Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6302 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/02/2022), n.6302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12369/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TENUTE DEL CERRO SOCIETA’ AGRICOLA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, Z.L., rappresentata e difesa,

per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof.

Laura CASTALDI e dall’avv. Nicola Leone de RENZIS SONNINO ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fabio Massimo, n. 107,

presso lo studio legale dell’avv. Roberto Luca LOBUONO TAJANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1537/04/2019 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata il giorno 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Torre del Cerro Società Agricola s.p.a., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Toscana dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul presupposto che l’atto di appello non contenesse la formulazione di motivi specifici.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dell’unico motivo di appello.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341). Si e’, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, ove il gravarne, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582). Non e’, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582).

3.1. Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012).

4. Nel caso di specie, con l’avviso di accertamento impugnato l’Agenzia delle entrate aveva proceduto alla rettifica della rendita dell’unità immobiliare di proprietà della società contribuente a seguito della presentazione da parte di quest’ultima di una dichiarazione DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni, “sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica” allegato all’atto impositivo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società contribuente sul rilievo che l’Agenzia delle entrate aveva accettato i valori unitari dell’immobile presentati dalla società con variazione DOCFA del 2007. Con l’atto di appello, riprodotto in parte qua nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza (sicché è infondata l’eccezione sollevata dalla c:ontroricorrente, che peraltro ha riguardato la riproduzione dell’avviso di accertamento, nella specie affatto necessaria e comunque pure effettuata), l’Agenzia delle entrate aveva puntualmente contestato tale assunto, affermando che la sentenza di primo grado era infondata e neppure adeguatamente motivata; che la CTP non aveva valutato le ragioni dell’Ufficio; che aveva erroneamente escluso la possibilità di una valutazione diversa da quella effettuata nel 2007 su DOCFA della contribuente; che la CTP aveva in tal modo trascurato di considerare che, per gli immobili, come quello in esame, rientrante tra le categorie speciali e/o particolari, era “obbligatorio attuare i provvedimenti imposti dalla Circolare 6/2012 che ha assunto forza di legge con la legge di stabilità 190/2014”, sicché gli Uffici erano tenuti ad effettuare la stima degli immobili sulla base delle indicazioni di cui alla predetta circolare, non note nel 2007; che, pertanto, aveva errato la CTP aveva errato nel ritenere infondata la nuova stima, effettuata dall’Ufficio ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 e delle istruzioni contenute nella predetta circolare, cui faceva espresso rinvio la predetta disposizione legislativa, soltanto perché in contrasto con i valori accertati nel 2007.

5. E’ ben evidente, quindi, l’errore in cui è incorsa la CTR nel ritenere privo di specificità un tale articolato motivo di impugnazione, ingiustificata mente pretendendo che l’amministrazione finanziaria indicasse le “ragioni concrete” e le “indicazioni di fatto” “in base alle quali l’applicazione della circolare dovrebbe pervenire ad una stima diversa da quella consolidata”, che peraltro è circostanza che doveva desumersi dalla relazione di stima sintetica allegata all’avviso di accertamento.

6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA