Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6305 del 19/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6305 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 17517-2008 proposto da:
COMPAGNIA DEI BIANCHI GIUSTIZIA SANTA MARIA
SUCCURE

MISERIS,

in

persona

del

Data pubblicazione: 19/03/2014

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente

2014
280

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 96,
presso l’avvocato APRILE GIUSEPPE, rappresentata
e difesa dall’avvocato PIZZOLLA PROSPERO, giusta

procura a margine del ricorso; -“ ,1 gODAMSCAn –

1

- ricorrente contro

COMUNE DI MELITO (C.F. 80050560632), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76,

LIBERATI E D’AMORE), rappresentato e difeso
dall’avvocato DEL VECCHIO FRANCESCO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1373/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/02/2014 dal Consigliere
Dott. STEFANO BENINI;
udito

il

Procuratore

P.M.,

in

Generale

persona
Dott.

del

IMMACOLATA

Sostituto
ZENO

che

ha concluso per l’inammissibilità o in subordine
l’accoglimento del ricorso.

presso l’avvocato DEL VECCHIO ALFREDO (STUDIO

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 26.9.1998, la
Compagnia dei Bianchi della Giustizia Santa Maria succurre
miseris, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Napoli il Comune di Mento di Napoli chiedendo la
dell’indennità

per

il

periodo

di

determinazione

occupazione legittima, ed la condanna del convenuta al
risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di un
fondo di sua proprietà, sito il loc. via Roma-Cimitero,
irreversibilmente

trasformato

nel

1991

per

il

completamento di un raccordo stradale.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione convenuta,
sollevando questione di giurisdizione e contestando il
fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
2. Avverso la sentenza di primo grado del 2005, che
condannava

l’amministrazione al pagamento di

euro

61.599,86 a titolo di risarcimento, oltre interessi e
rivalutazione, di euro 4.388,48 a titolo di indennità di
occupazione,

di

euro

9.226,94,

per

indennità

di

occupazione di un terreno poi restituito, proponeva
appello il Comune di Melìto di Napoli.
3. Con sentenza depositata il 3.5.2007, la Corte d’appello
di Napoli,

rigettata l’eccezione di giurisdizione,

affermata la legittimazione attiva della Compagnia,
rappresentata dal suo primo governatore,

rigettata

l’eccezione di prescrizione, e qualificati i terreni
occupati come agricoli, liquidava il danno adottando il
3

criterio

del

valore

agricolo medio:

la

limitata

possibilità di edificazione è da considerare
strumentalmente collegata alle necessità derivanti dallo
svolgimento di attività agricola e non è in sé e per sé
riconducibile alla nozione di edificabilità; per l’effetto

condannava il Comune al pagamento della somma, rivalutata,
di euro 10.729,00 a titolo di risarcimento per
l’occupazione di mq. 2000, oltre interessi dal 20.2.1999
su euro 7.200 e dalla pubblicazione della sentenza su euro
3.529,00. Determinava poi l’indennità per l’occupazione
dello stesso terreno in euro 2.751,50, oltre interessi,
per il periodo dal 1.7.1999 al 20.2.1999. Per
l’occupazione di ulteriori mq. 200 di terreno, poi
restituito, veniva riconosciuta la somma di euro 900,00,
oltre interessi.
4. Ricorre per cassazione la Compagnia dei Bianchi della
Giustizia Santa Maria succurre miseris affidandosi a due
motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si
oppone con controricorso il Comune di Mento di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Compagnia dei
Bianchi della Giustizia Santa Maria succurre miseris,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5bis 1.

359/92, dell’art. 13, terzo comma, 1. 2359/1865,

degli artt. 15 e 16 1. 865/71, del tit. M, capo 1.8 1.
reg. Campania 20.3.1982 n. 14 ed omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della
4

controversia, censura la sentenza impugnata per aver
risarcito il danno per l’occupazione illegittima secondo
il criterio del valore agricolo, mentre il terreno,
erroneamente definito frutteto alla Corte di merito, deve
essere considerato edificabile. Quanto all’estensione di

