Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6305 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11132/2008 proposto da:
C.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CONFIDA 20, presso l’avvocato OLIVETI
FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMAOMO Antonio,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
09/05/2007, n. 204/77;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La corte di appello di Perugia, con decreto 9.5.2007, si è pronunciata sulla domanda di equa riparazione proposta da C. R. contro il “Ministero della giustizia.
L’ha accolta ed ha condannato il Ministero a pagare all’attore la somma di Euro 3.000,00 con gli interessi dalla data della domanda oltre alle spese processuali.
2. – C.R. ha proposto ricorso per cassazione e lo ha notificato alla Presidenza del Consiglio il 10.4.2008.
La Presidenza ha resistito con controricorso notificato il 19.5.2008:
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è inammissibile.
La domanda di equa riparazione è stata proposta contro il Ministero della giustizia: come doveva essere, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario.
Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere dunque proposto contro lo stesso Ministero e non contro la Presidenza del Consiglio, del resto carente di legittimazione a contraddirvi, appunto perchè il giudizio presupposto s’era svolto davanti al giudice ordinario e non davanti a giudice speciale (per la medesima decisione in identico caso, Cass. 17 aprile 2003 n. 6181).
La sanatoria prevista dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, si applica, invero, nel giudizio di primo grado – dove l’onere dell’Avvocatura dello Stato di rilevare l’errore della parte attrice, se osservato, consente d’essere riparato e se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nella Amministrazione convenuta; non ha invece ragione di applicarsi quando l’Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e solo si tratta di proseguire il giudizio nelle fasi di impugnazione nei suoi confronti (Cass. 14 febbraio 2001 n. 2144 e 7 marzo 2006 n. 4864).
2. – Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010