Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6305 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20720/2015 proposto da:

L.G.,in proprio e in qualità di erede di

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29,

presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MORGIA;

L.L., in proprio e in qualità di erede di

C.A., in persona del tutore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO TODESCO;

– ricorrenti –

contro

LO.GI., in qualità di erede di L.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO MAIOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi cinque

motivi del ricorso e il rigetto del sesto e settimo motivo;

udito l’Avvocato Marina Milli, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Giuseppe Morgia, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria ex art. 378

c.p.c.;

udito l’Avvocato Angelo Maiolino, difensore del resistente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che non risulta essere stato data comunicazione al difensore della ricorrente L.L. della data dell’udienza pubblica odierna.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentire la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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