Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6306 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 610/2020 proposto da:

W.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N.

4, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, SEZIONE DI

MONZA E DELLA BRIANZA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/11/2019

R.G.N. 3438/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con Decreto n. 900472019 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da W.O., cittadino della Nigeria.

2. Il Tribunale ha osservato, per quanto ancora rileva nella presente sede, che:

a) il ricorrente ha riferito di essere vittima della setta degli (OMISSIS) che volevano che egli si affiliasse al posto del padre, in forza di un giuramento che costui aveva fatto prima di morire, e che solo al momento del funerale del padre egli comprese che i tatuaggi che il genitore gli fece fare erano un segno di riconoscimento legato agli (OMISSIS);

b) il racconto non è credibile: la narrazione è poco individualizzata e priva di elementi di dettaglio; è poco plausibile che il ricorrente non avesse mai notato i tatuaggi e che il padre non gli avesse mai comunicato di averlo designato come successore; vago è il racconto delle minacce che gli sarebbero state rivolte;

c) non sussistono i presupposti per la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato fattori specifici di vulnerabilità; egli ha la famiglia (moglie e figli) in (OMISSIS), dove svolgeva attività lavorativa di piastrellista, per cui non si può ipotizzare una difficoltà di reinserimento nel paese di origine.

3. Il decreto è stato impugnato da W.O. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo lamenta motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nella applicazione delle norme che regolano il procedimento di valutazione della credibilità del richiedente (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27).

Il decreto non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che non fossero plausibili le allegazioni circa le persecuzioni subite dal ricorrente in ragione della appartenenza del padre al culto degli (OMISSIS) e le minacce di morte subite per la mancata adesione a tale culto, anche in ordine alla realtà socio-politica del Paese di provenienza. Il racconto era basato sul reclutamento forzato dei figli di genitori (OMISSIS) e lo stesso decreto impugnato ha riportato le fonti che descrivono tale fenomeno, per cui contrariamente a quanto affermato apoditticamente dal Tribunale – la vicenda era connotata da attendibilità estrinseca, anche a mezzo dalle fonti consultate. Quanto alla attendibilità intrinseca, il ricorrente non aveva mai dichiarato di non sapere dei tatuaggi cui era stato sottoposto da bambino, ma di ignorarne la ragione. Parimenti apparente è la motivazione nella parte in cui qualifica come vago il racconto circa le minacce subite per la mancata adesione al culto degli (OMISSIS).

2. Anche il secondo motivo denuncia motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per mancata o non corretta valutazione della situazione di vulnerabilità in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro in Nigeria, ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

4. Innanzitutto, va ribadito che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento (cfr. Cass. n. 8282 del 2013 e n. 26921 del 2017).

5. Orbene, il Tribunale ha argomentato, quanto alla adesione alla (OMISSIS) che, secondo le fonti più accreditate, “sebbene le posizioni all’interno della stessa non siano ereditarie, l’adesione dei bambini è una conseguenza inevitabile in determinate circostanze – come quelle in cui i figli sono presenti in varie assemblee dei genitori che siano membri di detta società o quelle in cui il genitore promette il figlio come futuro membro di detta setta; tale adesione deriva da una situazione particolarmente viscerale basata su un sentimento di intimidazione e costrizione.

Nonostante questo, in linea di principio, l’adesione rimane volontaria e nella maggior parte dei casi gli individui deliberatamente e volontariamente si uniscono a questa società perchè ambiscono al potere, alle ricompense finanziarie e al successo” (pag. 6 e 7 decreto impugnato).

6. Dunque, il decreto ha dato atto che, pur essendo l’adesione alla setta di regola volontaria, essa può avvenire anche per designazione ereditaria. Tanto avvalora la riconducibilità del narrato alla credibilità estrinseca, che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito.

7. Il decreto perviene poi ad escludere la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente proprio in ordine all’elemento del reclutamento forzoso, costituente il nucleo della vicenda e pur dando implicitamente atto dell’esistenza di elementi di riscontro obiettivo, quale la presenza dei tatuaggi di carattere rituale. Il Tribunale, pur dimostrando di ben conoscere la distinzione tra adesione volontaria e adesione forzosa, e pur evidenziando elementi – quale la designazione ereditaria – a sostegno dell’ipotesi dell’adesione forzosa, sulla stessa base giunge ad escludere la credibilità del racconto.

8. Privi di inferenza logica sono gli argomenti di ordine presuntivo addotti nel decreto per escludere la credibilità intrinseca, atteso che: a) secondo la narrazione della vicenda riportata nello stesso decreto, il ricorrente ebbe a riferire non già di non sapere dei tatuaggi tradizionali che gli furono praticati da piccolo (v. pag. 3 del decreto), ma di avere compreso che erano un segno di riconoscimento solo al momento della morte del padre nel contesto del funerale del genitore (pag. 3 decreto); b) criptica è l’affermazione secondo cui sarebbero vaghe le minacce ricevute dal richiedente alla stregua delle sue stesse dichiarazioni, quali riportate nel decreto impugnato (“i membri della setta tornarono e dissero al ricorrente che aveva tre giorni per decidere e che se non avesse accettato di aderire sarebbe successo il peggio”); c) non contestualizzato nella vicenda personale, sociale e culturale di riferimento è l’assunto per cui non sarebbe plausibile che il ricorrente non avesse saputo della sua designazione prima della morte del padre.

9. Questa Corte ha affermato che la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. n. 10908 del 2020, nella specie è stata cassata la decisione di merito che aveva escluso la protezione valutando negativamente l’impreciso riferimento ai luoghi ed all’organizzazione della setta degli (OMISSIS), senza dare rilievo alla compatibilità tra le ferite esistenti sul corpo del richiedente con le lesioni da arma da taglio procurategli dai suoi aggressori a causa del suo credo religioso).

10.In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perchè la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge (Cass. n. 7546 del 2020).

11. Per tutte le indicate ragioni, in accoglimento dell’assorbente profilo di censura relativa alla sostanziale assenza (e, quindi, all’apparenza) della motivazione sul giudizio di non credibilità” il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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