Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6306 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 25/02/2022), n.6306
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30436-2020 proposto da:
D.V.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FILIPPO BRESCIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2112/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Cons. MARCELLO MARIA FRACANZANI.
Fatto
RILEVATO
che D.V.D. ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio – Roma che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di sentenza di incostituzionalità n. 6 del 2014;
che l’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso;
che, in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;
che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. n. 2943 e 2946 c.c., nonché della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, nonché censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia ex art. 116 c.p.c.;
che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 131 del 1936, art. 77;
che i due motivi possono essere trattati congiuntamente;
che, in tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi (o in contrasto, sin dall’origine, con l’ordinamento comunitario), il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale (o della contrarietà all’ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all’esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall’incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (Cass. n. 20863 del 2010; Cass. n. 19478 del 2016; Cass. n. 27797 del 2019);
che, nella specie, la CTR ha accertato che l’istanza di rimborso era stata proposta (il (OMISSIS)) ben oltre la scadenza del termine triennale del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 77, con decorrenza dal giorno del pagamento (l'(OMISSIS)).
che, pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022