Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6305 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 305-2011 proposto da:

CO.E.STRA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIULIANO MANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,

LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1218/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/10/2010 R.G.N. 2040/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito l’Avvocato MANNA GUGLIELMO;

udito l’Avvocato FABBI RAFFAELLA per delega avvocato FRASCONA’

LORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società CO.E.STRA s.p.a. in data 18/11/2004 presentava all’Inail domanda diretta ad ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa del 15% per i primi due anni di attività, prevista dal D.M. 12 dicembre 2000, artt. 19 e 20, (M.A.T.) per il caso di rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, riduzione che veniva concessa per il periodo 1/1/2003 – 31/12/2003. Successivamente, a seguito di comunicazione del 9/2/2005 con la quale la A.S.L. n. (OMISSIS) di Firenze riferiva che la società era stata destinataria in data 16/5/2003 di un foglio di prescrizioni per l’accertata violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16, in materia di prevenzione infortuni per evitare la caduta dall’alto dei lavoratori nel cantiere di viale (OMISSIS), l’Inail provvedeva a revocare la concessa riduzione e ad applicare d’ufficio del D.M. citato ex art. 21, l’aumento del 15% del tasso medio di tariffa. Sulla base di tale provvedimento veniva quindi richiesto alla società il pagamento della somma di Euro 65.532,48 per integrazione premi, a seguito di oscillazione del tasso aumentato del 30%, rapportato all’intera posizione assicurativa, e di Euro 39.527,49 per sanzioni civili la L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. a).

Avverso il provvedimento la società ricorreva al Tribunale di Firenze, che accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la Corte d’appello con la sentenza n. 1218 del 2010 lo rigettava integralmente.

Per la cassazione della sentenza CO.E.STRA s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Inail con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre rilevare – a confutazione dell’eccezione sollevata dalla difesa di parte ricorrente all’udienza pubblica – che il controricorso è stato ritualmente notificato in data 26.1.2011 alla parte presso il difensore nella Cancelleria di questa Corte, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2, non avendo questi eletto domicilio in Roma.

Non può infatti valere in senso ostativo il fatto che il difensore nel ricorso avesse indicato il proprio indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, considerato che solo a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, prevista dal R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143 del 2012 e n. 17400 del 2015).

2. A fondamento del primo motivo di ricorso, CO.E.STRA s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 6, 19, 20 e 21; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; erronea applicazione dell’oscillazione del tasso medio ponderato,a tutte le lavorazioni di tutti i cantieri della società. Sostiene che il recupero da parte dell’Inail di quanto dovuto dalla società avrebbe dovuto essere limitato al solo cantiere di viale Belfiore, luogo ove era stata accertata l’infrazione alla normativa antinfortunistica, nonchè alla sola lavorazione relativa alle sovrastrutture.

3. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 19, 21 e 24; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; errata ulteriore applicazione delle sanzioni civili della L. n. 388 del 2000, ex art. 116. Ribadisce di non essere tenuto al pagamento delle somme aggiuntive richieste dall’istituto, posto che esse sono dovute ai sensi dell’art. 24, n. 5 solo per il periodo successivo ai primi due anni di attività, mentre per i primi due anni l’art. 21 prevede l’unica conseguenza sanzionatoria dell’aumento fisso del tasso medio della lavorazione del 15%.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Occorre premettere che la riduzione del tasso medio di tariffa richiesta in data 18/11/2004 da Coestra s.p.a. – ed ottenuta con riferimento al periodo dal 1/1/2003-31/12/2003 – è disciplinata dal D.M. 12 dicembre 2000, artt. 19 e 20. Con tale Decreto 12 dicembre 2000 (MAT) sono stati approvati sulla base dei criteri individuati dal D.Lgs. n. 38 del 2000, artt. 19 e 20, i nuovi tassi di tariffa distinti per le quattro gestioni, e profilato in concreto il sistema di bonus/malus connesso ai meccanismi di oscillazione del c.d. tasso specifico aziendale, che può essere superiore od inferiore al tasso medio nazionale a seconda dell’andamento infortunistico e della relativa prevenzione da parte della singola azienda considerata.

L’art. 19, rubricato “oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività”, così dispone: “Nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli artt. 20 e 21. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il predetto biennio”. L’art. 20, rubricato “Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività” prevede poi che “Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all’art. 19, deve presentare, all’atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’Inail; qualora da tali elementi risulti l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l’Inail applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all’art. 19, con istanza motivata – da spedire alla competente sede territoriale dell’Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori”.

