Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6303 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. II, 05/03/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 05/03/2020), n.6303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28512/2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso 23,

presso lo studio dell’avvocato Arturo Salerni, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Emilio Robotti;

– ricorrente –

contro

B.D., rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Pietro

Mazzucco con studio in Genova p.zza Corvetto 2/6;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2015 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 29/11/2015 da P.F. nei confronti di B.D. avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che, in riforma della pronuncia di primo grado, l’aveva condannata, quale promittente alienante, al pagamento della somma di Euro 2.000,00 ex art. 1385 c.c., comma 2, quale doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata dalla B., promissaria acquirente di un immobile sito in (OMISSIS);

– la corte genovese, diversamente dal Tribunale di Genova reputava legittimo il recesso esercitato da quest’ultima a fronte della mancata presentazione della promittente venditrice all’incontro del 23/12/2008, al quale era stata invitata per il versamento da parte della promissaria acquirente dell’importo di Euro 12.000,00 come previsto nel contratto concluso dalle parti l’11/12/2008 ed avente ad oggetto la promessa di acquisto di un immobile;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta da P.F. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1., cui resiste con controricorso B.D..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per asserita acquiescenza alla sentenza di secondo grado avendo la ricorrente pagato tutto quanto dovuto secondo la statuizione giudiziale senza formulare alcuna riserva;

– il pagamento non comporta il venir meno dell’interesse all’impugnazione ma rileva ai fini della efficacia esecutiva della sentenza che non può essere validamente posta in esecuzione coattiva;

– con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sull’appello incidentale proposto;

– il motivo è infondato perchè a pag. 7 della sentenza la corte territoriale afferma conclusivamente che il recesso era stato esercitato dalla B. conformemente all’art. 1385 c.c., con conseguente diritto di ottenere dalla P. il doppio di quanto a suo tempo versato a titolo di caparra confirmatoria;

– con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, consistito nel fatto che la B. aveva – come si evince chiaramente dalla lettera inviata dalla B. il 23/12/2008 condizionato il pagamento della seconda rata alla stipula di un nuovo compromesso, condizione, tuttavia, inesigibile in ragione del tenore contrattuale della proposta di acquisto sottoscritta dalla B. che non prevedeva la necessità di un nuovo contratto preliminare ma solo che entro il 23/12/2008 avvenisse il versamento di un ulteriore acconto di Euro 12.000,00;

– infatti, nella proposta irrevocabile di acquisto dell’immobile, oltre alle condizioni riguardanti il prezzo di vendita, le modalità di pagamento e la data del rogito, si prevedeva che “appena detta proposta sarà da Lei controfirmata per l’accettazione e benestare, la società mediatrice me ne darà comunicazione e la presente, ai sensi dell’art. 1326 c.c., verrà considerata ad ogni effetto promessa di compravendita”;

– la censura non merita accoglimento perchè sebbene in forma sintetica la corte dà conto della circostanza che la sottoscrizione del preliminare predisposto dal mediatore per l’appuntamento del 23/12/2008 non era indispensabile, con ciò valorizzando l’intervenuto perfezionamento del contratto in coerenza con la clausola sopra richiamata;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3, poichè ai fini della valutazione del comportamento delle parti la corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il promissario acquirente non aveva adempiuto all’obbligazione del pagamento dell’importo di Euro 12.000,00, pagamento che avrebbe dovuto avvenire ai sensi della suddetta disposizione presso il domicilio del creditore;

– il motivo appare fondato perchè la Corte territoriale non ha tenuto conto ai fini dell’apprezzamento del comportamento delle parti che la B. era inadempiente all’obbligazione del pagamento di Euro 12.000,00 entro il 23/12/2008, versamento da ella non eseguito, pur non essendo necessaria alcun ulteriore statuizione negoziale ma dovendosi la promissaria acquirente limitare al versamento dell’importo concordato secondo la generale previsione di cui all’art. 1182 c.c., comma 3;

– da questo punto di vista la corte non ha fatto corretta applicazione alla fattispecie dell’art. 1182 c.p.c., comma 3 e, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo in esame con rinvio alla Corte d’appello di Genova, diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altrui due, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in altra composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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