con pienezza di cognizione, resa evidente dalla motivazione, il merito della controversia, al quale indubbiamente riportava l’insieme dei motivi d’appello.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1346 c.c., nonchè “dei canoni codicistici di ermeneutica contrattuale”.

La motivazione con la quale la sentenza aveva giudicato indeterminato l’oggetto del contratto, qualificato di compravendita con pienezza di effetti reali, era “carente” e “viziata per erronea e/o omessa valutazione delle emergenze processuali nonchè per traviamento di fatti”, non avendo il Giudice d’appello proceduto “ad una valutazione della presente questione senza il limite delle doglianze e censure proposte in sede d’impugnazione bensì alla stregua delle conclusioni formulate dalle parti nel giudizio di primo grado”. Ove fosse stata svolta una tale indagine, secondo il ricorrente, sarebbe merso che le parti erano addivenute a un accordo “perfetto ed efficace anche nei dettagli”, da trasfondere in un successivo atto notarile.

3.1. La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità, per il convergere di una pluralità di ragioni.

In questa sede, a cagione dell’evidente aspecificità della censura, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, non è dato sapere come e perchè le emergenze di causa avrebbero provato che il contratto era “perfetto ed efficace anche nei dettagli”.

La censura invoca un chiaro riesame degli apprezzamenti di merito, senza neppure chiarire ove la Corte d’appello avrebbe deciso senza tener conto delle conclusioni e richieste delle parti avanzate in primo grado.

La denunzia di violazioni di legge in genere non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente.

Peraltro, la critica è in ogni caso destituita di giuridico fondamento, in quanto, come noto e più volte affermato, nei contratti in cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all’atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 09/10/2014, Rv. 632609).

La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, “l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo dell’art. 360, c.p.c., n. 5), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).

Quanto alla pienezza dell’esame di merito svolto dalla Corte territoriale s’è già detto.

4. Con il quarto motivo B.N. deduce violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questa in sintesi la ragione della doglianza:

– l’esponente era iure proprio comproprietario per il 50% dei beni di cui si discute e d’un altro 25%, sull’ereditato, corrispondente all’altro 50%, che andava diviso con la sorella;

– poichè egli era stato in giudizio nella sola veste di comunista ereditario, non si era assicurato il contraddittorio, che coinvolgeva sempre la sua persona, quale comunista ordinario del 50% del totale, trattandosi di masse distinte con distinte titolarità.

3.1. Il motivo è inammissibile.

In via prioritaria e assorbente deve rilevarsi che l’opera d’interpretazione della domanda, qui ampiamente esercitata, è di esclusivo dominio del giudice del merito e, pertanto, non sindacabile in questa sede, siccome più volte ribadito (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20718, 13/8/2018).

4. Con il quinto motivo il ricorrente evidenzia ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Dal difetto di contraddittorio prospettato col quarto motivo era derivato, secondo l’assunto impugnatorio, che lo scioglimento, nel rispetto della domanda, avrebbe dovuto riguardare solo la comunione ereditaria e non la comunione ordinaria.

4.1. La doglianza non può non condividere il destino d’inammissibilità del quarto motivo, dal quale è logicamente dipendente.

5. Il sesto motivo enuncia la violazione dell’art. 720 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Sempre dal medesimo difetto di contraddittorio sarebbe ulteriormente derivato che “nella concreta fattispecie all’esame, se la Corte d’Appello avesse imitato il proprio giudizio al patrimonio ereditario, escludendo la quota immobiliare di proprietà esclusiva di B.N., è certo (perchè così affermato da c. t. u., dai c.t.p. oltre che dalle parti stesse) si sarebbe trattato di divisone di immobili non comodamente divisibili, rispetto ai quali nessuna delle due parti aveva chiesto l’attribuzione dell’intero (…) Cioè esattamente la fattispecie astratta disciplinata dall’art. 720 c.c. attraverso la previsione della vendita all’incanto quale unico meccanismo possibile”.

5.1. Anche quest’ultimo motivo, e per le stesse ragioni, segue la sorte del precedente.

6. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore del controricorrente, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), sì dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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