mq. 1800, il Piano regolatore generale prevede una
destinazione non ad agricoltura in senso stretto, ma ad
attività vivaistica a carattere artigianale e commerciale,
in cui è consentita l’edificazione funzionale a tale
attività, oltre che all’abitazione del custode, del resto
conformemente alla normativa regionale che per aree
irrigue con colture pregiate prevede l’edificabilità in
ragione di 0,05mc./3mq., senza considerare stalle, silos,
magazzini, locali per la lavorazione.
Con il secondo motivo di ricorso, la Compagnia dei Bianchi
della Giustizia Santa Maria succurre miseris, denunciando
violazione e falsa applicazione dell’art. 15, primo comma,
e 16, quinto e sesto comma, 1. 865/71, ed omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata
per aver determinato il danno per l’occupazione
appropriativa (oltre che l’indennità di occupazione
legittima), con il criterio del valore agricolo medio
sull’erronea supposizione si trattasse di frutteto,
laddove l’esistenza di colture ornamentali, attestata dal
verbale dello stato di consistenza, e l’ubicazione del
cespite a ridosso del centro storico, come documentato
5

dalla relazione tecnica, dovevano indurre all’applicazione
del più remunerativo criterio del valore agricolo della
cultura più redditizia della regione agraria, e comunque
ad una valutazione basata sulle obiettive e intrinseche
caratteristiche del fondo in relazione alle utilizzazioni

consentite dallo strumento urbanistico, e quindi secondo
gli effettivi prezzi di mercato tenendosi conto della
vocazione

edificatoria

dell’area,

e

del

possibile

sfruttamento ulteriore rispetto a quello agricolo,
intermedio tra le categorie agricola ed edificatoria.
2.1.

Vanno preliminarmente

esaminate

le

eccezioni

preliminari sollevate dal resistente Comune di Mellto.
Non è nuova la questione concernente la natura del fondo:
come dà atto la sentenza impugnata, la questione è stata
oggetto di esame in primo grado, in cui il Tribunale,
facendo proprie le indicazioni del c.t.u., ha attribuito
natura edificatoria al fondo occupato, mentre la Corte
d’appello ha accolto la tesi dell’inedificabilità,
avvalorata dall’amministrazione appellante.
2.2. Non è invocato dalla ricorrente un nuovo giudizio di
merito basato

su un’interpretazione dei documenti

urbanistici esaminati dal giudice d’appello: la censura
del vizio di motivazione mira correttamente a invocare un
controllo

della

logicità

della

motivazione

nella

delibazione delle risultante probatorie acquisite.
2.3. Non incorre in genericità e astrattezza il ricorso
della Compagnia, giacché attraverso l’indicazione delle
6

norme che si pretendono violate, in connessione con la
rappresentazione dei fatti, e l’appropriata formulazione
dei quesiti, le doglianze sollevate rispondono ai
requisiti di specificità e completezza richiesti dal’art.
366 n. 4 c.p.c.
2.4. Non sussiste ragione di improcedibilità per la

.

mancata indicazione di specifici documenti poiché, a parte
l’indicazione del deposito dei fascicoli di parte nei
gradi di merito, il ricorso ottempera all’onere di
autosufficienza, indicando con precisione i documenti ed
il loro contenuto, per quanto rilevante agli effetti delle
questioni sottoposte al giudice di legittimità.
2.5. Va ancora una volta rigettata, come già in primo e
secondo grado, l’eccezione di giurisdizione. Le domande di
risarcimento del danno da occupazione appropriativa,
proposte nel lasso di tempo tra l’entrata in vigore del
d.lgs. 31.3.1998 n. 80 e l’entrata in vigore della legge
21.7.2000 n. 205, inerendo a lesioni di diritti
soggettivi, per le quali la Corte costituzionale, con
sentenza 28.7.2004, n. 281, ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 34 d.lgs. n. 80/98, nella parte in cui ha creato
una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia
urbanistica, rientrano nella giurisdizione del giudice
ordinario (Cass. 19.4.2007, n. 9321).
3.1. Venendo al merito, è infondato il primo motivo.
Nel sistema introdotto dall’art.5-bis d.l. 11.7.1992 n.
333, conv. in 1. 8.8.1992 n. 359, caratterizzato dalla
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rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o
comunque non edificabili,

il

riconoscimento

della

edificabilità del fondo, ai fini della determinazione
dell’indennità di espropriazione, è legato alla sola
classificazione urbanistica, dovendosi tenere conto dei

vincoli conformativi che, in quanto connaturati alla
proprietà in sé, incidono su una generalità di beni e nei
confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti,
come nei casi di zonizzazione dell’intero territorio
comunale o di parte di esso, qualora non siano tollerati
interventi edificatori ad iniziativa privata, neppure
attraverso apposite convenzioni (Cass. 6.8.2009, n. 17995;
14.5.2013, n. 11455).
Alla luce della bipartizione legislativa, che non ammette
figure intermedie, la previsione dello strumento
urbanistico di destinazione agricola del fondo
espropriando, esclude che esso possa in qualsiasi modo
considerarsi edificabile (Cass. 3.3.2006, n. 4703).
La collocazione del suolo in zona agricola può comunque
essere assistita da specifiche previsioni che consentano
utilizzazioni specifiche di tali suoli. Non per questo ne
muta la natura agli effetti del trattamento indennitario
(Cass. 8.2.2008, n. 3022).
Anche l’eventuale (limitata) edificabilità dei suoli
agricoli, funzionale all’esercizio dell’impresa agricola,
è del tutto irrilevante ai fini indennitari, posto che i
criteri di liquidazione sono impostati esclusivamente sul
8