4.1. Dalla lettura delle surriportate disposizioni, si ricava che la riduzione è correlata alla denuncia dei lavori effettuata dalla parte richiedente, e quindi il riferimento è il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12, ed allo stesso D.M. 12 dicembre 2000, art. 10, (M.A.T.), e quindi in concreto alla posizione assicurativa territoriale aperta per la singola sede di lavoro. Nel caso, difatti, risulta che la domanda di riduzione del tasso è stata presentata dalla società alla sede Inail di Firenze, con riferimento alla p.a.t.. colà attribuita, con allegate le schede relative ai cantieri temporanei ivi aperti ed operanti. I singoli cantieri mobili – descritti negli allegati alla domanda in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell’art. 20 – non hanno acquistato quindi autonomia funzionale ed amministrativa, ma sono stati ricondotti ai fini assicurativi all’unità produttiva dalla quale dipendono e quindi all’unica p.a.t..

4.2. Così come la riduzione del tasso medio di tariffa è stato richiesto e correlato per l’intera p.a.t., così allo stesso modo e con le stesse modalità ha correttamente operato la revoca della riduzione, una volta accertato che ne difettavano i presupposti.

5. Diverso ed ulteriore provvedimento è l’aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del 15%, che è stato operato dall’Inail in applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 21, ai sensi del quale “L’Inail, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d’ufficio l’aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall’Inail al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori”. Anche in tal caso, manca nella norma qualunque riferimento che consenta di limitare l’aumento al singolo cantiere temporaneo o mobile nel quale si è verificata la violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi quindi avere riguardo alla posizione assicurativa territoriale cui si riferisce la denuncia dei lavori ex art. 10 M.A.T..

6. Nè ha pregio l’ulteriore argomentazione formulata in ricorso secondo la quale l’annullamento della riduzione del tasso medio e il provvedimento di aumento avrebbero dovuto essere limitati (oltre che al singolo cantiere mobile, anche) alla sola lavorazione relativa alle sovrastrutture (cod. 3322) in relazione alla quale si era realizzata l’omissione accertata dalla ASL.

6.1. Il motivo sotto tale aspetto presenta profili d’inammissibilità, considerato che non ne risultano ivi puntualmente indicati i presupposti fattuali, non venendo riportato il contenuto del verbale della ASL del 16.5.2003, nè indicato il tasso applicato alla lavorazione o alle distinte lavorazioni denunciate, nè in che modo l’Inail ne abbia concretamente operato la variazione in aumento percentuale, in violazione delle prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369c.p.c., comma 2, n. 4, (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operante ratione temporis).

6.2. Non può quindi che osservarsi che non vi è alcun appiglio testuale nelle riportate disposizioni che consenta di limitare la sanzione alla sola lavorazione (eventualmente) oggetto della contestazione della violazione della normativa antinfortunistica, considerato che l’oscillazione viene riferita al tasso medio di tariffa senza alcuna ulteriore delimitazione, e si applica quindi al tasso medio nazionale (art. 8 MAT) relativo alla lavorazione svolta (art. 4) o, in caso di attività complesse (ex art. 6) al tasso medio di ciascuna delle lavorazioni denunciate.

6.3. Il riferimento all’intera posizione assicurativa è peraltro coerente con la finalità della previsione dell’oscillazione dei tassi, intesa come strumento generale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

7. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei suesposti principi. Ha quindi riferito che la società era stata destinataria di un foglio di prescrizioni di 16/5/2003 degli ispettori dell’azienda Usl numero 10 nel cantiere di viale (OMISSIS), con accertamento della violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16, in materia di prevenzione infortuni per evitare la caduta dall’alto dei lavoratori. Correttamente ha ritenuto che tale atto comportasse di per sè l’annullamento della riduzione del tasso del 15%, concessa a seguito della non veritiera istanza aziendale nella quale si dichiarava il rispetto delle norme di prevenzione (art. 19), con la riconduzione del tasso medio alla misura originaria. Ha poi ritenuto che l’ulteriore oscillazione in aumento del tasso al 15% per l’anno 2003 fosse legittima conseguenza del richiamato foglio di prescrizioni del maggio 2003. Ha infine concluso che non vi fossero adeguate allegazioni per ritenere che nel proprio operato l’Inail si fosse discostata dalle autodichiarazioni dell’azienda.

8. Infondato è anche il secondo motivo.

La revoca del beneficio ex art. 19 MAT e l’applicazione del premio più elevato ex art. 21, ha determinato la debenza della maggior quota dei premi arretrati con decorrenza dalla data di inizio dei lavori. Le sanzioni civili sono state quindi applicate come conseguenza della previsione generale dettata dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e segg., (nel caso riferita all’ipotesi dell’omissione di cui alla lettera a) e non dell’evasione), dovendo peraltro considerarsi che la società ha richiesto la riduzione pur essendo già stata elevata la contestazione della ASL.

8.1. Non rileva quindi in senso ostativo che l’u.c. dell’art. 24 preveda espressamente l’applicazione delle sanzioni civili per il caso di revoca della riduzione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, considerato che solo tale ipotesi di revoca, a differenza dell’altra, è disciplinata espressamente, ma che entrambe sono regolate dal principio generale secondo il quale l’omesso versamento dei premi o il versamento in misura inferiore al dovuto determina con decorrenza dalla data in cui il versamento era dovuto l’applicazione delle sanzioni civili.

9. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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