Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6305 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 08/03/2021), n.6305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 555/2020 proposto da:

O.E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AMERICO CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA/BERGAMO,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 19/11/2019

R.G.N. 10824/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con Decreto n. 5562 del 2019 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata da O.E.G., cittadino della (OMISSIS).

2. Il Tribunale ha osservato, in sintesi, per quanto ancora qui rileva, che:

a) la Commissione territoriale aveva posto a fondamento del rigetto della domanda di protezione internazionale l’inattendibilità e l’incoerenza della narrazione relativa alla partecipazione del ricorrente all’organizzazione (OMISSIS) per l’indipendenza del Biafra;

b) tale esito è condivisibile: il racconto reso dal ricorrente è generico e stereotipato, privo di riferimenti personali; egli ha fornito indicazioni contraddittorie circa la data e il luogo della manifestazione cui avrebbe partecipato, non ha saputo chiarire come la polizia avesse potuto identificarlo, ha fornito indicazioni contraddittorie sulle sue stesse generalità e sull’epoca dell’espatrio;

c) la complessiva inattendibilità del richiedente esclude che possa essere riconosciuto lo status di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

d) non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) del citato Decreto; anche il più recente report EASO (novembre 2018) relativamente alla zona di Anambra State, pur menzionando tensioni ricollegabili al movimento indipendentista per il Biafra, non riporta che vi sia una situazione tale da determinare una minaccia grave alla vita o alla persona di chiunque si trovi sul territorio.

3. Il decreto è stato impugnato da O.E.G. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “violazione ed errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione illogica e incomprensibile in relazione alle domande di asilo e protezione sussidiaria”. Si duole che il giudice di merito abbia espresso una valutazione sulla credibilità mediante affermazioni apodittiche e basate su una serie di circostanze del tutto marginali e secondarie rispetto alla vicenda centrale narrata a sostegno della domanda di protezione internazionale.

Richiama – in sede di memoria difensiva – Cass. n. 17748 del 2020, secondo cui la credibilità delle dichiarazioni del richiedente non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei criteri legali previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento storico (nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione si era trattato di un caso analogo, relativo ad un attivista del movimento indipendentista del Biafra)

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Innanzitutto, non è conferente il richiamo svolto dal ricorrente in sede di memoria difensiva al precedente di questa Corte n. 17748 del 2007. Nel caso ivi esaminato, il Tribunale aveva accertato che il ricorrente era un sostenitore del movimento indipendentista del Biafra e le incongruenze riscontrate vertevano su circostanze marginali, che non costituivano il nucleo della vicenda, invece ritenuto veritiero (adesione al movimento indipendentista). Nel caso in esame, al contrario, il Tribunale ha ritenuto che le incongruenze riscontrate inficiassero proprio la veridicità dell’accadimento storico centrale su cui verteva la domanda di protezione internazionale.

4. La valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui

esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 11925 del 19.6.2020, cfr. pure Cass. n. 3340 del 2019; v. pure Cass. n. 26921 del 2017 e succ. conformi).

5. Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente e logicamente argomentato le ragioni della inverosimiglianza del narrato per circostanze non plausibili, per la vaghezza della narrazione, per le contraddizioni logiche e le lacune del racconto (v. da pag. 2 a pag. 7 del provvedimento impugnato). La motivazione non è mancante, nè meramente apparente, ma reca una accurata analisi della narrazione per concludere in merito alla inattendibilità.

6. Il ricorso per cassazione ora all’esame si limita a formulare generiche censure in ordine alla valutazione di merito operata dal Tribunale, limitandosi a proporre inammissibilmente – una diversa valutazione della credibilità del richiedente, sostituendo il proprio apprezzamento di fatto a quello compiuto dal giudice di merito.

7. Il motivo di ricorso si limita ad una generale critica dell’esito interpretativo. Dopo avere elencato i presupposti astratti e avere riportato la motivazione del decreto sul punto, il ricorrente si limita ad opporre la propria diversa valutazione (“…al contrario, dal verbale di audizione si evince…”). Afferma che le affermazioni contenute nel provvedimento (che già nei termini in cui sono riportate appaiono dettagliate e specifiche) sarebbero “apodittiche” e “in contrasto con i principi di diritto precedentemente elencati…”, sì che la motivazione non appare “in linea con gli standard previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 5, come delineati dalla Corte di Cassazione”.

8. La censura, per come formulata, esula dai limiti del sindacato ammissibile in sede di legittimità. Tale considerazione assorbe ogni altra deduzione del richiedente in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

9. Nulla è dedotto quanto alla parte della sentenza che ha negato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della tutela sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (questione il cui accertamento prescinde dal difetto di credibilità del richiedente).

10. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

12. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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