Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6305 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 25/02/2022), n.6305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19084-2020 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATELLI
RUSPOLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BALBI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO CASSI’;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 6328/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 05/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
D.L. ha proposto istanza di correzione, ritualmente notificata all’Agenzia delle entrate, della ordinanza n. 6328 del 2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, con la quale era stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Sicilia n. 281/13/2018 e disposta la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della contribuente delle spese del giudizio.
Il ricorrente ha chiesto che fosse specificato l’importo delle spese processuali per mero errore materiale omesso nella ordinanza.
Ciò posto, l’istanza di correzione è fondata, risultando per tabular che la Corte ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, poi materialmente non liquidate in dispositivo.
Non avendo il giudice che ha definito il procedimento provveduto per mero errore materiale, alla liquidazione delle spese processuali, l’istanza di correzione proposta merita accoglimento, disponendo che la stessa sia integrata con l’importo delle spese processuali indicate in Euro 1000,00 per compensi.
Pertanto, va accolta la domanda di correzione della ordinanza n. 6328 del 2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, disponendo che nella parte dispositiva vengano aggiunte, al secondo rigo dopo “liquidate in Euro” la parola “1000,00”.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n. 6328 del 2020 resa dalla Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2020, nei termini di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022