Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6304 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 05/03/2020), n.6304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26755-2015 proposto da:

T.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Villini

con studio in Castglione dello Stiviere (MN) viale Maifreni 45;

– ricorrente –

contro

R.B. & O. Snc Impresa Edile;

– intimata –

avverso la sentenza n. 726/2015 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 3/11/2015 da T.E. nei confronti dell’Impresa Edile R.B. & O. Snc avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia notificata il 29/8/2015 con cui era stato accolto l’appello proposto dall’impresa edile;

– il contenzioso insorto fra le parti riguardava la domanda di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare proposta dal promissario acquirente, con conseguente domanda di restituzione degli acconti asseritamente versati al promittente alienante, Impresa Edile R.B. & Armando O. e pari ad Euro 57.327,00;

– accolta in primo grado la domanda, nonostante la contestazione della convenuta sull’autenticità della ricevuta di pagamento attestante l’avvenuto versamento dei due acconti di Lire 50.000.000 ciascuno, l’impresa proponeva appello;

– nel corso dell’appello veniva proposto il giudizio incidentale di querela di falso e all’esito dello stesso, conclusosi con la declaratoria di falsità della dicitura “(OMISSIS)” e dell’alterazione delle due date sopra apposte, la Corte d’appello di Brescia in riforma della pronuncia gravata, ferma restando la non impugnata declaratoria di risoluzione, rigettava la domanda di restituzione degli acconti versati dal promissario acquirente;

– con ordinanza dell’8/7/2015 emessa a seguito del procedimento ex art. 287 c.p.c., dopo aver dato atto che T. non era comparso all’udienza nonostante la ritualità della notifica del decreto di fissazione della relativa udienza, disponeva l’integrazione della motivazione del dispositivo della sentenza con l’ordine di restituzione degli importi percepiti da T. in esecuzione della sentenza di primo grado;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal T. sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Impresa Edile R.B. & O. s.n.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per non avere la corte territoriale considerato, ai fini della domanda restitutoria, la circostanza dell’intervenuto ed incontestato versamento dell’acconto di Lire 3.000.000, riconosciuto anche dall’appellante impresa edile nell’atto di citazione in appello richiamato a pag. 3;

– il motivo è fondato perchè la corte territoriale ha effettivamente dato atto del riconoscimento operato dall’impresa edile del versamento di Lire 3.000.000 pari ad Euro 1549,37, importo che non rientra nell’ambito dei fatti oggetto dell’accertamento richiesto sulla falsità della ricevuta di pagamento e che risulta, dunque, illegittimamente non considerato nella domanda di restituzione;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 287 c.p.c. e segg., per avere la corte territoriale con l’ordinanza dell’8/7/2015 inciso sul contenuto sostanziale della decisione, supplendo all’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate o versande in esito alla sentenza di primo grado e proposta dall’appellante con l’atto di citazione in appello;

– il motivo è inammissibile;

– costituisce principio consolidato che il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 c.p.c. e segg., è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento “de quo”, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio (Cass. Sez. Un. 5165/2004; Cass. 16205/2013; id. 5733/2019; id. 20309/2019);

– poichè nel caso di specie la censura non aggredisce la sentenza corretta denunciando la violazione del giudicato ormai formatosi ma la violazione delle norme sul procedimento di correzione degli errori materiali, in applicazione del sopra richiamato principio, va dichiarata l’inammissibilità del motivo;

– atteso l’esito del ricorso e in particolare dell’accoglimento del primo motivo, la pronuncia impugnata va cassata;

– tuttavia, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il Collegio decide nel merito della causa e condanna l’Impresa Edile R.B. & O. s.n.c. al pagamento a favore del sig. T.E. di Euro 1549,37 oltre agli interessi legali con la medesima decorrenza della sentenza di prime cure e cioè dal pagamento al saldo;

– atteso l’esito complessivo del giudizio e considerato l’accoglimento in misura ridotta delle pretese del ricorrente, il Collegio ritiene equa la compensazione delle spese di lite con riguardo all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna l’Impresa Edile R.B. & O. s.n.c., al pagamento a favore del sig. T.E. di Euro 1549,37 oltre interessi legali dal pagamento al saldo; compensa le spese di lite per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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