parametro del valore agricolo in rapporto alle colture
praticate (Cass. 14.5.1998 n. 4848; 1.2.2000, n. 1090;
6.10.2005, n. 19511).
Tale sistema non può dirsi mutato per via degli interventi
della Corte costituzionale (Corte cost. 24.10.2007, nn.

348 e 349) e dei successivi adeguamenti legislativi (art.
37 d.p.r. 8.6.2001 n. 327, come modificato dall’art. 2,
commi 89 e 90, l. 24.12.2007 n. 244), che nell’intento di
assicurare al proprietario il giusto ristoro per
l’ablazione del proprio diritto, sia pure a fini di
interesse generale, hanno smantellato i sistemi di
indennizzo (e di risarcimento per l’occupazione
appropriativa) basati su criteri riduttivi. Le sentenze
citate non hanno abrogato la

summa divisi°

tra suoli

edificabili e non edificabili, posta dall’art.

5 bis,

terzo comma, e riprodotta dall’art. 37, terzo comma,
d.p.r. 327/01, in connessione con l’art. 40.
3.2. Si rivela fondato il secondo motivo.
Per quanto concerne i suoli agricoli, l’intervento della
Corte costituzionale (sentenza 11.6.2011, n. 181) è valso
a emancipare la questione indennitaria dal condizionamento
del valore agricolo medio, nel senso che il ristoro per la
perdita della proprietà non può non tener conto dei
requisiti specifici del bene. L’espropriazione del terreno
urbanisticamente inserito in zona agricola, configura il
diritto del proprietario ad essere compensato per le

9

specifiche prerogative del bene, che ne consentano un
utilizzo anche per iniziative non strettamente agricole.
Resta però vigente il baluardo dell’edificabilità legale,
che impedisce una valutazione indennitaria in contrasto
con la disciplina urbanistica. Che nega rilievo autonomo
edificabilità di fatto,

quale vocazione

alla c.d.

configurabile in base all’esistenza di eventuali opere di
urbanizzazione, che è criterio valido solo in via
suppletiva, nel vuoto della normativa urbanistica (Cass.
22.8.2011, n. 17442).
La possibilità di valutare il suolo agricolo secondo

i

criteri del mercato, con i limiti suddetti, era già
pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza per il
risarcimento nell’ipotesi di occupazione appropriativa,
con la considerazione delle obiettive ed intrinseche
caratteristiche ed attitudini dell’area, in relazione alle
utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di
pianificazione del territorio. Va dato rilievo all’aumento
di valore che il fondo può aver conseguito in virtù di una
diversa destinazione del bene egualmente compatibile con
la sua condizione di non edificatorietà, che consista in
utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria
(quali parcheggi, depositi, attività sportive e
ricreative,

chioschi per la vendita di prodotti),

utilizzazioni comunque assentite dalla normativa vigente
anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni

10

amministrative (Cass. 13.1.2011, n. 717; 21/03/2013, n.
7174).
E’ di conseguenza fondata la pretesa della ricorrente, a
vedersi risarcire per la perdita del terreno, secondo una
valutazione che trascenda il valore agricolo medio, e sia

commisurata al valore di mercato, escluso ogni valutazione
connessa allo sfruttamento edilizio.
4. La sentenza va dunque cassata, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà
altresì alla regolamentazione delle spese di questo
giudizio di cassazione, e si atterrà al seguente principio
diritto:

– Nel caso di occupazione appropriativa di un

terreno inserito in zona agricola dallo strumento
urbanistico, il risarcimento del danno per la perdita
della proprietà, commisurabile al valore di mercato del
bene, deve tener conto di elementi che conferiscano
particolare pregio e di utilità anche non strettamente
agricole che il terreno offra, purché non connesse allo
sfruttamento edilizio”.
P.Q.M.
La Corte accoglie

secondo motivo di ricorso per quanto

di ragione, e rigetta il primo. In relazione alla censura
accolta cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte
d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 4.2.2014

1
43

Il Consigliere estensore

…….

_

ERIA

el* Presidente
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y
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zIORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si Mesta la registrazione presso

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