Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6303 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 14/03/2018, (ud. 14/12/2017, dep.14/03/2018),  n. 6303

Fatto

 

La sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che l’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per maggiore imponibile IRAP e IVA, per l’anno di imposta 2004, nei confronti della società contribuente, esercente l’attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, e, a seguito di impugnazione proposta dalla medesima società, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato;

la Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo non sufficientemente provata la misura del maggiore valore imponibile contestato, da ricondurre all’attività commerciale svolta dalla società contribuente, desunta dall’esame dei conti correnti bancari intestati alla stessa società e al socio e legale rappresentante B.S., tenuto conto che quest’ultimo risultava avere eseguito operazioni di compravendita di autoveicoli anche in nome proprio, con conseguente necessità di tenere separati gli affari della società da quelli personali del medesimo;

avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per ottenerne la cassazione, affidandolo a quattro motivi;

l’intimato non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

che:

deve preliminarmente prendersi atto della violazione del litisconsorzio necessario, avendo il giudizio ad oggetto, tra l’altro, la pretesa impositiva nei confronti di una società di persone in materia di IRAP nonchè di imposte dirette (tenuto conto, in quest’ultimo caso, che sia dalla pronuncia impugnata che dal ricorso si evince che l’accertamento del maggior reddito era stato compiuto in base a maggiori ricavi non dichiarati), e non essendosi svolto anche con la necessaria partecipazione di tutti i soci; nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi;

analogamente, in materia di IRAP delle società di persone, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza 22 maggio 2012, n. 10145) hanno precisato che, anche in questo caso, si ripropone la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra i soci e le società di persone già affermata dalle medesime Sezioni Unite riguardo all’ILOR con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815, atteso che, allo stesso modo, sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente accertati a carico della società (IRAP) e dell’imposta a carico dei soci (IRPEF) che vincola il tributo dovuto dai soci dal giudicato sull’imposta a carico della società, con conseguente collegamento tra la pretesa tributaria ai fini IRAP nei confronti della società, in ragione di maggiori ricavi, e la pretesa tributaria ai fini IRPEF, nei confronti dei soci, in ragione di maggiori utili distribuiti, che giustifica sul piano razionale e dell’intrinseca ragionevolezza, il litisconsorzio necessario tra società e soci;

non ricorre, inoltre, l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacchè non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, nè risulta la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all’anno d’imposta in esame;

quanto, infine, alle poste scaturenti dal maggiore imponibile IVA emerso nei confronti della società, qualora, come nel caso in esame, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ai fini IVA ed IRAP, fondati su elementi sostanzialmente comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661);

l’accertato difetto di integrità del contradditorio nei gradi di merito, rilevabile d’ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa;

l’andamento processuale comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso:

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in altra composizione, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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