Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6304 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 127-2011 proposto da:

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROMITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTE GRADASSI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA

PECCERELLA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/07/2010 R.G.N. 862/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato EMILIA FAVATA per delega Avvocato LUCIANA ROMEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 14/7/2010, ha accolto l’appello proposto dall’Inail contro la sentenza resa dal Tribunale di Spoleto, che aveva riconosciuto la natura professionale della malattia (ipoacusia) denunciata da S.M. e quantificato nell’8% il danno biologico da inabilità, condannando l’Istituto assicurativo a corrispondere la relativa/prestazione.

2. La Corte, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio già espletata in primo grado, ha condiviso le conclusioni del c.t.u. ed ha quantificato nel 2,85% la percentuale di danno biologico conseguente alla malattia professionale, rigettando la domanda.

3. Contro la sentenza, il S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l’Inail.

4. Il collegio dispone, come da decreto del Primo presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la parte lamenta il difetto di motivazione della sentenza, rilevando che la Corte, nel condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in sede d’appello, non aveva tenuto conto dei rilievi tecnici da lei mossi alla consulenza tecnica d’ufficio e della sua richiesta di rinnovo della consulenza o di riconvocazione del c.t.u. a chiarimenti.

2. Il ricorso è infondato, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità.

3. La Corte territoriale ha illustrato le ragioni della sua decisione spiegando il perchè abbia dato preferenza alla consulenza tecnica d’ufficio disposta in grado d’appello e così disatteso le conclusioni del consulente nominato in primo grado. In particolare ha dato atto che il ricorrente alla data del 28/11/1991 era affetto da ipoacusia bilaterale neurosensoriale, avente le caratteristiche della sordità professionale, ma il grado di invalidità permanente, intesa come danno biologico, risultava pari al 2,85%.

4. Al riguardo ha ritenuto, conformemente alle conclusioni del c.t.u., che successivo aggravamento della malattia fosse dovuto alla socio presbioipoacusia, piuttosto che ad un fattore professionale. Ciò sulla base della valutazione dei vari esami audiometrici, e in particolare dell’esame audiometrico del 1991, epoca alla quale il danno uditivo da trauma acustico aveva verosimilmente raggiunto il livello massimo, considerato che esso raggiunge il picco più elevato nell’arco di 10 – 15 anni, dopodichè l’incremento diviene trascurabile. Ha quindi rilevato che nel 1991 il S. aveva già un’anzianità di lavoro di 31 anni ed inoltre, a quella data (in particolare nel 1990), la società di trasporti da cui dipendeva aveva proceduto al rinnovamento totale del parco automezzi, sostituendo i mezzi che avevano il motore all’interno della cabina con altri che l’avevano all’esterno, e ciò convergeva nel giudizio circa la natura non professionale della malattia nella misura invocata.

5. A fronte di tale motivazione, compiuta e priva di palesi contraddizioni, il ricorrente prospetta un mero dissenso rispetto alle conclusioni del c.t.u. e, quindi, al convincimento cui è pervenuto il giudice di merito, senza tuttavia lamentare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissione degli accertamenti strumentali per la formulazione di una corretta diagnosi (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 12 gennaio 2011, n. 569).

6. A ciò deve aggiungersi che la parte non ha assolto l’onere di trascrivere, sia pure nelle sue parti salienti, la consulenza tecnica d’ufficio, la quale non risulta essere stata depositata unitamente al ricorso per cassazione, nè vi sono indicazioni circa la sua esatta collocazione nel presente giudizio.

7. Tali omissioni sono causa di inammissibilità del motivo per la violazione del principio di specificità dei motivi e di improcedibilità del ricorso, come previste rispettivamente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; v. fra le altre Cass., 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 5 settembre 2003, n. 13012; Cass. 25 agosto 2003, n. 12468).

8. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Poichè la domanda giudiziaria è stata introdotta successivamente alla modifica dell’art. 152 disp. att. c.p.c., introdotta dalla L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si dà atto che il ricorso di primo grado è del 2004), e nel ricorso la parte non ha reso l’autodichiarazione prescritta per legge ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, le spese del giudizio devono essere poste a suo carico, in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA