Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6302 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P. – elettivamente domiciliato in ROMA, Via Po,

102, presso lo studio del prof. avv. MAZZA Leonardo, dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore –

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia del 21 dicembre

2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GOLIA Aurelio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha resistito il Ministero della Giustizia, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Perugia in data 21 dicembre 2006 con cui il Ministero veniva condannato ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 300,00 a titolo di danno non patrimoniale per l’eccessivo protrarsi di un processo penale svoltosi dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Roma.

La Corte d’appello ha quantificato in quattro anni in primo grado (computando l’inizio con la notifica del decreto che ha disposto il giudizio) ed in tre in appello il periodo di ragionevole durata, trattandosi di un procedimento assai complesso, con ventiquattro imputati e notevoli incombenti istruttori. Ha pertanto calcolato in tre mesi il periodo di irragionevole durata.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato. In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo penale, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere individuato nel momento, eventualmente anteriore all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, in cui l’indagato ha conoscenza legale dello svolgimento di indagini nei suoi confronti (Sez. 1^, 5 agosto 2004, n. 15087).

Anche il secondo motivo è manifestamente fondato. La Corte d’appello ha erroneamente sottratto dalla durata complessiva del processo il periodo intercorrente tra il 21 novembre 2001 ed il 30 gennaio 2002, disposto per la mancata comparizione di un teste della difesa, senza indagare se detto teste fosse stato o meno regolarmente citato.

Pure il terzo motivo è manifestamente fondato. La complessità del caso non può desumersi soltanto dal numero degli imputati, prescindendo dall’esame delle singole posizioni. La Corte d’appello ha inoltre omesso di considerare il dimezzamento del numero degli imputati in fase di appello e l’assenza, in secondo grado, di qualsiasi attività istruttoria dibattimentale. In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.

In particolare, può aggiungersi che questa Corte ha precisato che “processo”, ai fini della L. n. 89 del 2001, è “anche la fase delle indagini che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, le quali perciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, ben possono assumere rilievo, ai fini dell’equa riparazione”, se di essa l’indagato abbia avuto contezza (alla pronuncia richiamata nella relazione, adde Cass. n. 18266 del 2005;

sulla rilevanza del momento della conoscenza da parte del procedimento, v. anche Cass. n. 19093 del 2007; non ha espresso un contrario principio Cass. n. 20541 del 2009, secondo la quale il dies a quo coincide con la data della notifica della richiesta di rinvio a giudizio, poichè nel caso deciso da questa pronuncia era in questione la decorrenza da detta data, ovvero da quella del decreto di rinvio a giudizio, non essendo in contestazione la conoscenza da una data anteriore).

In relazione alle censure accolte il decreto va cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione provvederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei sensi precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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