Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6303 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.E., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avv. ZAZA D’AULISIO Alfredo e Rocco

Baldassini, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Ariella

Cozzi in Roma, Via Ludovisi, n. 35;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia in

data 1 giugno 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata l’8 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” S.E. hanno proposto ricorso per cassazione il 13 luglio 2007 sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Perugia in data 1 giugno 2006 con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 3.000,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi dinanzi al Giudice di Latina e pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma (avente ad oggetto il rendiconto delle spese di un appartamento condominiale).

Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il Ministero non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di tre anni circa, dopo aver calcolato in sei anni il periodo di durata ragionevole (quattro anni per il primo grado e due per l’appello) e dopo avere detratto dalla durata complessiva il periodo di quattro anni e quattro mesi, gran parte del quale (tre anni e sette mesi) imputabile a richieste di rinvio delle parti.

Il primo, complesso motivo – attinente alla determinazione del periodo di durata irragionevole del processo presupposto – è manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati.

Per un verso, la motivazione con la quale la Corte d’appello ha valutato il processo presupposto come di particolare complessità, tale da giustificare una durata (di sei anni in due gradi) più ampia di quella (cinque anni) discendente dai parametri CEDU, appare apodittica, perchè generico si appalesa il riferimento al fatto che si è resa necessaria una c.t.u. contabile dal 1972. Difatti, una motivazione siffatta nulla dice in concreto quanto tempo sia occorso per l’espletamento della c.t.u. Per altro verso, appare erroneo detrarre dalla durata complessiva del giudizio tutto il periodo corrispondente a rinvii delle udienze richiesti dalle parti. Invero, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 2008, n. 1715).

L’esame dei restanti motivi, attinenti al quantum dell’indennizzo liquidato, resta assorbito”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che, quindi, accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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