Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6305 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20720/2015 proposto da:
L.G.,in proprio e in qualità di erede di
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29,
presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE MORGIA;
L.L., in proprio e in qualità di erede di
C.A., in persona del tutore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO TODESCO;
– ricorrenti –
contro
LO.GI., in qualità di erede di L.P.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELO MAIOLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 486/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi cinque
motivi del ricorso e il rigetto del sesto e settimo motivo;
udito l’Avvocato Marina Milli, con delega depositata in udienza
dall’avvocato Giuseppe Morgia, difensore della ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria ex art. 378
c.p.c.;
udito l’Avvocato Angelo Maiolino, difensore del resistente, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, rilevato che non risulta essere stato data comunicazione al difensore della ricorrente L.L. della data dell’udienza pubblica odierna.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentire la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a tutte le parti.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020